Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/01/2004, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO GE - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - rel. Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA MI, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO AULETTA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI APPELLO DI POTENZA;
PALMIERI MARIA GRAZIA, n. q. di curatore speciale del minore IO LE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 202/02 della Corte d'Appello di POTENZA - sez. minorenni - depositata il 13/12/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 01/12/2003 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale per i Minorenni di Potenza depositato il 28 luglio 2001, CA UF, madre dei minori CA ES, nata il [...], e EN IO, nato il [...], proponevano opposizione avverso il decreto emesso dallo stesso Tribunale in data 18 giugno 2001, con il quale era stato dichiarato lo stato di adottabilità dei minori suddetti.
Il Presidente del Tribunale nominava il curatore speciale nella persona dell'avv. Maria Grazia Palmieri.
Sentita la ricorrente, il curatore speciale ed il P.M., il Tribunale per i minorenni, con sentenza del 26 ottobre - 16 novembre 2001, rigettava l'opposizione avverso il decreto di adottabilità di IO EN.
Avverso tale sentenza proponeva impugnazione la CA, chiedendo che venisse disposta la revoca del decreto di adottabilità del figlio IO EN, e, in subordine, che il piccolo venisse affidato ad un suo cugino, NI GE.
La Corte d'appello di Potenza, sezione per i minorenni, con sentenza del 20 novembre - 13 dicembre 2002, rigettava l'impugnazione ritenendo che la declaratoria di adottabilità del minore era giustificata dall'immaturità e dall'inidoneità educativa ed affettiva della madre, la quale non era in grado di svolgere adeguatamente il ruolo genitoriale pur dopo il decesso del marito e che tale situazione poteva avere ripercussioni ancora più pesanti sulla bambina.
Avverso la sentenza della corte d'appello UF CA ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo mezzo d'impugnazione la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 184/1983 e dell'art. 1 della legge 149/2001, travisamento dei fatti tradottosi in illogicità della sentenza e violazione dell'art. 112 c.p.c.. Sostiene la ricorrente che - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale e dalla Corte d'appello - la consulenza tecnica non aveva escluso che la sig.ra CA fosse in grado di educare i figli. Il Dott. Maffione, nella dichiarazione del 12 aprile 2000, preso atto del decesso di IC EN, definito quale cattivo elemento di regolarizzazione del gruppo familiare, aveva dichiarato che tale evento incideva molto sulle conclusioni della perizia, auspicando un nuovo compagno per la sig.ra CA, di carattere forte e positivo. Era quindi chiaro che la sig.ra CA, anche con l'aiuto di indirizzo e di sostegno psicologico da parte dei Servizi sociali ben potrebbe educare i figli, verso i quali aveva sempre nutrito affetto, come risultava dalla perizia del Dott. Maffione.
Da ciò deriva, per la ricorrente, la lesione del principio enunciato nell'art. 1 della legge n. 149 del 2001, secondo cui il minore può essere affidato ad altri solo quando siano risultati vani gli interventi di aiuto e di sostegno da parte dello Stato, delle Regioni e degli enti locali attraverso i servizi operanti nel territorio, interventi d'ausili che mai erano stati operati nei confronti della ricorrente.
La Corte d'appello, poi, non aveva tenuto conto che la sig.ra CA aveva ottenuto da un istituto di suore che il minore potesse iscriversi alla scuola materna, scongiurando così ogni paventato pericolo.
2. Il motivo non è fondato.
È vero che il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, secondo quando stabilito dall'art. 1, comma 1^, della legge 4 maggio 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001 n. 149, ma la stessa legge prevede, al successivo quarto comma dell'art. cit., che quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore si applicano gli istituti di cui alla medesima legge e, all'art. 8, comma 1^, che sono dichiarati in stato di adottabilità i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio. La giurisprudenza ha precisato che il principio ispiratore della disciplina dell'adozione dei minori, secondo il quale il minore ha diritto ad essere educato nella propria famiglia di origine, incontra i suoi limiti laddove questa non sia in grado di prestare - in via non transitoria - le cure necessarie, ne' di assicurare l'adempimento dell'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, la quale viene, pertanto, a trovarsi in stato di abbandono (Cass. 28 marzo 2002 n. 4503, Cass. 14 gennaio 2003 n. 369). Tale stato ricorre solo quando la vita offerta al minore dai genitori naturali sia talmente inadeguata da far considerare la rescissione del legame familiare come l'unico strumento adatto ad evitargli in più grave pregiudizio e ad assicurargli assistenza e stabilità affettiva in sostituzione di quella negatagli nella famiglia naturale, dovendosi considerare "situazione di abbandono" non soltanto il rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, ma anche una situazione di fatto obiettiva del minore che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psicofisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine (Cass. 7 febbraio 2002 n. 1674). La legittima predicabilità dell'esistenza di uno "stato di abbandono" postula l'accertamento, da parte del giudice di merito, dell'esistenza di carenze materiali ed affettive tali da integrare, di per sè, gli estremi del grave pregiudizio per il minore (Cass. 19 marzo 2002 n. 3988). La sentenza impugnata, dopo aver correttamente richiamato le norme ed i principi diritto applicabili in materia, non ha violato tali regole, ma ha basato la decisione su una valutazione in punto di fatto, affermando di condividere gli apprezzamenti del giudice di primo grado in ordine alla sussistenza dello stato di abbandono. Ora, la verifica in ordine all'inidoneità dei genitori ad assicurare al minore un minimo di assistenza materiale e morale ed al conseguente grave pregiudizio per lo sviluppo psico-fisico del minore, che costituiscono i caratteri essenziali dello stato di abbandono, spetta al giudice di merito, involgendo accertamenti di fatto (Cass. 28 marzo 2002 n. 4503), che come tali non possono formare oggetto di una nuova valutazione in sede di legittimità, se non nei limiti del controllo del vizio di motivazione. Va sottolineato, però, che, come già rilevato da questa Corte (Cass. 21 marzo 2003 n. 4124), il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 17 della legge n. 184 del 1983 è consentito solo per violazione di legge e non anche per vizi della motivazione, perché tale norma, sebbene novellata dall'art. 16, comma secondo, della legge n. 149 del 2001, che ammette il ricorso per motivi diversi dalla violazione di legge, è ancora in vigore nel testo originario. Infatti, l'operatività della legge modificatrice è rimasta sospesa, limitatamente alle disposizioni di carattere processuale, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e comunque non oltre il 30 giugno 2004 (per effetto dell'art. 1 del d.l. 24 aprile 2001 n. 150, conv. con mod. nella legge 2 giugno 2001 n. 240, nonché del successivo d.l. 1 luglio 2002 n. 126, conv. con mod. in legge 2 agosto 2002 n. 175 e, da ultimo, dell'art. 15 del d.l. 24 giugno 2003 n. 147, conv. con mod. nella legge 1^ agosto 2003 n. 200).
L'unica censura attinente alla motivazione esaminabile in questa sede sarebbe quella con cui venisse denunciata l'assenza totale o la mera apparenza della motivazione, ipotesi però che non ricorrono nel caso in esame.
La Corte d'appello ha premesso di condividere le valutazioni del giudice di primo grado in ordine all'immaturità di UF CA e la conseguente inidoneità educativa ed affettiva, condizioni che avevano trovato riscontro nella situazione del minore, il quale - all'osservazione psicologica e dall'esame degli atti processuali - era apparso un bambino con un evidente ritardo psicomotorio, conseguente ad una situazione familiare povera di stimoli sul piano educativo ed affettivo.
Nella motivazione della sentenza impugnata, la Corte territoriale prende in considerazione, in primo luogo, una serie di circostanze riferibili ad UF CA ed ai rapporti tra questa e la figlia ES (nata nel 1990 ), osservando, tra l'altro: a) che UF CA già all'età di quindici anni aveva avuto un bambino dichiarato immediatamente adottabile;
b) che le relazioni avevano indicato in UF CA una personalità immatura e gravata sia da problematiche affettive che da scarsa capacità di adattamento alla realtà, che aveva bisogno sia di essere guidata anche nel compito materiale di allevare la piccola ES sia di un intervento psicologico e sociale teso a promuoverne la crescita ed a stimolare la sua emancipazione dalla condizione di dipendenza ed isolamento relazionale;
c) che il direttore della scuola elementare di ES si era rivolto al consultorio familiare per segnalare che la bambina aveva spesso perdite di coscienza per causa di epilessia e che i coniugi EN - CA erano risultati chiusi a qual-siasi contatto con il servizio sociale;
d) che i medesimi non si erano presentati alle convocazioni del Tribunale per i minorenni che aveva ascoltato la minore attraverso l'accompagnamento del servizio sociale;
e) che le assistenti sociali che avevano provveduto all'accompagnamento avevano evidenziato che ES si trovava in stato di abbandono e che non veniva adeguatamente curata per l'epilessia; f) che la situazione di rischio era stata confermata sia dalla relazione dell'assistente sociale in data 3 ottobre 1998 (nella quale si era evidenziato, tra l'altro, che UF CA si era rivolta a lei per chiedere di istituzionalizzare la figlia), sia dalla psicologa del Tribunale;
g) che nel tornare a casa ES aveva più volte chiamato mamma l'assistente sociale e papa l'autista e si era barricata nella macchina, dovendo essere trattenuta a forza dalla madre, mentre piangeva e tentava di divincolarsi, quando l'assistente sociale era andata via.
Tali circostanze avevano indotto il Tribunale per i minorenni a disporre dapprima (12 marzo 1999) il ricovero dei fratellini ( ES e IO ) in istituto e, successivamente (28 luglio 1999), il formale affidamento degli stessi ai Servizi sociali, nonché (il 27 settembre 2000) il ricovero di IO presso la casa - famiglia "Stella del Mattino". Il Tribunale aveva poi disposto (6 novembre 2000) l'apertura della procedura di adottabilità e (13 dicembre 2000) l'affidamento ad idonea famiglia, procedura conclusasi con la dichiarazione dello stato di adottabilità (18 giugno 2001). La Corte d'appello sottolinea, inoltre, che la consulenza tecnica aveva evidenziato, per UF CA, un quadro di personalità passiva, immatura, carente sotto l'aspetto strutturale, organizzata su una struttura dell'io notevolmente indebolita sia a causa di un circuito interno di autosvalutazione, sia a causa della probabile presenza di una discontinua attività cerebrale per deficit originario di modesta entità: tratti di personalità che condizionavano negativamente le sue capacità educative e le sue risorse affettive.
Quanto al piccolo EN, la sentenza impugnata pone in evidenza che il consulente aveva rilevato un lieve ritardo psicomotorio, riconducibile all'ambiente familiare sostanzialmente chiuso, statico e scarsamente stimolante. Nella relazione psicologica redatta dalla Dr.ssa Basentini per il Tribunale per i Minorenni si parlava di discreto ritardo psicomotorio da ipostimolazione e da inadeguate cure materne, riflesso probabile della passività caratteriologica della figura genitoriale femminile. L'assistente sociale del Comune di Tricarico aveva evidenziato che il piccolo, all'era di due anni e mezzo, aveva gravi problemi di linguaggio, esprimendosi esclusivamente a gesti, come confermato anche dalla suora responsabile della casa famiglia.
Secondo la Corte territoriale, pur se una certa responsabilità della situazione era da ascrivere a IC EN, la sua immatura scomparsa nulla toglieva alla inidoneità affettiva ed educativa della moglie, ritenuta non in condizioni di svolgere in modo idoneo il ruolo genitoriale pur dopo il decesso del marito (vedi dichiarazione resa dal c.t.u. il 12 aprile 2000).
Il giudice d'appello, quindi, tenuto conto dei danni riportati dalla sorellina ES nel contesto familiare di riferimento e dei notevoli miglioramenti riportati da entrambi specie successivamente all'affidamento eterofamiliare, è pervenuto alla conclusione che l'ulteriore convivenza di IO in famiglia sarebbe stata gravida di pericoli.
Ora, i numerosi e significativi elementi considerati dalla Corte d'appello escludono la ricorrenza nella specie di un'ipotesi di mancanza assoluta di motivazione o di motivazione apparente. Le affermazioni esposte dalla ricorrente in ordine alla sua idoneità ad educare i figli, dopo la scomparsa del marito, con il sostegno dei servizi operanti sul territorio, assumono il valore di un diverso apprezzamento della situazione esistente - contrario a quello formulato dal giudice di merito - che non può formare oggetto di esame in questa sede di legittimità.
3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omissione di pronuncia su un punto essenziale della controversia con violazione dell'art. 112 c.p.c.. Uno dei motivi di censura avverso la sentenza di primo grado era stato il rigetto della richiesta del sig. NI, cugino del deceduto IC EN, di affidamento del minore, perché ritenuta fatta da parente oltre il 4^ grado, che non aveva avuto rapporti considerevoli con il piccolo, e formulata non per reale attaccamento al minore, ma per consentire il riaffidamento alla madre.
Sul punto nell'atto di appello si era evidenziato che il Tribunale aveva omesso di valutare l'interesse del minore, alla luce dell'art. 1 della legge n. 149 del 2001, e che le argomentazioni fossero inconsistenti, illogiche ed ingenerose. La Corte territoriale aveva omesso sul punto qualsiasi pronuncia, così come era avvenuto riguardo ai mezzi istruttori richiesti in appello (audizione di testi e c.t.u.).
4. Il motivo non è ammissibile.
Il mancato accoglimento dei mezzi istruttori (testi e c.t.u.) richiesti dall'appellante non è configurabile come vizio di omessa pronuncia, con violazione dell'art. 112 c.p.c., come sostenuto dalla ricorrente, potendo integrare eventualmente un vizio di motivazione denunciabile in Cassazione previa indicazione, nel ricorso stesso, delle circostanze di fatto oggetto di prova al fine di poterne verificare la decisività (Cass. 21 aprile 2000 n. 5269, 24 aprile 2001 n. 6023). Non è censurabile l'omessa risposta della Corte territoriale in ordine alla richiesta di affidamento del minore al cugino GE NI, non riguardando un punto decisivo della controversia, atteso che trattasi di un parente oltre il quarto grado, non rientrante, quindi, nella categoria di parenti presi in considerazione dagli artt. 8, 12, 13 e 15 della legge 4 maggio 1983 n. 184, mod. dalla legge 28 marzo 2001 n. 149.
5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Non deve provvedersi in ordine alle spese processuali, in considerazione dell'esito dell'impugnazione e della mancanza di difese da parte degli intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004