Sentenza 27 ottobre 2017
Massime • 1
In tema di confisca per equivalente, la natura sanzionatoria del provvedimento non osta alla tutela del diritto sul bene oggetto di confisca vantato da un terzo estraneo alla condotta illecita altrui, che versa in condizione di buona fede (Fattispecie in cui un istituto bancario vantava un diritto di garanzia reale sul bene confiscato iscritto prima del sequestro).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2017, n. 15534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15534 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2017 |
Testo completo
15534-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 27/10/2017 MARIASTEFANIA DI TOMASSI Presidente - Sent. n. sez. 3565/2017 FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO REGISTRO GENERALE VINCENZO SIANI N.12018/2017 PALMA TALERICO - Rel. Consigliere - RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INTESA SANPAOLO S.P.A avverso il decreto del 02/12/2016 del GIP TRIBUNALE di MILANO sentita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
RM lette/sentite le conclusioni del PG Luigi Orsi, the he chiesto l'accopliments delессорименто ricorso 1 - IN FATTO E IN DIRITTO -quale1. Con decreto emesso in data 2 dicembre 2016 il GIP del Tribunale di Milano giudice della esecuzione ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da Intesa Sanpaolo s.p.a. tesa ad ottenere l'accertamento della esistenza del credito garantito (trascritto prima del sequestro) con relativa ammissione al pagamento da parte dell'Ente preposto, in riferimento ad un immobile oggetto di confisca per equivalente nel procedimento penale in danno di TO VA. La ragione della inammissibilità viene individuata nella assenza di tutelabilità della pretesa anche in ipotesi di ricorrenza della buona fede del creditore - atteso che la - confisca per equivalente ha natura sanzionatoria e pertanto «la pretesa dello Stato non può considerarsi regressiva rispetto a quella dell'Istituto». Non essendo, per tali ragioni, applicabile la disciplina dettata per la tutela dei crediti incisi da provvedimenti di confisca di prevenzione, il giudice dell'esecuzione osserva che «in sede di riparto potrà farsi luogo alla soddisfazione dei crediti secondo le norme che discplinano la concorrenza di creditori privilegiati».
2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. Lino Terranova Intesa Sanpaolo s.p.a. . - RM 2.1 Il ricorrente deduce vizio del procedimento per avvenuta trattazione de plano in assenza dei relativi presupposti di cui all'art. 666 co.2 cod.proc.pen. ed erronea applicazione di legge. Si afferma che la ritenuta assenza di tutelabilità della pretesa contrasta con numerosi arresti di questa Corte (tra cui Sez. U. Bacherotti) tesi al riconoscimento del diritto del creditore privilegiato ad ottenere, in caso di estraneità al reato, il ristoro dal pregiudizio correlato alla sottrazione del bene oggetto di garanzia. Non si verte in ipotesi di concorrenza di pretese creditorie, dato che con la confisca definitiva vi è traslazione della proprietà in capo allo Stato.
3. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono. -3.1 Risulta fondata in primis la censura relativa alla mancata trattazione del procedimento in udienza camerale, atteso che la declaratoria di inammissibilità de plano della domanda di tutela proposta al giudice della esecuzione può essere adottata solo in casi di 'manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge' (oltre alla ipotesi, che qui non rileva, della mera riproposizione di richiesta già respinta). Dato che l'esercizio di tale potere determina l'assenza di contraddittorio innanzi al giudice di prima istanza, è da ritenersi che la norma sia di stretta interpretazione, dovendo trattarsi delle sole ipotesi in cui la presa d'atto della assenza delle condizioni di legge non richieda nè accertamenti di tipo conoscitivo nè valutazioni discrezionali, in fatto o in diritto. 2 Si è pertanto affermato, con orientamento costante nella presente sede di legittimità, che tale dichiarazione di inammissibilità risulta possibile, in tal caso, solo quando facciano difetto nella istanza - requisiti posti direttamente dalla legge, che non implichino alcuna - valutazione discrezionale (tra le altre, Sez. I n. 277 del 13.1.2000, rv 215368).
3.2 Tale condizione, di certo, non poteva attribuirsi alla domanda del creditore ipotecario, tesa a sollecitare una valutazione di «ricorrenza delle condizioni» per l'ammissione del credito a forme di tutela conseguenti alla perdita del diritto di garanzia, in virtù della intervenuta confisca (qui per equivalente) del bene immobile su cui era stato posto il vincolo. Su tale aspetto, va peraltro precisato che l'inquadramento dogmatico realizzato nella decisione impugnata appare erroneo ed incompleto.
3.3 Occorre infatti precisare che se da un lato l'intervento dettagliato del legislatore nella delicata materia del conflitto tra le 'forme espropriative' espressive di potestà punitiva o di contenimento della pericolosità e i diritti di terzi estranei al reato (o alla dinamica realizzativa della pericolosità) è avvenuto, a tutt'oggi, nei soli ambiti - per nulla marginali - della confisca di prevenzione (d.lgs. n.159 del 2011), della confisca estesa penale e di quella relativa ai procedimenti per reati di cui all'art. 51 comma 3 bis cod.proc.pen. (art. 12 sexies 1.356 del 1992 e succ. mod.), è pur vero che tale intervento consente di estrarre e di consolidare alcuni principi di carattere generale (per lo più preesistenti alla -tutti i conflitti formalizzazione legislativa) che consentono di risolvere - doverosamente RM assimilabili ed a tutt'oggi privi di regolamentazione espressa .
3.4 Con ciò si intende affermare che l'avvenuta «formalizzazione legislativa≫ dei presupposti e delle forme di tutelabilità del diritto di credito inciso dalla confisca (art. 2 e ss. d.lgs. n.159 del 2011) in determinati settori dell'ordinamento, risponde ad una esigenza generale di contemperamento e non presenta caratteri di eccezionalità derogatoria, quanto di paradigma legale di stabilizzazione di alcuni principi «di sistema». In effetti, l'intera quaestio della tutela del credito garantito in rapporto ad interventi 'ablativi' della autorità pubblica (e dunque del giudice penale o della prevenzione) sui beni oggetto della garanzia, sorge già negli anni '80 e '90 dello scorso secolo per una ragione essenziale, che è quella di rispetto della effettività ad un principio generale dell'ordinamento giuridico, rappresentato dalla tutela dell'affidamento, in campo di diritti civili.
3.5 Che si tratti di un principio generale del sistema è del tutto pacifico, e ciò non solo nel sistema interno ma nel sistema già comunitario, ora della UE (si veda, ad esempio, l'arresto rappresentato da Sez. I civile del 4.7.2014, Patilli
contro
Inps, ove si valorizza principio generale della tutela del legittimo affidamento dell'operatore economico prudente e accorto, principio che sin dalla decisione CGUE del 3 maggio 1978 in C- 112/77 fa parte dell'ordinamento giuridico comunitario;
in senso analogo va citata Corte 3 Cost. n.1 del 1997, secondo cui, il terzo di buona fede, proprietario di un bene utilizzato in occasione della commissione di un reato, e portatore di posizione protetta dal principio della tutela dell'affidamento incolpevole, che permea di sé ogni ambito dell'ordinamento giuridico e dal quale scaturisce anche la regola generale di circolazione dei beni mobili nel nostro sistema di mercato ). Ora, lì dove il sistema della giustizia penale o di prevenzione accentua la tendenza a divenire strumento di «recupero coatto» di beni che si ritengono frutto di accumulazione patrimoniale illecita (sulla falsariga della confisca di prevenzione antimafia inserita nell'ordinamento dalla legge n.646 del 1982) è inevitabile che il contraltare di simile tendenza ( peraltro amplificata dalla proliferazione di ulteriori tipologie di confische non strettamente pertinenziali, come la confisca 'di valore' e per equivalente) sia rappresentato dalla necessità di «disciplinare» le inevitabili interrelazioni che nel sistema economico e della circolazione dei beni si sono venute a determinare tra il bene in questione e i soggetti 'terzi' che hanno acquisito medio tempore dei diritti, correlati al medesimo. Ed i principi generali sul tema, poi formalizzati dall'intervento legislativo del 2011 in sede di prevenzione, restano a ben vedere quelli dettati dalle Sezioni Unite di questa Corte- nel noto arresto Bacherotti, risalente al 1999. -In tale decisione ( Sez. U. n. 9 del 28.4.1999), si è in sostanza affermato in via RM generalissima che il sacrificio dei diritti vantati da terzi su res oggetto di confisca non può essere ritenuto conforme ai principi generali dell'ordinamento lì dove il terzo sia da ritenersi «estraneo» alla condotta illecita altrui. Si è altresì precisato che l'essere la confisca un modo «áutoritativo» di acquisto del diritto di proprietà non comporta che il trasferimento stesso possa avere un contenuto diverso e più ampio di quello che faceva capo al precedente titolare del bene, lì dove insistano diritti, non estinti, di terzi estranei. Ciò che rileva è pertanto l'attenta qualificazione della particolare condizione fattuale e giuridica del terzo che deve connotarsi per evitare di ricadere nella condizione di - soggetto colpevolmente avvantaggiato dall'altrui azione illecita in termini di buona fede, intesa nella non conoscibilità - con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta - del rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato (o dalla condotta illecita) commesso dal condannato . -comeLa citazione di tale arresto non è superflua, proprio in ragione del fatto che sostenuto da questa Corte di cassazione in numerosi arresti la decisione in parola rappresenta l'antecedente logico della formalizzazione normativa, posto che il legislatore si è mosso negli ambiti prima ricordati con la consapevolezza di intervenire su un - terreno già arato da autorevoli interpretazioni giurisprudenziali, ricognitive di un principio generale.
3.6 Da ciò deriva la considerazione per cui l'avvenuta formalizzazione normativa del procedimento di riconoscimento della pretesa creditoria, da rivolgersi verso lo Stato (destinatario del bene a titolo orginario, data la portata espansiva della disposizione di cui all'art. 45 del d.lgs. n.159 del 2011 in punto di natura giuridica della confisca) possiede un indubbio valore di conferma di quel principio da cui deriva, la cui realizzazione - in ambiti affini - va perseguita con il massimo grado di effettività, pena la violazione del basilare principio di ragionevolezza delle disparità di trattamento.
4. Non vi è, pertanto, alcuna ragione giuridica tesa a legittimare un diverso atteggiarsi della confisca 'di valore' e per equivalente, rispetto non già al destinatario primario (il soggetto condannato, che subisce il giusto grado di afflitività della misura) quanto al soggetto 'terzo' cui si tende ad imporre un sacrificio patrimoniale indiretto . Tale sacrificio in tanto può essere imposto in quanto il terzo non si trovi in quella condizione di incolpevole affidamento» che, per converso ne impone la tutela da parte del giudice della esecuzione. In altre parole la più volte ribadita 'natura sanzionatoria' (perchè il bene colpito è surrogatorio del profitto del reato) della confisca per equivalente è tale nei confronti del condannato, ma certo non assume valore alcuno di differenziazione del trattamento del terzo che, se realmente incolpevole, mantiene la pienezza del diritto all'indennizzo per la perdita della garanzia del credito. A tali principi generali, pur in assenza di applicabilità diretta del reticolato normativo di cui agli artt. 52 e ss. d.lgs. n.159 del 2001, il giudice del rinvio dovrà pertanto attenersi nell'esaminare l'originaria istanza.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Milano. Così deciso il 27 ottobre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente MariaStefania Di TomassiRaffaello Magi гна DEPOSITATA IN CANCELLERIA -6 APR 2018 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 5