Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/2003, n. 369
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Sentenza 14 gennaio 2003

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Il principio fondamentale secondo il quale il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia, principio dettato dall'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n.1 - e non sostanzialmente modificato dall'art. 1 della legge 28 marzo 2001, n.149 -, è soggetto al limite normativamente stabilito dall'art. 8 della stessa legge, anch'esso nell'interesse del minore, rappresentato dal verificarsi della situazione di abbandono. Questa sussiste allorché il minore sia privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, ancorché essa non dipenda da una loro precisa volontà, mentre la mancata assistenza dovuta a forza maggiore non costituisce abbandono, purché sia di natura temporanea.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/2003, n. 369
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 369
    Data del deposito : 14 gennaio 2003

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