Sentenza 19 marzo 2002
Massime • 1
La legittima predicabilità dell'esistenza di uno "stato di abbandono" (ex lege 148/1983) postula l'accertamento, da parte del giudice di merito, dell'esistenza di carenze materiali ed affettive tali da integrare, di per sè, gli estremi del grave pregiudizio per il minore, tenendo, peraltro, conto della primaria esigenza che egli cresca nella sua famiglia d'origine, esigenza non sacrificabile nemmeno in costanza di evidente inadeguatezza dell'assistenza o di atteggiamenti patologici (quali l'iperaffettività, la possessività esasperata, la chiusura verso il mondo esterno) del genitore.
Commentario • 1
- 1. Madre immatura? Il minore è adottabileAccesso limitatoGiuseppina Vassallo · https://www.altalex.com/ · 10 settembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2002, n. 3988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3988 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TO SAGGIO - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
su ricorso iscritto al n^. 11883 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2001, proposto:
DA
DI IL GI, DI IL LA, DI IL PP, IA LD, DI IL TO, e DI IL IA, familiari e madre del minore LL UC, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliati in Roma, V. Tacito n. 50, presso l'avv. Emilio Nicola Buccico, e rappresentati e difesi, per procura a margine del ricorso, dall'avv. Andrea Galasso del foro di Torino.
- ricorrenti -
contro
1) PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA IN TORINO, in persona del sostituto Dott. Scalia.
2) AVV. PATRIZIA BUGNANO, curatrice speciale del minore CA BU, domiciliata in Torino, V. Caboto n. 44.
3) ASSESSORE ALL'ASSISTENZA DEL COMUNE DI TORINO, in qualità di tutore delle stesse minori.
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, sezione per i minorenni, n. 43 del 13 - 27 marzo 2001.
Udita, all'udienza del 5 dicembre 2001, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte.
Sentiti l'avv. Galasso e il P.M. Dott. Libertino Alberto Russo, che hanno concluso entrambi per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Nel luglio 1997 veniva aperto presso il Tribunale per i minorenni di Torino un procedimento a tutela del minore CA BU, nato il [...], rispetto al padre IG, schizofrenico e dializzato, e alla madre TE Di LI, che aveva mostrato segni d'inidoneità a curare il bimbo, nell'assenza del padre e dei nonni paterni, che ritenevano la madre incapace di comprendere lo stato di salute del convivente;
la donna con il bimbo s'era trasferita nella casa paterna costituita da camera e cucina e già abitata da quattro persone e si era opposta con i familiari, a iscrivere il figlio all'asilo nido, respingendo l'offerta d'una comunità per lei e il bimbo.
A seguito di una crisi della Di LI che dava in escandescenze in una chiesa durante una funzione religiosa, gridando di essere inseguita dal convivente che voleva aggredirla, intervennero i servizi territoriali di assistenza psichiatrica, contro i cui operatori la donna aveva reagito con violenza;
fu disposto quindi il ricovero della donna all'Ospedale delle Molinette e del bimbo in un centro di accoglienza. Successivamente madre e figlio erano inseriti in una comunità gestita dalla provincia di Torino, ove la condotta della donna aveva impedito ogni relazione di lei e del piccolo con gli altri ospiti e il personale. Fallito il tentativo di affidare madre e figlio a due zie della prima, OV e LA Di LI, che avevano solo dato la loro casa alla donna e al bambino, il Tribunale per i minorenni di Torino iniziava procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità del piccolo CA. Dalla relazione di due consulenti, uno psicologo e l'altro neuropsichiatra dell'infanzia, risultava un disturbo della personalità di TE Di LI, da considerare persona fragile sostenuta dalla presenza del minore, verso il quale aveva sviluppato un affetto ossessivo, negativo per lo sviluppo e la crescita di un'autonoma personalità di lui e emergeva la dipendenza della donna verso i suoi familiari anche essi inadeguati a curare efficacemente il minore.
Il tribunale per i minorenni di Torino, sentiti i genitori del minore, il nonno materno, le zie materne, i nonni paterni e il fratello della madre TO Di LI a mezzo di un giudice delegato, rilevava in base alla relazione degli operatori della comunità in cui il bimbo era stato accolto i progressi che nello sviluppo di lui s'erano manifestati con la permanenza in comunità senza la presenza della madre e con decreto del 18 - 24 gennaio 2000, dichiarava lo stato di adottabilità del minore, essendo CA in una situazione d'abbandono "psicologico, affettivo, educativo" e non essendo idonei a seguirlo ne' i genitori ne' alcuno dei parenti sentiti nella procedura in rapporti significativi con lui e la madre. Con sentenza dell'8 giugno - 11 ottobre 2000 il Tribunale per 4 minorenni di Torino rigettava l'opposizione di TE Di LI, dei suoi genitori, dei fratelli PI e TO, e delle zie OV e LA Di LI alla dichiarazione di adottabilità di cui sopra e la Corte d'appello di Torino rigettava, con sentenza 13 - 27 marzo 2001, il gravame degli opponenti contro questa decisione. In primo grado i giudici s'erano fondati sul disadattamento di TE di LI, evidenziato dal suo ingresso in convento e dalla successiva convivenza con il padre di CA, senza rapporti al di fuori della sua realtà familiare inidonea alla cura del bimbo;
poiché la madre aveva fagocitato il bimbo e impedito ogni sviluppo della volontà di lui e i suoi familiari non erano idonei a determinare un migliore comportamento di TE verso il figlio, si era creato un reale stato di abbandono di lui, anche per i fallimenti dei tentativi di far curare il minore dai congiunti che in tal senso si erano proposti, come le zie della donna, che poi avevano abbandonato il bimbo o il nonno e lo zio materni. Il Tribunale riteneva quindi che CA fosse stato privato di tappe di crescita necessarie, con una condotta di tutti gli indicati familiari, che aveva ostacolato la sua autonomizzazione, impedendogli la costruzione di relazioni con altri.
Esclusa l'opportunità per il minore di una permanenza in famiglia, lo stesso doveva dichiararsi adottabile.
Con l'appello degli opponenti, si censurava la sentenza del tribunale, per violazione dell'art. 8 della L. 4 maggio 1983 n. 184, non essendovi stato di abbandono del minore, ma solo valutazioni soggettive dei c.d. esperti e del tribunale, per cui era stato negato a CA un contesto familiare affettivo e amorevole, escludendo la tutela del diritto del bambino alla sua famiglia di sangue;
l'errata valutazione della personalità di TE Di LI, non affetta da patologia psichiatrica e reattiva solo a fronte del rischio di perdere il figlio, come accaduto in occasione della crisi che comportò il suo ricovero presso l'Ospedale delle Molinette, aveva determinato la dichiarazione contestata che doveva revocarsi, previa eventuale consulenza tecnica sulla madre e le zie di questa, consentendo incontri con il bimbo alle tre donne.
La Corte, sentiti di nuovo tutti i congiunti del bambino e gli operatori che avevano avuto rapporti con la donna e la famiglia di lei e con il minore che in solo quattro anni di vita aveva dovuto subire vari interventi a sua tutela, ha ritenuto che l'episodio per il quale la donna aveva subito il trattamento sanitario obbligatorio, verificatosi in chiesa, nel corso del quale ella aveva aggredito gli operatori e s'era servita del figlio come scudo, era sintomatico della situazione del minore;
il bambino, dopo questa vicenda, era stato ricoverato in una comunità ove in poco tempo aveva fatto grandi progressi, imparando a camminare a diciotto mesi e a relazionarsi con altri bambini.
Non sulla base di valutazioni soggettive quindi, ma su pareri espressi da tecnici sanitari e sociali si era giunti alla decisione dei primi giudici, che avevano fatto ricorso ad una perizia collegiale per supportare la loro scelta;
che CA, a quasi tre anni di età, abbia avuto gravi ritardi nel linguaggio era, per gli operatori, effetto dell'atteggiamento possessivo della madre verso di lui e, in tale contesto, la situazione a rischio del minore, poteva ancora aggravarsi per la vicinanza della madre e dei familiari. TE Di LI non solo aveva evidenziato la sua inidoneità a relazionarsi adeguatamente con il figlio, ma ne aveva impedito l'inserimento nelle comunità e in ogni ambiente in cui era stata posta con lui.
Solo dopo due anni di fallimenti nel trattamento e in particolare per la chiusura dell'esperienza della convivenza della donna e del figlio con le zie s'era pervenuti alla dichiarazione di adottabilità, nel giugno 1999, essendo la madre del minore rimasta sola a vivere col piccolo nella casa delle zie, continuando a incidere negativamente su CA;
secondo le dichiarazione della stessa TE Di LI l'aiuto delle zie era solo economico e non poteva incidere in modo diverso anche per le interferenze della madre di lei malata in stato di depressione.
Avendo i c.t.u. escluso che zie e nonno materno potessero svolgere funzioni vicarianti quelle della madre per garantire a CA un ambito familiare adeguato, data la sostanziale negazione dei problemi esistenti, la Corte escludeva ogni interesse del minore a permanere nella situazione in cui si trovava di mancanza di riferimenti e di sostanziale dipendenza dalla madre;
ritenuto che
i parenti del minore non fossero in grado di curarne seriamente lo sviluppo, sostituendosi alla madre inidonea a tale compito, la Corte di appello rigettava il gravame e confermava il rigetto dell'opposizione, tenuto conto che i familiari del bambino negavano qualsiasi situazione patologica nella vicenda di lui e l'esigenza stessa di aiuti da parte dei servizi territoriali. Data la personalità della madre manifestatasi anche nel rapporto con il padre del minore, con la mancata consapevolezza dell'incidenza delle malattie di questo sulla loro convivenza e sull'esercizio della paternità, era evidente l'inidoneità della donna a curare il minore, mentre la disponibilità delle zie era solo apparente.
TE, quasi trentenne, priva di ogni contatto con la realtà, isolata nell'ambiente parentale e mancante di ogni programma per il futuro, non poteva curare il minore, anche in quanto riteneva di non avere bisogno di alcun aiuto, non essendo attuabile un affidamento a due zie ultrasessantenni, a prescindere dalla loro inidoneità e sostanziale indisponibilità.
Lo stato di abbandono morale appariva evidente e non essendo assoluto il diritto alla famiglia di sangue ma relativo, lo stesso poteva venire sacrificato nel caso all'interesse superiore del minore di una crescita sana ed autonoma, essendo il bimbo ormai inserito da un anno in una famiglia affidataria, che gli garantiva una soluzione stabile e duratura, non prospettabile in caso di convivenza con la madre e la famiglia di lei.
Per la cassazione di questa sentenza ricorrono OV e LA di LI, prozie del minore, TE, PE, TO Di LI, madre, nonno materno e zio di CA e AT CA, nonna materna di lui, con due motivi.
Non svolgono attività difensiva il tutore e il curatore speciale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della L. 4 maggio 1983 n. 184, perché la sentenza di merito collega lo stato di abbandono del minore alle anomalie caratteriali della madre, che ha difficoltà ad esercitare le funzioni di genitrice, sottraendosi agli aiuti dei servizi territoriali con meccanismi di rifiuto o negazione dei problemi, senza rilevare quali danni abbia subito il minore per detta situazione e la loro entità e irreversibilità ne' la sussistenza di rischi per lo stesso per effetti e ripercussioni della situazione sul futuro. Non risulta motivata la decisione circa i danni irreversibili e gravi che il rapporto con la madre e la famiglia di lei potrebbe determinare su CA: tali non sono i ritardi nella funzione motoria, recuperati rapidamente in comunità proprio per il pregresso rapporto di crescita con la madre ne' quelli nel linguaggio, evidenziando la stessa Corte solo "rischi" per il minore per l'eccessiva protettività della madre nei confronti di lui e l'inadeguatezza dei parenti di lei a limitarne l'incidenza negativa sul figlio. Gli stessi stress evidenziati dalla condotta materna e le crisi che hanno imposto il T.S.O. per la donna si collegano da un lato alla consapevolezza per lei della sua situazione in rapporto alla malattia del convivente e dall'altro agli interventi di operatori e Tribunale per i minorenni che volevano sottrarle il figlio, al quale ella era legatissima;
il fatto che il minore potesse essere lui di aiuto e sostegno alla madre non costituisce danno certo per il piccolo ne' comporta l'affermazione di uno stato di abbandono.
1.1. La situazione di abbandono che dà luogo a dichiarazione di adottabilità consiste nella mancanza di assistenza morale e materiale dai genitori o dai parenti tenuti a provvedervi, se non dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, a meno che i predetti rifiutino le misure di sostegno offerte dai servizi locali e il rifiuto sia ritenuto ingiustificato (art. 8 L. 184/83). Che in termini quantitativi la madre, nel caso, abbia prestato rilevante assistenza al figlio è certo, ma la nozione di assistenza va intesa in senso anche qualitativo (Cass. 29 settembre 1999 n. 10809) e, per questo profilo, la Corte di merito ha chiarito che l'instabilità psichica della donna e il suo legarne ossessivo al figlio ha comportato pregiudizi a CA;
in effetti anche condotte commissive possono determinare lo stato di abbandono (Cass. 24 ottobre 1995 n. 11054), se compromettono in modo grave ed irreparabile lo sviluppo e l'equilibrio psichico del minore, non bastando la disponibilità dei parenti ad occuparsene se essa sia inaffidabile (Cass. 1^ febbraio 2000 n. 1095). Nel caso, la sentenza di merito rileva l'esistenza di "rischi" per il minore, non troppo diversi da quelli che si hanno in moltissime situazioni familiari, non soggette a controllo dei servizi territoriali;
è di conseguenza solo apparentemente motivata ed apodittica l'affermazione della Corte che la iperaffettività della madre verso il figlio e la chiusura di lei verso il mondo, con l'atteggiamento protettivo e possessivo nei confronti del minore, abbia provocato pregiudizio non reversibile a quest'ultimo, superabile solo con l'allontanamento di lui dalla madre e dai familiari di lei. Il ritardo nello sviluppo motorio o del linguaggio (fenomeno diffusissimo nei minori che crescono in situazioni familiari del tutto normali), e la iperaffettività, come la tendenza ad eccessiva protezione del genitore verso il minore sono fatti costituenti mera condotta a "rischio" per il minore, come la stessa Corte di appello, citando le relazioni dei servizi e dei consulenti, afferma più volte;
queste situazioni non integrano lo stato di abbandono che può affermarsi a fronte di un comportamento commissivo che comprometta certamente e irreversibilmente la crescita del minore, cagionandogli danno.
Il preminente interesse del minore, nel quadro normativo, è quello che s'esprime nel diritto a mantenere la famiglia di sangue e solo se il rapporto con i parenti biologici sia lesivo della posizione del minore in modo non transitorio e definitivo, va dichiarato lo stato di abbandono che nel caso, invece, si fonda più su un calcolo delle probabilità che sul pericolo reale di danni al bambino, rilevati in rapporto ai pregressi comportamenti della madre;
gli effetti parzialmente positivi del progressivo allontanamento da lei del figlio, che potrebbero connettersi anche all'azione già svolta dalla donna, non giustificano per altro verso l'adottabilità dichiarata dalla Corte territoriale. Se si tiene poi conto che gli allontanamenti dalla madre sono derivati dall'opera degli stessi servizi locali che avrebbero dovuto aiutare a mantenere i rapporti tra lei e il figlio, non emerge dalla motivazione quale sia stato il danno reale del bambino, che avrebbe perso alcune tappe della sua crescita, come può capitare in ogni contesto familiare. È quindi necessario un approfondimento dei danni irreversibili che si pretende siano cagionati al bimbo dal comportamento materno, non potendosi ritenere che i ritardi di crescita, rilevabili in quasi ogni bimbo, siano innalzati al rango di danni irreversibili ne' potendosi presumere che la condotta di TE Di LI, verso il figlio neonato e nei primi anni di vita, particolarmente bisognevole quindi di cure e protezione, anche perché mancante della figura paterna ed oggetto di una possibile sottrazione ad opera dello stesso Tribunale per i minori, possa essere stata improntata a particolare serenità ed equilibrio in un contesto in cui alcuna circostanza poteva determinare tranquillità per lei.
È quindi apodittica l'affermazione dello stato di abbandono del minore da parte della Corte di appello di Torino, nella misura in cui non rileva all'attualità i danni effettivi che il minore subisce dal rapporto con la madre ne' chiarisce gli eventuali pregiudizi per il piccolo per il definitivo allontanamento dalla madre, rilevando solo i pericoli che potrebbero sorgere dal distacco del minore dalla famiglia affidataria in cui il recupero di lui proseguirebbe.
2.1. Con il secondo motivo di ricorso è censurata la decisione della Corte territoriale per violazione degli artt. 1, 8, 12 e 15 n. 2 L. 184/83, avendo ritenuto i giudici torinesi lo stato di abbandono del minore pure, rispetto alle due prozie LA e OV Di LI, senza accertare il danno e il rischio evolutivo che dal disimpegno delle due indicate parenti potrebbe derivare al minore, se non per l'età di esse e per l'allontanamento di loro, dopo un pregresso periodo di presenza della madre e del piccolo in casa loro. Solo in astratto si è rilevata l'inidoneità delle due zie a curare il bimbo senza il riscontro della situazione di abbandono che potrebbe determinarsi a seguito dell'affidamento del minore alle predette due donne. Nessun accertamento positivo della c.d. apparenza della disponibilità delle donne risulta dalla sentenza e, tenuto conto che nel corso della procedura di volontaria giurisdizione, la madre e il piccolo CA erano andati a vivere con le due zie, senza alcuna responsabilità di affidamento per esse, alcuna prova vi era del preteso disimpegno delle indicate donne, ipotizzandosi solo una maggiore conflittualità, che sarebbe derivata in caso di affidamento a quelle mai disposto.
2.2. Come già affermato da questa Corte: "Nel giudizio di opposizione avverso la dichiarazione di adottabilità, l'accertamento dell'insussistenza dello stato di abbandono del minore implica di per sè l'accoglimento dell'opposizione, senza che occorra indagare sulla situazione dei minori presso gli affidatari o raffrontare tale situazione con quella del rientro nella famiglia di origine" (Cass. 11 novembre 1996 n. 9861), in quanto "la dichiarazione dello stato di adottabilità, che comporta il sacrificio dell'esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, è consentita solo quando la vita offerta dai genitori di sangue sia talmente inadeguata da far considerare la rescissione del legame familiare come unico strumento adatto ad evitare più gravi pregiudizi" (Cass. 10 settembre 1999 n. 9643). Il diritto del minore a conservare rapporti con i suoi genitori o parenti biologici di cui agli art. 1 L. 184/83 e 9 L. 176191, corrisponde al suo interesse prevalente presunto per la legge stessa che rispetta e preserva l'identità del minore e gli riconosce il diritto nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e ad essere allevato da loro (art. 8), salvo una sicura inidoneità la quale nel caso la Corte di merito individua in una iperaffettività e in atteggiamenti protettivi assai diffusi in tanti genitori, tali da non potere essere considerati da soli dannosi in modo irreversibile, solo per l'esistenza di crisi reattive, di natura psicologica, alla situazione concreta in cui la madre è venuta a trovarsi, esplose anche in reazioni violente nei confronti degli operatori dei servizi. La mancanza poi di alcun pregresso affidamento alle zie della donna dimostra il carattere apodittico e immotivato del giudizio di inidoneità di quelle espresso prevalentemente in rapporto all'età delle donne in un contesto nel quale la stessa non ha più grande rilievo per la continua crescita della vita media.
In conclusione "per la dichiarazione di adottabilità non è sufficiente un difetto nello sviluppo psichico e mentale dei genitori, anche a carattere permanente, essendo necessario accertare se, in ragione di tali patologie, il genitore sia inidoneo ad assumere e conservare piena consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità, onde offrire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico, indispensabili per una crescita sana ed equilibrata" (Cass. 13 febbraio 2001 n. 2010). La sentenza impugnata ritiene che l'atteggiamento della madre verso il figlio possa essere dannoso, ma non individua le ragioni ne' l'entità di tali danni o la loro irreversibilità, nella misura in cui conclude che il bimbo evidenzia solo ritardi motori e di linguaggio compatibili pure con una crescita in ambienti familiari non anormali ne' spiega le ragioni per le quali le zie, che mai hanno avuto in affidamento il minore, non siano attendibili o possano essere dannose in ragione del loro precedente atteggiamento mai derivato da un atto formale di assunzione di responsabilità di quelle verso il minore.
Il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza deve cassarsi, rimettendosi la causa alla Corte d'appello di Torino, sezione per i minorenni, in diversa composizione, anche per le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla sezione per i minorenni della Corte di appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2002