Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/2003, n. 581
CASS
Sentenza 25 novembre 2003

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La querela, configurandosi come condizione di procedibilità dell'azione penale, ha natura processuale; pertanto, la remissione della stessa, una volta intervenuta l'accettazione da parte del querelato, non solo estingue il potere punitivo dello Stato, ma paralizza anche la perseguibilità del reato, con la conseguenza che la relativa declaratoria non rende più rilevabile alcuna causa di nullità del procedimento. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittimamente emessa la sentenza di n.d.p. per intervenuta remissione di querela, in un caso nel quale, essendo stata quest'ultima accettata, all'udienza per la quale il P.M. aveva autorizzato la p.g. a citare il querelato dinanzi al giudice di pace, questi, pur in assenza della citazione, aveva proceduto egualmente al giudizio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/2003, n. 581
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 581
    Data del deposito : 25 novembre 2003

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