Sentenza 14 gennaio 2003
Massime • 1
Il principio fondamentale secondo il quale il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia, principio dettato dall'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n.1 - e non sostanzialmente modificato dall'art. 1 della legge 28 marzo 2001, n.149 -, è soggetto al limite normativamente stabilito dall'art. 8 della stessa legge, anch'esso nell'interesse del minore, rappresentato dal verificarsi della situazione di abbandono. Questa sussiste allorché il minore sia privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, ancorché essa non dipenda da una loro precisa volontà, mentre la mancata assistenza dovuta a forza maggiore non costituisce abbandono, purché sia di natura temporanea.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/2003, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. MAGNO Giuseppe V. A. - rel. Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
YA VA ET, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio, n. 97, presso l'Avvocato Giuseppe Gianni, che la rappresenta e difende insieme con l'Avvocato Vittorio Corsini, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Avv. Elena Zazzeri De Santis, nella sua qualità di curatore speciale dei minori YA VA AN e RG;
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze;
- intimati -
avverso la sentenza n. 445/02 della Corte d'Appello di Firenze, Sezione minorenni civile, depositata il 10.4.2002. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.12.2002 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Udito, per la ricorrente, l'Avvocato Giuseppe Gianni;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza depositata il 18.7.2001 il tribunale per i minorenni di Firenze, rigettando l'opposizione proposta da YA VA ET avverso il decreto pronunziato il 16.3.2001, dichiarò lo stato di adottabilità di AN e RG YA VA, all'epoca rispettivamente di anni quattro e due, figli della medesima, avendone ritenuto sussistente lo stato irreversibile di abbandono, dovuto:
- all'accertata incapacità della madre, gravemente immatura sotto l'aspetto psicologico, di adempiere i compiti del ruolo, com'era dimostrato dal fatto di avere ella lasciato i figli, in tenerissima età, soli e senza cure materiali o fuori di casa in ora notturna, e di avere tenuto una condotta di vita sregolata, intrattenendo molteplici relazioni affettive;
- al rifiuto della donna di sottoporsi a terapia psicologica, predisposta dai servizi sociali, mirata al recupero dei rapporti affettivi coi figli;
- alla mancanza di qualsiasi programma adeguato alle esigenze dei figli;
- all'assenza di parenti aventi rapporti significativi coi minori e disposti a prendersi cura di loro.
2. - ET YA VA propose rituale ricorso davanti alla sezione per i minorenni della corte d'appello di Firenze e, affermando l'insussistenza, a suo giudizio, dello stato di abbandono, chiese che, previa ammissione di prova per testi e consulenza psicologica sulla propria persona, fosse revocata la pronunzia di adottabilità e che i due figli minorenni fossero affidati a lei medesima od al proprio padre o ad entrambi. Lamentò, specificamente, che la decisione impugnata non aveva tenuto conto:
- della disponibilità sua a seguire, assieme ai figli, un percorso educativo presso una comunità specializzata;
- dell'intenzione di suo padre di trasferirsi dal Perù in Italia per accudire i nipotini;
- degli apprezzamenti positivi circa lo stato attuale dei suoi rapporti affettivi coi figli, formulati da un operatore sociale della ASL n.6.
Il curatore dei minori ed il pubblico ministero conclusero per la conferma della decisione impugnata.
3. - La corte fiorentina, con sentenza depositata il 10.4.2002, notificata alla ricorrente il 17.4.2002, ritenendo, alla luce delle risultanze acquisite al processo, la sussistenza dello stato di abbandono, rigettò l'appello e compensò fra le parti le spese del grado.
Stimò, infatti, che le circostanze accertate, non contestate dall'appellante nella loro materiale consistenza, legittimavano il giudizio di grave carenza affettiva e d'incapacità della YA VA ad assumere le responsabilità legate al proprio ruolo genitoriale, com'era dimostrato dalle gravi difficoltà che ella medesima ammetteva di avere incontrato, nonostante l'aiuto offerto o fornito da diverse istituzioni, nello svolgimento delle sue funzioni.
Ritenne, d'altra parte:
- che le ragioni addotte dalla donna per giustificare il proprio rifiuto di collaborare coi servizi sociali e di sottoporsi a terapia psicologica, erano inconsistenti;
- che la mancanza di un serio programma educativo per i minori, comprensivo di un'adeguata sistemazione dei medesimi - apparendo inidoneo allo scopo il prospettato arrivo del nonno materno dal Perù -, confermavano il carattere non transitorio della situazione di abbandono, già accertata dal tribunale per i minorenni, come effetto dell'irreversibile incapacità materna di apprestare ai due figli, sia pure in misura minima, le cure materiali e psicologiche indispensabili per uno sviluppo corretto e completo della personalità.
4. - ET YA VA propone ricorso, tempestivamente e ritualmente notificato e depositato, illustrato con successiva memoria, per la cassazione di tale sentenza, affidandolo ad un solo, articolato motivo. Il curatore dei minori ed il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Firenze non svolgono difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. - Con l'unico motivo di gravame la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 8 e 15, legge 4 maggio 1983, n. 184 ed insufficiente motivazione.
5.1. - Sostiene che, essendo regola fondamentale quella per cui il minore ha diritto di essere educato nella propria famiglia (articolo 1, legge n. 184/1983), lo stato di adottabilità è rettamente dichiarato solo quando sia stabilito, con certezza o con alto grado di probabilità, che la permanenza in famiglia sarebbe fonte di gravi ed irreversibili danni allo sviluppo psico-fisico del minore;
tale dichiarazione è subordinata, cioè, al rigoroso accertamento di due fondamentali condizioni di fatto, rappresentate dalla mancanza di assistenza morale e materiale e dalla non disponibilità di genitori e parenti entro il quarto grado ad ovviare a tale carenza.
Una situazione di tale gravita non sarebbe riscontrabile, ad avviso della ricorrente, nel proprio caso, proposto all'attenzione dei giudici dalle relazioni, acriticamente recepite, di operatori sociali e di una psicologa;
relazioni che avevano impropriamente conferito un significato, in realtà inesistente, di disinteresse verso la prole al rifiuto di collaborare, generato piuttosto da incomprensioni, in cui essa ricorrente, donna sola ed inesperta in un paese per lei straniero, era incorsa.
In particolare, il giudice d'appello non avrebbe operato, com'era suo dovere, un nuovo ed accurato esame dei fatti, anche mediate l'esperimento della richiesta consulenza psicologica, limitandosi a contestare genericamente i motivi dell'impugnazione ed a sottolineare la mancanza di un progetto educativo e di sistemazione logistica del nucleo interessato.
5.2. - La ricorrente espone, inoltre, di essere da tempo in contatto con un centro di accoglienza e di essere disposta a farsi aiutare nel tentativo di acquisire piena coscienza del proprio ruolo genitoriale, cioè a fare un'esperienza mai propostale in precedenza, con l'assistenza del consolato del suo paese d'origine e dei servizi sociali di Modena, sua attuale residenza. Si duole, quindi, della mancata ammissione, da parte della corte d'appello, del teste indicato (un assistente sociale), attraverso la cui deposizione ella intendeva dimostrare di avere più volte manifestato l'impegno genitoriale richiesto e di avere attualmente un buon rapporto coi suoi bambini.
Le critiche sopra sintetizzate tendono dichiaratamente a palesare che la sentenza della corte d'appello, non sufficientemente motivata, si fonderebbe su una ricostruzione non completamente oggettiva e fedele della realtà e su di una interpretazione inesatta, quindi sulla violazione, delle norme citate. 5.3. - In ogni caso, la ricorrente chiede che sia valutata, prima di separare definitivamente i bambini da lei, l'opportunità di concedere loro un'ulteriore possibilità di restare nell'ambito della propria famiglia d'origine, inserendo madre e figli in un centro specializzato;
oppure prendendo in considerazione l'intento dell'attuale compagno e futuro marito di essa YA di occuparsi di loro;
od anche l'analoga intenzione manifestata dal nonno materno;
o quella - indicata da ultimo nella memoria illustrativa - della nonna materna, disposta a trasferirsi in Italia ed a vivere in casa di un figlio coniugato, proprio allo scopo di accogliere i nipotini. 6. - Il ricorso è ammissibile, solo per violazione di legge, ai sensi dell'articolo 17, ult. co., legge 4 maggio 1983, n. 184. Esso, peraltro, è infondato e deve essere rigettato. 6.1. - Al presente ricorso, notificato il 17.5.2002, non è applicabile l'articolo 16, co. 2, della legge 28 marzo 2001, n. 149 - recante modifiche, fra l'altro, alla legge n. 184/1983, sull'adozione e l'affidamento dei minori - (in G.U. n. 96 del 26.4.2001), entrata in vigore il 27.4.2001 (articolo 41). Il citato articolo 16, sostituendo l'articolo 17, legge 4 maggio 1983, n. 184, ha disposto, ben vero, al secondo comma, che il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello, in materia di adottabilità, è ammesso per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile, quindi non solo per violazione di legge, come stabiliva l'articolo 17, ult. co., nella precedente formulazione (cfr. Cass. nn. 13419/1999, 4292/1999, 4139/1999, 3101/1998, 7139/1996). L'operatività del principio d'immediata applicazione delle norme di rito (tempus regit actum) agli atti processuali (nel caso, il ricorso per cassazione) posteriori alla loro entrata in vigore (Cass. n. 6099/ 2000, 7412/1998) è tuttavia impedita, nel caso di specie, dall'esplicita previsione contraria, contenuta nella disposizione transitoria di cui all'articolo 1, D.L. 24 aprile 2001, n. 150, convertito con modificazioni nella legge 2 giugno 2001, n. 240; norma entrata in vigore il 27.4.2001, vigente all'atto della proposizione di questo ricorso, in virtù della quale ai procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità, disciplinati dal titolo 2^, capo 2^, della legge n. 184/1983, ed ai relativi giudizi di opposizione, continuano ad applicarsi le disposizioni processuali previgenti, fino all'emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio e comunque non oltre il 30.6.2002 (termine poi prorogato al 30.6.2003 con D.L. 1 luglio 2002, n. 126, convertito con modificazioni nella legge 2 agosto 2002, n. 175).
In conseguenza di tale disposizione, è tuttora in vigore la norma dell'articolo 17, ult. co., legge n. 184/1983, in virtù della quale il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello in materia di adottabilità è ammissibile solo per violazione di legge. 6.2. - Una volta esclusa, per le ragioni esposte al precedente punto 6.1, l'ammissibilità del ricorso per i denunziati difetti di motivazione, e passando quindi all'esame delle censure attinenti presunte violazioni o erronee applicazioni della legge, se ne deve dichiarare l'infondatezza per i seguenti motivi.
6.3. - In realtà, il criterio fondamentale, per cui il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia (articolo 1, legge n. 184/1983, non sostanzialmente modificato dall'articolo 1 della legge n. 149/2001: "Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia"), è soggetto al limite (Cass. nn. 13419/1999, 3405/1998, 4619/1997) - normativamente stabilito dall'articolo 8 di detta legge nell'interesse del minore medesimo - rappresentato dal verificarsi della situazione di abbandono;
questa sussiste allorché il minore sia privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, anche se tale situazione non dipenda da una precisa volontà di questi (Cass. nn. 9576/1996, 5325/1994); la mancata assistenza dovuta a forza maggiore non costituisce abbandono, purché questa sia di natura temporanea. In conformità a tali criteri normativi, le circostanze che la corte territoriale pone a base del suo convincimento, circa l'effettiva sussistenza, nel caso di specie, della situazione di abbandono, sono quelle da essa "surriferite" (nella parte narrativa della sentenza d'appello), accertate dal tribunale per i minorenni e consistenti nell'incapacità (non di carattere transitorio) della donna di assolvere ai doveri materni, dimostrata per il fatto di avere lasciato i figli da soli e senza cure, in tenerissima età; per averli portati fuori di casa durante la notte (quindi privandoli del sonno o costringendoli a dormire in modo improprio); e per averli, in genere, gravemente trascurati a causa di una condotta di vita sregolata.
6.4. - Queste circostanze, secondo la corte di merito, sono provate nella loro sussistenza materiale, anche e soprattutto perché l'odierna ricorrente non le ha mai contestate ed anzi le ha ammesse, pur adducendo a sua giustificazione le gravi difficoltà incontrate nella sua particolare condizione.
Queste difficoltà, dipendenti dal fatto, sintetizzato nel ricorso, di essersi trovata sola in un paese per lei straniero, non valgono tuttavia, per il giudice d'appello, a giustificare il rifiuto, da parte della donna, dell'aiuto offertole da istituzioni religiose e laiche, che le avevano messo a disposizione una casa e le proponevano una terapia psicologica, per sostenerla nello svolgimento del ruolo materno. All'offerta di aiuto, infatti, la YA aveva opposto un rifiuto "a seguito di divergenze valutative sui metodi da seguire" nell'assolvimento del proprio compito. Il motivo principale di rigetto della suddetta giustificazione consiste quindi, per la corte fiorentina, nel fatto che la donna non indica la natura e le cause di tali divergenze ne', peraltro, espone un proprio progetto di cura ed educazione dei figli, alternativo a quello da lei rifiutato, proposto dai servizi sociali, e comunque tale da soddisfare, almeno in minima misura, i propri doveri di genitore.
6.5. - In altre parole, le cause coessenziali della situazione di abbandono, in cui versano i minori, sono rappresentate dall'incapacità della YA e dal suo ingiustificato rifiuto di avvalersi degli aiuti che le venivano prestati (atteggiamento, questo, suscettibile di integrare la previsione del terzo comma dell'articolo 8, legge n. 184/1983, anche nel testo novellato dal corrispondente articolo 8 della legge n. 149/2001); nonché dalla mancanza, in alternativa alle proposte di aiuto rifiutate, di un valido progetto personale.
6.6. - Tale non può considerarsi, secondo la corte di merito, il programma di affidamento al nonno materno, ritenuto di natura transitoria e surrettizia;
ne' quello d'ingresso in un centro di accoglienza specializzato o d'intervento della nonna materna o di altre persone (come l'attuale convivente, futuro marito della ricorrente).
La ritenuta inconsistenza di tali proposte, per le ragioni adeguatamente espresse dal giudice a quo - non censurabili in questa sede, come già chiarito al punto 6.1, sotto profili motivazionali - rende la decisione dei giudici di merito conforme ai criteri di legge sopra succintamente richiamati, tenuto anche conto del fatto che il giudizio circa la sussistenza dello stato di adottabilità è di natura prognostica (Cass. nn. 938/1992, 3526/1989), sicché deve essere formulato in base ai dati accertati, senza possibilità di ulteriori esperimenti, quando questi siano ritenuti inidonei a far cessare la situazione di abbandono e, quindi, potenzialmente pericolosi per il benessere psico-fisico dei minori. In questi sensi, la motivazione con cui la corte d'appello esclude l'opportunità dell'intervento del nonno materno - intervento avulso da un serio programma di recupero del nucleo familiare, quindi inaffidabile, perché estemporaneo e surrettizio, estremo tentativo di evitare la dichiarazione di adottabilità, ormai certa sulla base delle altre circostanze - vale anche per escludere l'opportunità di qualsiasi altro intervento consimile.
7. - Per le ragioni esposte, ritenendo insussistente la dedotta violazione di legge, devesi rigettare conseguentemente il ricorso. Non è luogo a pronunzia sulle spese di giudizio, perché le parti intimate non vi hanno svolto difese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2003