Sentenza 25 novembre 2003
Massime • 1
La querela, configurandosi come condizione di procedibilità dell'azione penale, ha natura processuale; pertanto, la remissione della stessa, una volta intervenuta l'accettazione da parte del querelato, non solo estingue il potere punitivo dello Stato, ma paralizza anche la perseguibilità del reato, con la conseguenza che la relativa declaratoria non rende più rilevabile alcuna causa di nullità del procedimento. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittimamente emessa la sentenza di n.d.p. per intervenuta remissione di querela, in un caso nel quale, essendo stata quest'ultima accettata, all'udienza per la quale il P.M. aveva autorizzato la p.g. a citare il querelato dinanzi al giudice di pace, questi, pur in assenza della citazione, aveva proceduto egualmente al giudizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/2003, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IETTI Guido - Presidente - del 25/11/2003
Dott. COGNETTI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - N. 1292
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 000873/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AZ EN, N. IL 01/01/1980;
avverso SENTENZA del 27/09/2002 GIUDICE DI PACE di ABBADIA SAN SALVATORE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SICA GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Nura Antonio che ha concluso per il rigetto;
RITENUTO IN FATTO
Il giudice di pace di Abbadia San Salvatore, in data 27/9/2002, dichiarava non doversi procedere nei confronti di AZ EN, imputato di lesioni personali in danno di ON ES, che in data 12/8/2002 aveva rimesso la querela, accettata dall'imputato il successivo 14/8/2002.
Ricorre per Cassazione il AZ denunciando con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 20 D. lgs. 274/2000, in quanto il giudice aveva emesso la sentenza a seguito di udienza dibattimentale, ma senza considerare che era stato omesso il decreto di citazione a giudizio a carico dell'imputato.
Infatti, la remissione di querela e la successiva accettatone erano intervenute prima della formulazione dell'atto di citazione e, quindi, nel corso delle indagini preliminari. Nè aveva nominato alcun difensore di fiducia.
Pertanto, la sentenza era nulla ex articoli 178 e 179 cpp., per cui la stessa doveva essere annullata senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento e va rigettato.
In punto di fatto, risulta dagli atti che il P.M., a norma dell'art. 20 D.lgs. 28/8/2000, n. 274, aveva autorizzata tramite la polizia giudiziaria, la citazione avanti il giudice di pace per l'udienza del 27/9/2002 e che, i Carabinieri della stazione di Abbadia San Salvatore non avevano, invece, dato corso alla relativa citazione a giudizio, a seguito dell'intervenuta remissione di querela e della correlativa accettatone da parte del ricorrente.
Il giudice di pace di Abbadia San Salvatore, alla data stabilita, aveva proceduto egualmente al giudizio emettendo declaratoria di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela e condannando ex lege il AZ EN al pagamento delle spese del procedimento.
Ciò premesso, si osserva come "fermo restando che ex art. 340.4 cpp. le spese del procedimento, a seguito dell'intervenuta remissione di querela sono a carico del querelato" indubbiamente, nella fattispecie, sussiste la nullità assoluta a norma degli articoli 178 e 179 cpp.. Tuttavia, poiché la querela ha natura processuale e costituisce una condizione di procedibilità che si pone come presupposto per il valido esercizio dell'azione penale, ne consegue che la remissione della stessa, una volta intervenuta l'accettazione da parte del querelato, non solo estingue il diritto punitivo dello Stato ex art. 152 cpp., ma paralizza anche la perseguibilità del reato, per il venir meno, ab origine, della condizione di procedibilità dalla quale era assistita in costanza di efficacia della querela. Ne consegue che la rimozione della procedibilità ha carattere pregiudiziale e rende impromovibile l'azione penale e, quindi, prevale su qualsiasi causa di nullità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Roma, 25 novembre 2003.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2004