Sentenza 7 aprile 2009
Massime • 1
L'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante, non integra il reato di gestione non autorizzata dei rifiuti, a condizione, da un lato, che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante e, dall'altro, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio.
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- 1. Quotidiano giuridicohttps://ildiritto.it/ · 2 luglio 2024
L'abbattimento di alberi, “comportando la distruzione di beni comuni, integra una innovazione vietata ai sensi dell'articolo 1121 c.c. e in quanto tale, richiede l'unanime consenso di tutti i partecipanti al condominio”. Lo ha precisato il tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza n. 292/2024. Nella vicenda, una condomina impugnava le delibere assembleari aventi ad oggetto la scelta della ditta per i lavori di abbattimento degli alberi ad alto fusto nel proprio condominio, deducendo che si trattava di innovazioni vietate per le quali la legge richiede l'unanimità dei consensi. Per il condominio, non era stata realizzata alcuna innovazione e l'assemblea aveva confermato le …
Leggi di più… - 2. Tribunale di Lanciano. Direttiva sugli adempimenti relativi al trasporto abusivo di rifiuti.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano Il procuratore della Repubblica Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di C H I E T I Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di C H I E T I Al Sig. Comandante Provinciale del Corpo forestale dello Stato di C H I E T I Al sig. Comandante della Polizia Provinciale CHIETI Al Sig Dirigente del Commissariato di Polizia di Stato di LANCIANO Ai Sigg. Comandanti della Compagnia Carabinieri di ATESSA LANCIANO ORTONA Ai Sigg. Comandanti della Tenenza della Guardia di Finanza di LANCIANO ORTONA Al Sig. Comandante della Polizia Stradale di LANCIANO Ai Sigg.ri Comandanti della Polizia Municipale di ATESSA LANCIANO …
Leggi di più… - 3. Decreto Priolo: misure legittime solo se temporaneeRedazione · https://ildiritto.it/ · 13 giugno 2024
L'abbattimento di alberi, “comportando la distruzione di beni comuni, integra una innovazione vietata ai sensi dell'articolo 1121 c.c. e in quanto tale, richiede l'unanime consenso di tutti i partecipanti al condominio”. Lo ha precisato il tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza n. 292/2024. Nella vicenda, una condomina impugnava le delibere assembleari aventi ad oggetto la scelta della ditta per i lavori di abbattimento degli alberi ad alto fusto nel proprio condominio, deducendo che si trattava di innovazioni vietate per le quali la legge richiede l'unanimità dei consensi. Per il condominio, non era stata realizzata alcuna innovazione e l'assemblea aveva confermato le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2009, n. 20249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20249 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 07/04/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 803
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 5400/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI LA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 3 ottobre 2008 dal giudice del tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina;
udita nella pubblica udienza del 7 aprile 2009 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, dichiarò NT OL colpevole del reato di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51, comma 1, lett. a), per aver effettuato attività di raccolta di rifiuti speciali non pericolosi (materiale ferroso) senza la prescritta autorizzazione, condannandolo alla pena dell'ammenda ritenuta di giustizia.
L'imputato propone ricorso per Cassazione deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in quanto il fatto contestatogli non è previsto dalla legge come reato. Infatti, la L. n. 426 del 1998, con l'inserimento dell'art. 58, comma 7 quater e l'abrogazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 121, ha stabilito che le disposizioni della D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 11, 12, 15 e 30, non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del commercio, comportando così l'esclusione della sanzionabilità penale di tali attività. Nel caso di specie l'imputato, come riconosciuto anche dalla sentenza impugnata, era munito della autorizzazione all'esercizio di tale attività. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il giudice non ha tenuto conto che la L. 9 dicembre 1998, n. 428, art. 4, comma 27, ha inserito nel D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art.58, comma 7 quater, il quale prevede che "Le disposizioni di cui al
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 11, 12, 15 e 30 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio".
In conseguenza di tale innovazione legislativa, l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi effettuata in forma ambulante da chi possiede il relativo titolo abilitativo è sottratta alla disciplina dalla D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e quindi non richiede l'iscrizione all'albo dei gestori dei rifiuti con conseguente esclusione della configurabilità del reato di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51, sempre che il soggetto sia abilitato all'esercizio dell'attività in forma ambulante e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio (Sez. 3, 14 giugno 2005, Casale, m. 232195; Sez. 3, 5 luglio 2006, Cestari, m. 235057). Nella specie il giudice del merito ha accertato che il NT aveva il titolo abilitativo risultando iscritto nel registro degli esercenti mestieri ambulanti del comune di San Felice Circeo per l'esercizio della raccolta di materiali ferrosi. Di conseguenza, l'imputato era esonerato dall'obbligo di iscrizione nell'albo nazionale dei gestori di rifiuti.
La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 7 aprile 2009. Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2009