Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/01/2009, n. 17003
CASS
Sentenza 15 gennaio 2009

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In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'istanza presentata dall'imputato straniero detenuto non può essere dichiarata inammissibile per la mancata produzione della certificazione consolare relativa ai redditi eventualmente prodotti all'estero, ma il decreto di ammissione al beneficio può essere successivamente revocato se entro i termini di legge tale certificazione non viene prodotta.

Commentari3

  • 1Lo straniero (anche non UE) può depositare la dichiarazione sostitutiva dello stato di non abbienza, in caso di impossibile produzione dell’attestazione consolare.
    Ottavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 8 settembre 2021

  • 2Patrocinio a spese dello Stato, basta autocertificazione (Cass. 12418/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 luglio 2019

  • 3Patrocinio a spese dello Stato per stranieri: basta autocertificazione (Cass. 53557/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 ottobre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/01/2009, n. 17003
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17003
Data del deposito : 15 gennaio 2009

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