Sentenza 4 ottobre 2004
Massime • 1
Configura il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 7 cod. pen. il prelievo di acqua dal fiume, senza la necessaria concessione; la sussistenza della circostanza aggravante è consequenziale alla natura demaniale del fiume ed alla destinazione pubblica delle acque, ed alla necessità di impedire ogni sottrazione non autorizzata delle stesse, tale da porre a rischio la loro pubblica utilità, a causa di una possibile ridotta fruizione del bene nel suo complesso e nelle singole componenti.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/10/2004, n. 46545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46545 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 04/10/2004
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 1253
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 042516/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di AGRIGENTO;
nei confronti di:
1) LA TO N. IL 01/12/1941;
2) SS NI N. IL 15/02/1966;
avverso SENTENZA del 30/04/2002 TRIBUNALE di AGRIGENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO SILVANA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott G. Galati che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza. Con sentenza del 30/4/2002 il giudice del Tribunale di Agrigento dichiarava non doversi procedere per difetto di querela nei confronti di TO LA e di TO LL in ordine al reato di furto di acqua, commesso aspirando la stessa, in mancanza della prevista concessione, dal fiume Naro mediante pompe e trasportandola, a mezzo di condotte, in invasi siti nella proprietà del LA. Il giudice perveniva alla declaratoria di improcedibilità previa esclusione della aggravante, prevista dal comma 7 dell'art. 625 C.P., del fatto compiuto su cosa destinata a pubblica utilità, che era stata contestata agli imputati.
Proponeva ricorso immediato per cassazione il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento il quale si doleva perché l'aggravante detta non era stata ravvisata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato e va accolto.
Il G.I.P., per giustificare l'esclusione della circostanza aggravante, ha rilevato che l'acqua mediante l'impossessamento perde la sua pubblica destinazione che spetta solo al bene demaniale unitariamente considerato, nel caso di specie al fiume, bene immobile per natura. Il prelievo di acqua, quindi, integrava il delitto di furto semplice. Il giudicante, inoltre, ha ricordato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'aggravante della destinazione dalla pubblica utilità deve essere esclusa nel caso in cui questa derivi direttamente dalla naturale condizione della cosa Ha, altresì, osservato che per la ricorrenza della circostanza era necessario che la destinazione alla pubblica utilità dell'acqua fosse attuale, e non meramente potenziale. Nella fattispecie, invece, il liquido non veniva raccolto o convogliato in dighe ma era destinato al suo corso fino alla dispersione in mare. Pertanto, non era destinato a soddisfare alcuna pubblica utilità.
Tali argomentazioni non sono da condividere.
Innanzitutto, la disposizione di cui all'art. 625 n. 7 C.P. parla di "fatto commesso su cose destinate a pubblica utilità" e non di furto di "cose" aventi la medesima destinazione. Ne consegue, sulla base dell'interpretazione letterale, la sussistenza dell'aggravante non solo quando sia sottratta la cosa destinata a pubblica utilità nel suo complesso ma anche quando la sottrazione riguardi cosa ad essa aderente o in essa contenuta che viene, così, separata ed, acquistando una sua individualità, cessa di fare parte del bene con detta destinazione. Inoltre, va considerato che, essendo i fiumi beni demaniali, le loro acque sono pubbliche e, quindi, anch'esse demaniali. La demanialità dell'acqua del fiume, una volta riconosciuta fino al momento della sua sottrazione dall'alveo, non può certo venire meno in conseguenza dell'impossessamento del quantitativo prelevato. Di tale destinazione alla pubblica utilità, vale a dire all'uso da parte di tutti delle acque dei fiumi, costituisce prova la necessità di una apposita concessione per il loro utilizzo. Questo viene disciplinato e controllato per un'esigenza di salvaguardia del diritto di tutti di usarne e per evitare di pregiudicare con prelievi non controllati, specie se ripetuti e consistenti, le risorse fluviali e, quindi, lo stato del fiume, così compromettendone l'equilibrio. L'aggravante trova la sua spiegazione nell'esigenza di tutelare non solo il bene demaniale nel suo complesso, nella specie il fiume, ma anche le sue acque, volendosi evitare ogni sottrazione non autorizzata di queste per la sua idoneità a porre a rischio ed a diminuire la pubblica utilità del bene di cui le acque fanno parte, nel senso di una ridotta possibilità di fruizione del bene medesimo, considerato nel suo complesso e nelle singole componenti. Nella specie, è di tutta evidenza che le modalità con cui è stata posta in essere l'attività furtiva, quali accertate dagli operanti, hanno direttamente inciso sulla utilità del bene per la collettività, stante il pregiudizio arrecato al fiume Naro attraverso i prelievi di acqua attuati. È stato acclarato, infatti, che era in funzione una motopompa alimentata elettricamente alla quale era collegato un tubo zincato, a sua volta comunicante con una pompa immersa all'interno del fiume Naro. L'acqua sottratta era poi trasportata, a mezzo di una condotta di tubi zincati, in un invaso sito nella proprietà del LA. Le modalità dell'azione, comportando l'asportazione di ripetute e, perciò, rilevanti quantità di acqua, ha indubbiamente leso la pubblica utilità cui il fiume Naro è destinato, diminuendo il volume delle acque a beneficio degli imputati e a danno della collettività.
Non potendo l'aggravante in questione essere esclusa, il reato contestato deve ritenersi perseguibile di ufficio. L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata con trasmissione degli atti alla competente Corte di Appello di Palermo. Ed infatti, poiché il P.M. non ha appellato la pronuncia di primo grado ma ha proposto direttamente ricorso per Cassazione, trova applicazione il disposto dell'art. 569, co. 4, C.P.P..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla competente Corte di Appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2004