Sentenza 1 ottobre 2008
Massime • 1
L'indulto si applica anche alle persone condannate all'estero e trasferite in Italia per l'espiazione della pena con la procedura stabilita dalla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, ratificata e resa esecutiva con legge 25 luglio 1988 n. 334.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2008, n. 38943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38943 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2008 |
Testo completo
38943 /08
Udienza in camera ITALIANA REPUBBLICA di consiglio
1°/10/2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE SENTENZA
N. 2431/08 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Piero MOCALI Presidente 1. Dott. Francantonio GRANERO Consigliere REGISTRO GENERALE
2. Maria Cristina SIOTTO N. 014093/200*
Massimo VECCHIO 3.
«
Paola PIRACCINI 4. »
ha pronunciato la seguente
SENTENZA- AC
sul ricorso proposto da
ED ZI nato il [...]
AVVERSO
la ordinanza deliberata il 13/02/2007 dalla
Corte di appello di Brescia
Esaminati il ricorso, il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento;
Udito in camera di consiglio il consigliere relatore, dr Massimo VECCHIO;
Mod. 82 - Roma
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 24.616/2007 R.G. *** Udienza del 1° ottobre 2008
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. Mario Iannelli, sosti- tuto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte supre- ma, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali.
Rileva
-1. Con ordinanza, deliberata il 13 febbraio 2007 e depositata il 19 febbraio 2007, la Corte di appello di Brescia, in funzione di giudice della esecuzione, deliberando sulla opposizione proposta dal condannato, ha confermato l'ordinanza 9 ottobre 2006 di rigetto della richiesta di appli- cazione del condono alla pena, inflitta (con sentenza 9 maggio 1996 per delitto di traffico di sostanze stupefacenti) dalla Corte di appello della Tracia a RI ZI e in Italia espiata, ai sensi della convenzione europea sul trasferimento delle persona condannate.
Dopo aver dato atto del superamento di una delle regioni ostative, rite- nuta nella ordinanza opposta e contestata dall'opponente (in relazione al quantitativo ingente degli stupefacenti), attesa la carenza di ogni rife- rimento alla aggravante a effetto speciale nella sentenza 23 aprile 1999 di riconoscimento della condanna, la Corte territoriale ha richiamato il consolidato indirizzo di questa Corte circa la inapplicabilità del condono alla condanne inflitte dal giudice straniero, ma espiate in Italia, in se- guito al trasferimento del condannato.
- Ricorre per cassazione il condannato, personalmente, mediante 2. dichiarazione resa il 12 marzo 2007, ai sensi dell'articolo 123 C.P.P. al direttore della Casa circondariale di Bergamo, col quale dichiara promi- scuamente di denunciare, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) C.P.P., inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione del- la legge penale, in relazione agli articoli 174 del Codice Penale, 1 della legge 31 luglio 2006 n. 241 e 12 della Convenzione di Strasburgo 21 marzo 1983, nonché manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente, invoca conformi precedenti di merito e richiama, mediante citazione testuale il comunicato stampa diramato dal Ministero della
Giustizia il 27 giugno 2006, in seguito alla scarcerazione, per effetto del condono, di una condannata trasferita in Italia dagli Stati Uniti di Ame- rica, per la esecuzione della pena inflitta dal giudice americano.
رسد 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 24.616/2007 R.G. *** Udienza del 1° ottobre 2008 3. Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 27 ottobre 2007, ha rilevato che, secondo orientamento giuri- sprudenziale di questa Corte "uniforme e costante", l'indulto non è ap- plicabile alle pene irrogate dal giudice straniero, espiate in Italia ai sensi della Convenzione di Strasburgo 21 marzo 1983, la quale non contempla il condono "tra le possibili cause modificatrice della durata della pena, indicate nell'articolo 10 e delle quali, solo in via di eccezione, ne è consentita l'applicazione da parte dello Stato di esecuzione [..] sempre te- nuto a rispettare il vincolo derivante dalla natura e dalla durata della sanzione così come stabilita dallo Stato di condanna".
-La questione della applicazione del condono alle pene, inflitte dal 4. giudice straniero ed espiate in Italia, è stata recentemente trattata da questa Corte, a Sezioni Unite (sentenza 10 luglio 2008, n. 36527, Napo- letano), le quali, innovando, rispetto al precedente, consolidato indirizzo di legittimità (osservato dalla Corte territoriale), hanno fissato il (contra- rio) principio della applicabilità del condono "alle persone condannate all'estero e trasferite in Italia per l'espiazione della pena, con la procedu- ra stabilita dalla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul tra- sferimento delle persona condannate, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 25 luglio 1988, n. 334”.
Conseguono l'annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Brescia.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di assise di appello di Brescia.
Così deciso in Roma, addi 1° ottobre 2008.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Piero Mocali) (Massimo Vecchio) animo reccles
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
1 6 OTT. 2008
-
IL CA
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