Sentenza 28 marzo 2002
Massime • 2
Il principio ispiratore della disciplina dell'adozione dei minori, secondo il quale il minore ha diritto ad essere educato nella propria famiglia di origine, incontra i suoi limiti laddove questa non sia in grado di prestare - in via non transitoria - le cure necessarie, ne' di assicurare l'adempimento dell'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, la quale viene, pertanto, a trovarsi in stato di abbandono. Questo non viene meno per il solo fatto che al minore vengano prestate le cure materiali essenziali da parte dei genitori o di taluno dei parenti entro il quarto grado (nella specie, la madre e i nonni materni), essendo necessario, in tal caso accertare che l'ambiente familiare sia in grado di garantire un equilibrato ed armonioso sviluppo della personalità del minore.
Lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e la situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, tale essendo quella inidonea per la sua durata a pregiudicare il corretto sviluppo psico - fisico del minore, secondo una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito.
Commentari • 2
- 1. STATO DI ABBANDONO E ASSENZA DEI GENITORIMaria Luisa Missiaggia · https://studiodonne.it/ · 21 settembre 2021
- 2. Genitore decaduto può opporsi alla dichiarazione di adottabilità del figlioAccesso limitatoGiuseppina Vassallo · https://www.altalex.com/ · 23 luglio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2002, n. 4503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4503 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA CORTE RO, LA CORTE EL, NI RA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GREGORIO VII 508, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO GENTILE, rappresentati e difesi dall'avvocato TULLIO FORTUNA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AP RI ROSARIA, nella qualità di Curatore speciale del minore LA CORTE GIAMPIERO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 643/01 della OR d'Appello di PALERMO, Sezione Minori, depositata il 03/07/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2002 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di relazione del 3 marzo 1997 del servizio di Neuropsichiatria infantile dell'Azienda U.S.L. di Palermo, venne instaurato un procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore Giampiero La OR, riconosciuto dalla sola madre, il quale, a sei anni di età, risultava affetto da ritardo nello sviluppo psicomotorio, aggravato da carenza di stimolazioni affettive e ambientali, con linguaggio non adeguatamente strutturato, instabilità e perseverazione ideativa.
Con decreto del 4 luglio 1997 il Tribunale dichiarava lo stato di adottabilità del minore e con sentenza del 19 dicembre 1997 respingeva l'opposizione presentata avverso quel decreto dai nonni materni La OR RO e MA FR.
Su impugnazione degli opponenti, la OR d'appello di Palermo dichiarava la nullità del decreto dichiarativo dello stato di adottabilità e di tutti gli atti successivi, poiché la convocazione della madre per la contestazione dello stato di abbandono era stata eseguita con le forme previste per il caso di irreperibilità, senza che ne sussistessero i presupposti.
Il Tribunale con decreto del 24 novembre 1999 dichiarava nuovamente lo stato di adottabilità del minore.
Con ricorso in data 5.1.2000 il nonno La OR RO e la madre La OR AN proponevano opposizione avverso il decreto dichiarativo dello stato di adottabilità. Interveniva nel giudizio, aderendo all'opposizione, la NA materna, MA FR. Con sentenza depositata il 21 ottobre 2000 il Tribunale rigettava il ricorso.
La OR d'appello di Palermo, con sentenza del 27 giugno - 3 luglio 2001, rigettava l'impugnazione di La OR RO, La OR AN e MA FR. Osservava, in particolare, la OR territoriale:
a) che le condizioni personali degli appellanti non consentivano che il minore potesse essere convenientemente allevato presso la propria famiglia di origine, con riferimento sia alla madre che ai nonni materni;
b) che le condizioni in cui il minore era stato rinvenuto dai servizi sociali riflettevano lo stato di privazione e di abbandono materiale e morale in cui egli era stato lasciato dalla madre e dai nonni;
c) che per quanto riguardava i gravi maltrattamenti ai quali il minore sarebbe stato sottoposto dal convivente di AN La OR, quest'ultima, che li aveva denunziati, non li aveva però impediti;
d) che, ove la denunzia di un episodio particolarmente grave fosse stato conseguenza di invenzione da parte della La OR o di fattori connessi alla labilità psichica della denunciante, se ne sarebbero ricavati comunque elementi negativi in ordine all'affidabilità della medesima;
e) che il giudizio sull'incapacità dell'appellante a gestire il rapporto genitoriale non mutava per il fatto che ella avesse contratto matrimonio con un pensionato settantaquattrenne, trattandosi evidentemente di un matrimonio di comodo, che poco o nulla avrebbe potuto giovare al minore;
f) che relativamente ai nonni sussistevano gli oggettivi elementi di sospetto evidenziati nella sentenza impugnata in relazione alla grave situazione di abbandono ed al consistente degrado psichico in cui il minore versava dopo un lungo periodo di convivenza con i nonni;
g) che il nonno era ultrasettantenne e la NA aveva ottanta anni e che entrambi erano affetti da patologie varie, di rilevante gravità, mentre il minore, anche a causa dei suoi vissuti traumatici, era estremamente bisognevole di sostegno e di particolari stimoli.
Avverso la sentenza della OR d'appello La OR RO, La OR AN e MA FR hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con il primo mezzo d'impugnazione i ricorrenti lamentano violazione di legge per carenza dei presupposti;
violazione degli artt, 1 e 8 L.
4.5.1983 n. 184; violazione di legge in riferimento agli artt. 132, comma 4, e 360, comma 5, all'art. 17 L. 184/83, nonché violazione dei diritti della difesa.
1. a) I sigg. La OR RO e MA FR, nonni del minore dichiarato adottabile, non avevano mai privato il nipote dell'assistenza morale e materiale.
Era pacifico in causa che il minore aveva convissuto con i nonni ai quali era legato da particolari vincoli di affetto:
particolarissimo quello con il nonno, odierno ricorrente. Il Giudice a quo sembrava fondare la decisione impugnata sulla condizione di limitatezza culturale o mentale degli odierni ricorrenti.
Era principio consolidato della S.C. che la limitatezza culturale o mentale (come lo stato di estrema indigenza che nel caso in esame è escluso), non costituiscono elementi sufficienti per ritenere lo stato di abbandono legittimante la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, se a tali elementi non si accompagni una situazione di mancanza di assistenza morale e materiale, la quale va verificata in concreto, dal momento che la crescita del minore nella famiglia d'origine, intanto può essere negata in quanto sia incontrovertibilmente stabilita l'indisponibilità dei genitori e dei parenti a rimediare a una situazione di abbandono già verificatasi (Cass. 28.3.1987 n. 3038;
Cass. 26.7.1993 n. 8360).
1. b) Non vi era agli atti del procedimento alcuna valida prova che i nonni "tenevano" il minore in una condizione di abbandono, così grave da giustificare il provvedimento di recisione dei rapporti con la famiglia naturale. Il Giudice di merito sembrava non tenere conto delle calunniose dicerie sulla figura del sig. La OR RO, mentre poi utilizzava tali elementi per rigettare l'opposizione dello stesso, rifiutando l'offerta di prova in argomento ed omettendo di motivare sul rigetto dei mezzi stessi. L'inosservanza dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto può essere fatta valere in quanto integri violazione di legge, e ciò si traduca in mancanza della motivazione stessa (Cass. sez. 1 5.8.1996 n. 7139). Il Giudice a quo doveva ammettere la prova per testi offerta dagli opponenti nell'articolato di cui alle conclusioni innanzi il Tribunale, reiterate innanzi la OR di Appello, che viene riportato nel ricorso per cassazione.
1. c) Il Giudice a quo non aveva motivato sul fatto che i nonni del minore, nel luglio 1997, avevano chiesto l'affidamento del nipote, ne' che in seguito alla sentenza della OR di Appello avevano chiesto al Tribunale dei Minorenni di vedere e tenere con loro il piccolo Giampiero. Tali circostanze, insieme a tutta la lunga vicenda dell'opposizione, costituivano chiarì e significativi elementi di non abbandono.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge in riferimento all'art. 8, 2^ comma, L. 184/83. I nonni avevano chiarito e dimostrato che la sig.ra MA FR, assistita dal marito, aveva dovuto essere ricoverata in ospedale per sottoporsi ad una operazione di by-pass. La temporanea assenza dei nonni non poteva significare volontà di abbandono del minore. Tale circostanza, anzi, integrava una fattispecie di causa di forza maggiore, che rappresentava elemento ostativo alla dichiarazione dello stato di adottabilità.
Allo stesso modo il giudice a quo non aveva ravvisato nel disperato comportamento della madre, che non aveva abbandonato il figlio, ma lo aveva affidato ai servizi sociali, una causa di forza maggiore, anzi una situazione d'incapacità naturale, non prederminata.
3. Il terzo motivo esprime una doglianza di violazione degli artt. 15 e 17 L. 184/83. Non vi può essere adottabilità quando sia possibile ovviare alla situazione di abbandono con misure di sostegno offerte dai servizi locali (Cass.
5.6.1989 n. 2718). Le anomalie della personalità, i rilevanti disturbi o le vere e proprie patologie mentali dei genitori non possono essere causa di rescissione del rapporto familiare (Cass.
5.11.1998 n. 11112). In vero non erano stati tentati i rimedi opportuni intesi a ricostruire il rapporto significativo tra madre e figlio, lontani dall'ambiente domestico, ove questo fosse stato il problema. La OR a quo più che escludere di fatto tali rimedi, sembrava sconoscerli. Nè si era edotta sul caso concreto attraverso i normali mezzi di indagine processuale. I giudici di merito sembravano aver utilizzato l'istituto dell'adozione quale strumento punitivo in rapporto ad alcuni episodi che, se veri, sono certamente incresciosi.
4. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge in riferimento all'art. 8 L. 184/83 ed all'art. 132 comma 4 c.p.c. a) Il giudice a quo non aveva tenuto nel debito conto, ne' aveva motivato sul fatto che AN La OR, nell'ottobre del 2000, aveva contratto matrimonio. Anzi, apoditticamente, aveva liquidato la circostanza quale matrimonio di comodo, con ciò intendendo dire che la ricorrente aveva contratto matrimonio al fine di frodare la legge, precostituendosi un elemento che escludesse, di fatto e di diritto, l'adottabilità.
Avrebbe dovuto, caso mai, trarre motivi di diversa valutazione, considerando che AN La OR, finalmente, aveva appagato la naturale esigenza di contrarre matrimonio: esigenza che era stata alla base delle sue tristi disavventure e della vicenda che aveva provocato il provvedimento di adottabilità.
A parte le su esposte considerazioni, andava rilevato, in punto di diritto, che il giudice di merito non poteva sottrarsi dal prendere atto della rilevante circostanza sopravvenuta, ostativa alla adottabilità (Cass. 25.6.1988 n. 4283; Cass.
5.6.1989 n. 2718; Cass. 11.3.1993 n. 2971). Avrebbe, caso mai, dovuto ex ufficio, disporre indagini, a conferma o smentita, del suo apodittico giudizio. Alla luce del più volte richiamato principio che l'inosservanza dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto può tradursi in mancanza della motivazione stessa, e, quindi, può essere fatta valere in quanto integri violazione di legge, si censura la decisione impugnata deducendone la nullità.
b) Secondo i ricorrenti, è viziato il ragionamento della OR di appello perché, proprio in considerazione della labile salute mentale della sig.ra La OR, il giudice ha ritenuto non credibili le dichiarazioni rese dinanzi al collegio, mentre ha ritenuto credibili quelle raccolte da un'assistente sociale, neppure sentita quale teste sotto il vincolo del giuramento.
5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano nullità della sentenza per non avere il giudice a quo motivato su tutti i punti tratti a fondamento dell'appello.
Mancava, o era del tutto insufficiente - tale da integrare violazione di legge - la motivazione su punti essenziali dell'appello proposto dai ricorrenti: in ordine alle circostanze giustificative dei comportamenti, alla causa di forza maggiore, all'incapacità naturale, alla mancanza di validi supporti probatori, che non fossero nè le dicerie, ne' i giudizi sullo stato di salute dei ricorrenti, nè la relazione lacunosa e "di parte" dei servizi, ma che fosse una seria indagine sulle condizioni pregresse e postume del minore e della madre, che solo una consulenza tecnica d'ufficio avrebbe potuto fornire. Ciò anche al fine di verificare la possibilità di ricostruzione del rapporto significativo tra il minore, la madre e i familiari, esperimento che, nella vicenda, era mancato del tutto.
6.1 motivi di ricorso - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione - non sono fondati.
Lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e la situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, tale essendo quella inidonea per la sua durata a pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico del minore, secondo una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito (Cass. 4 maggio 2000 n. 5580). Il principio ispiratore della disciplina dell'adozione dei minori, secondo il quale il minore ha diritto di essere educato nella propria famiglia di origine, incontra i suoi limiti laddove questa non sia in grado di prestare - in via non transitoria - le cure necessarie, ne' di assicurare l'adempimento dell'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, la quale viene, pertanto, a trovarsi in stato di abbandono. Questo non viene meno per il solo fatto che al minore vengano prestate le cure materiali essenziali da parte dei genitori o di taluno dei parenti entro il quarto grado, essendo necessario, in tal caso, accertare che l'ambiente familiare sia in grado di garantire un equilibrato ed armonioso sviluppo della personalità del minore (Cass. 1^ dicembre 1999 n. 13419). Nella specie, la OR d'appello ha ritenuto:
a) che le condizioni personali degli appellanti non consentivano che il minore potesse essere convenientemente allevato presso la propria famiglia di origine, con riferimento sia alla madre che ai nonni materni;
b) che le condizioni in cui il minore era stato rinvenuto dai servizi sociali (alopecia traumatica, stato animalesco, assenza di qualsiasi senso del pudore, al punto da soddisfare i bisogni fisici "coram populo") riflettevano lo stato di privazione e di abbandono materiale e morale in cui egli era stato lasciato dalla madre e dai nonni;
c) che per quanto riguardava i gravi maltrattamenti ai quali il minore sarebbe stato sottoposto dal convivente di AN La OR, quest'ultima, che li aveva denunziati, non li aveva però impediti;
d) che, ove la denunzia di un episodio particolarmente grave (sodomizzazione con uno scopino da bagno) fosse stato conseguenza di invenzione da parte della La OR o di fattori connessi alla labilità psichica della denunciante, se ne ricaverebbero comunque elementi negativi in ordine all'affidabilità della medesima;
e) che il giudizio sull'incapacità dell'appellante a gestire il rapporto genitoriale non mutava per il fatto che ella avesse contratto matrimonio con un pensionato settantaquattrenne, trattandosi evidentemente di un matrimonio di comodo, che poco o nulla avrebbe potuto giovare al minore;
f) che relativamente ai nonni sussistevano gli oggettivi elementi di sospetto evidenziati nella sentenza impugnata in relazione alla grave situazione di abbandono ed al consistente degrado psichico in cui il minore versava dopo un lungo periodo di convivenza con i nonni, come evidenziato nella sentenza di primo grado;
g) che il nonno era ultrasettantenne e la NA aveva ottanta anni e che entrambi erano affetti da patologie varie, di rilevante gravità, mentre il minore, anche a causa dei suoi vissuti traumatici, era estremamente bisognevole di sostegno e di particolari stimoli.
Trattasi di apprezzamenti di fatto basati dalla OR di appello su elementi significativi, valutati in modo coerente e razionale. La situazione non può essere riesaminata attraverso una nuova ricostruzione del fatto in questa sede.
In particolare, dalla narrativa della sentenza impugnata si ricava che i primi giudici avevano rilevato che, anche nel periodo in cui aveva vissuto con i nonni, il bambino aveva manifestato un consistente ritardo nello sviluppo psicomotorio ed evidenti segni delle gravi carenze socioambientali e delle privazioni affettive e materiali subite. Inoltre, il nonno - a prescindere dal riferito abuso di sostanze alcoliche di cui alle dichiarazioni rese dall'assistente sociale nel giudizio di opposizione - avrebbe picchiato con frequenza la propria figlia, costringendola a farsi scudo con il bambino per difendersi.
Il ricovero in ospedale della NA non assumeva rilievo quale situazione transitoria di forza maggiore, restando assorbito dalla ritenuta inidoneità dei nonni ad assicurare al bambino l'assistenza necessaria per consentirgli un armonico sviluppo.
Per quanto riguarda la lamentata mancanza di motivazione in ordine a specifiche circostanze, quali il richiesto affidamento da parte dei nonni, rileva il Collegio che il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, ne' a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 10 maggio 2000 n. 6023). Non è poi censurabile la mancata ammissione della prova per testi riportata nel ricorso, difettando l'elemento della decisività delle circostanze da provare, non discendendo da esse con certezza una diversa decisione. Come osservato dal giudice d'appello, le capacità educative e morali e la capacità di prendersi cura di un minore implicano elementi valutativi che possono essere forniti da parte di assistenti sociali e, in genere, da parte di personale dotato di specifica preparazione professionale.
Il richiamo effettuato dai ricorrenti a misure di sostegno da parte dei servizi sociali per ricostruire un rapporto significativo tra madre e figlio è generico. D'altra parte, dalla narrativa della sentenza impugnata emerge che la madre in passato non solo non aveva collaborato con il servizio sociale, ma lo aveva addirittura ostacolato. Nel periodo in cui il bambino stava subendo maltrattamenti e sevizie da parte del convivente della madre, quest'ultima avrebbe impedito la visita domiciliare dell'assistente sociale e disertato gli appuntamenti dati.
Non merita censura, infine, l'affermazione della OR territoriale secondo cui il matrimonio di AN La OR con un pensionato settantaquattrenne costituiva con tutta evidenza un matrimonio "di comodo", che poco o nulla avrebbe potuto giovare al minore e che non valeva, comunque, a mutare l'espresso giudizio sulla incapacità della madre a gestire il rapporto genitoriale. La suddetta affermazione non appare illogica, tenuto conto della notevolissima differenza d'età tra i coniugi e, in ogni caso, la circostanza non è decisiva non comportando necessariamente una diversa decisione.
Nè sussistono le denunciate violazioni di legge in ordine agli artt. 1 e 8 della legge n. 184 del 1983. La OR d'appello ha accertato la situazione di abbandono (art. 8 della legge n. 184 del 1983, come sostituito dall'art. 8 della legge 28 marzo 2001 n. 149),
così come delineata in base ai principi sopra enunciati, pervenendo sulla base dei suddetti elementi alla convinzione che ne' la madre nè i nonni materni fossero in condizione di garantire al minore un'assistenza materiale e morale tale da consentirgli un armonico sviluppo, il che escludeva che il minore, nel suo interesse, potesse essere educato nell'ambito della sua famiglia di origine.
7. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Nulla per spese del giudizio di cassazione, in considerazione dell'esito del ricorso e della mancanza di difese da parte dell'intimata.
P.Q.M.
La OR rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2002