Sentenza 7 febbraio 2002
Massime • 1
La situazione di abbandono, che ai sensi dell'art. 8 della legge n. 184 del 1983 è presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, comportando il sacrificio dell'esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, è consentita dalla legge solo quando la vita offertagli dai genitori naturali sia talmente inadeguata da far considerare la rescissione del legame familiare come l'unico strumento adatto ad evitargli un più grave pregiudizio e ad assicurargli assistenza e stabilità affettiva in sostituzione di quella negatagli nella famiglia naturale, dovendosi considerare "situazione di abbandono" non soltanto il rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, ma anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psicofisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine; il relativo accertamento è riservato al giudice di merito e, se congruamente motivato, non è censurabile in cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2002, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI AS SI, DE AR ET, elettivamente domiciliati in ROMA VIA NIZZA n. 59, presso l'avvocato VINCNZ DE AR, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
CH ETTORE, nella qualità di Curatore speciale del minore DI AS ES, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo;
- controricorrente -
contro
OS NZ, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 4074/00 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione Minori, depositata il 18/12/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2001 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito per il resistente, l'Avvocato Boschi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AN MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con la sentenza ora impugnata, la Corte d'appello di Roma - sezione minorenni ha confermato il provvedimento del Tribunale per i minorenni della stessa città, dichiarativo dello stato d'abbandono del minore AN di IO. In particolare, il giudice, recependo le conclusioni della C.T.U. e rilevata la negatività del rapporto tra il minore ed entrambi i genitori, ha posto in evidenza che non sussistono, in tale situazione, altre soluzioni che confermare lo stato di adottabilità.
I genitori del minore, MO Di IO e IE De SA, propongono ricorso per la cassazione della Corte romana, svolgendo quattro motivi. Risponde con controricorso il curatore speciale del minore, avv. Ettore Boschi.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso la coppia Di IO/De SA lamenta una serie di omissioni ed insufficienze nella motivazione della sentenza impugnata ed, in particolare, il fatto che il giudice si sia limitato a richiamare le sole conclusioni del consulente, senza rispondere sui motivi d'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale. I ricorrenti lamentano, inoltre, il fatto che la consulenza fu consegnata alla loro difesa solo il giorno prima dell'udienza collegiale "senza peraltro precisare che nel corso di essa sarebbe stato emesso il dispositivo della sentenza" e senza avere il tempo di esaminare il contenuto della consulenza stessa. Affermano, infine, che la Corte territoriale non avrebbe motivato circa il fatto che ad opera delle assistenti sociali il minore, nonostante le vigenti disposizioni del Tribunale, sia stato allontanato dalla casa dell'affidataria e trasferito presso altro nucleo familiare.
Nel secondo motivo i ricorrenti, nel lamentare la nullità della sentenza impugnata, ribadiscono la circostanza d'essere venuti a conoscenza della consulenza solo il giorno prima dell'udienza, senza essere avvisati che si trattava dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e senza ottenere rinvio per l'esame della consulenza stessa.
Nel terzo motivo viene lamentata la violazione di legge ed il vizio della motivazione, censurando la sentenza impugnata per essersi limitata a ripetere succintamente le argomentazioni della consulenza, omettendo la disamina di tutta la vicenda giudiziaria. Introducono i ricorrenti, a tal riguardo, una serie di circostanze di fatto che, a loro dire, non sarebbero state considerate (o non sarebbero state adeguatamente considerate) dal giudice di merito, lamentandosi, peraltro, del fatto di non essere stati avvisati delle date di prosieguo delle operazioni peritali.
Nel quarto motivo si lamenta, infine, la violazione delle norme (di rango costituzionale ed internazionale) che riconoscono il diritto del minore a conservare la sua identità, il nome e relazioni familiari.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Va premesso che la sentenza resa dalla Corte d'appello in tema d'adottabilità è tuttora ricorribile per cassazione soltanto per violazione di legge (benché la novella apportata dalla legge 28 marzo 200 1, n. 149, ammetta il ricorso per cassazione ai sensi dei nn. 3, 4 e 5 dell'art. 360 c.p.c.), ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184. L'attuale vigenza di questa norma è stabilita, infatti, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240, la quale, nel convertire il D.L. 24 aprile 2001, n. 150
(Disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al Tribunale per i minorenni), dispone che: "In via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal titolo 2^, capo 2^ della legge 4 maggio 1983, n. 184,e successive modifiche, e comunque non oltre il
30 giugno 2002, ai predetti procedimenti ed ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Tuttavia, la giurisprudenza ammette che, nella materia in oggetto, il ricorso per cassazione sia proponibile anche con riferimento al vizio di motivazione, ma solo in caso di sostanziale inesistenza di essa o di sua ineliminabile contraddittorietà;
essendo, invece, esclusa l'ammissibilità di un controllo sulla sufficienza e razionalità della stessa alla stregua delle risultanze probatorie (tra le varie, cfr. Cass. 1^ dicembre 1999, n. 13419). Tale radicale vizio della motivazione certamente non ricorre nella fattispecie in esame, laddove il giudice ha coerentemente e congruamente argomentato circa la pietosa condizione igienica ed esistenziale in cui versava il minore presso i suoi genitori, l'inidoneità di questi all'esercizio del ruolo affettivo ed educativo, la cronica psicosi schizofrenica dalla quale è affetta la madre, l'inconsapevolezza del suo stato psichico, dei suoi impegni quotidiani, delle sue responsabilità educative e del suo ruolo genitoriale. La sentenza ha anche spiegato che il padre non s'è dimostrato in grado di supplire le gravissime carenze della moglie, auspicando, piuttosto, che il piccolo rimanga nello stato d'affidamento, senza la capacità di formulare un progetto educativo ed assistenziale. Quanto ai nonni paterni, il giudice ha escluso un loro possibile intervento a sostegno, sulla considerazione che tre dei loro figli (fratelli dell'attuale ricorrente MO Di IO) sono stati dati in adozione. Quanto al nonno materno, s'è stimato che egli possa fornire solo qualche contributo economico, ma non affettivo ed educativo. Infine, la stessa affidataria s'è dichiarata preoccupata per il futuro del minore, nella consapevolezza che lei, in considerazione della sua età, non sarà ancora per molto tempo in grado di occuparsene. Tutte queste circostanze fanno concludere al giudice di merito che, in questa situazione, nell'interesse del bambino non resta che confermare il suo stato d'adottabilità. La gran parte delle argomentazioni contenute nel ricorso tende, dunque, ad ottenere dalla Corte di legittimità un'inammissibile rivisitazione di circostanze di fatto già valutate dal giudice di merito, il quale non s'è limitato ad un mero recepimento delle conclusioni peritali, ma queste ultime (insieme con gli altri accertamenti di fatto) ha accolto per farne perno del proprio ragionamento.
Tutto ciò premesso, è agevole, altresì, rilevare che il giudice di merito si è perfettamente adeguato all'interpretazione data da questa Corte regolatrice all'art. 8 della legge n. 184 del 1983, laddove s'afferma che la situazione di abbandono (che è
presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore), comportando il sacrificio dell'esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, è consentita dalla legge solo quando la vita offertagli dai genitori naturali sia talmente inadeguata da far considerare la rescissione del legame familiare come l'unico strumento adatto ad evitargli un più grave pregiudizio e ad assicurargli assistenza e stabilità affettiva in sostituzione di quella negatagli nella famiglia naturale, dovendosi considerare "situazione di abbandono" non soltanto il rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, ma anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psicofisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine (Cass. 10 settembre 1999, n. 9643). Quanto alle altre questioni poste nel ricorso esse sono assolutamente infondate, dovendosi rilevare che la consulenza fu depositata in cancelleria alcuni mesi prima dell'udienza conclusiva e che non esiste alcun obbligo, normativamente prescritto, di avviso del deposito della relazione peritale. Quanto all'invocazione delle disposizioni degli artt. 189 e 190 c.p.c., essa è del tutto inconferente in relazione alla speciale e rapida procedura prevista dall'art. 17 della legge n. 184 del 1983 per il ricorso avverso il provvedimento dello stato d'adottabilità.
In conclusione, il ricorso va respinto. Sussistono i giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Quanto, infine, alla richiesta (formulata dal curatore speciale nella memoria difensiva) di cancellazione di espressioni ritenute sconvenienti ed offensive nei confronti del consulente d'ufficio, essa non è esaudibile in quanto non proveniente dalla persona che ha interesse alla cancellazione stessa.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parte le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2002