Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2002, n. 1674
CASS
Sentenza 7 febbraio 2002

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La situazione di abbandono, che ai sensi dell'art. 8 della legge n. 184 del 1983 è presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, comportando il sacrificio dell'esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, è consentita dalla legge solo quando la vita offertagli dai genitori naturali sia talmente inadeguata da far considerare la rescissione del legame familiare come l'unico strumento adatto ad evitargli un più grave pregiudizio e ad assicurargli assistenza e stabilità affettiva in sostituzione di quella negatagli nella famiglia naturale, dovendosi considerare "situazione di abbandono" non soltanto il rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, ma anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psicofisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine; il relativo accertamento è riservato al giudice di merito e, se congruamente motivato, non è censurabile in cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2002, n. 1674
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1674
    Data del deposito : 7 febbraio 2002

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