Sentenza 5 luglio 2006
Massime • 1
La attività di raccolta e trasporto dei rifiuti in forma ambulante, effettuata previo conseguimento del titolo abilitativo attraverso l'iscrizione presso la camera di commercio ed i successivi adempimenti amministrativi, è sottratta alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, configurandosi il reato di gestione di rifiuti non autorizzata in difetto di tale abilitazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/07/2006, n. 28366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28366 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2006 |
Testo completo
Σ
66
Registro Generale n. 04521/2006
2 836 6 /06 05.07.2006 Udienza Pubblica
Sentenza n. 1315
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale
composta dagli Ill.mi Signori:
dott. Enrico Papa Presidente
1. dott. Pierluigi Onorato Consigliere
2. dott. Alfredo Teresi Consigliere rel.
3. dott. Antonio Ianniello. Consigliere
4. dott. Giulio Sarno Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti avverso la sentenza del Tribunale di Asti in data 27.09.2005 che ha assolto perché il fatto non è previsto come reato
CE IL, nato in [...] il [...], dall'imputazione di cui all'art. 51, comma 1 lettera a) in relazione all'art. 58, comma 7 quater del d. lgs. n.22/1997;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del P.G. dott. Vincenzo Geraci, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per esser il reato estinto per prescrizione;
osserva
Con sentenza 27.09.2005 il Tribunale di Asti assolveva perché il fatto non è previsto come reato
CE IL dall'imputazione di cui all'art. 51, comma 1 lettera a), in relazione all'art. 58 comma 7 quater, del d. lgs. n.22/1997 per avere svolto attività di raccolta e commercio ambulante di materiali ferrosi senza alcun titolo abilitativo rilevando che la novella introdotta con la legge n.426/1998 [che aveva stabilito che le disposizioni degli art. 11, 12, 15 e 30 del decreto non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuati da soggetti abilitati alla svolgimento di tali attività in forma ambulante;
art. 58, comma 7 quater] e l'abrogazione dell'art. 121 del TU leggi p. s. avevano comportato l'esclusione della sanzionabilità penale di tali attività.
Il ricorso è fondato.
Per le attività di smaltimento dei rifiuti il d.lgs.n.22/1977 prevede una serie di adempimenti e di obblighi per ogni singola fase del ciclo finalizzati alla tutela dell'ambiente.
Sulla raccolta e sul trasporto di rifiuti vigono le disposizioni degli art. 11, 12, 15 e 30 del decreto che, con l'introduzione dell'art. 58, comma 7-quater, non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuati da soggetti abilitati alla svolgimento di tali attività in forma ambulante.
Ne consegue che l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante può essere legittimamente esercitata solo previo conseguimento del titolo abilitativo [dopo l'abrogazione dell'art. 121 TU leggi p. s. è necessaria l'iscrizione dell'attività presso la CCIA e l'apertura della partita IVA per l'esercizio della medesima attività] e limitatamente ai rifiuti compresi nell'attività autorizzata, sicché in mancanza di abilitazione è configurabile il reato contestato.
Però la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché dalla data di commissione del fatto è decorso del termine massimo di anni 4 mesi 6.
PQM
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Cosi deciso in Roma nella pubblica udienza del 5.07.2006.
il presidente time il consigliere estensore
DEPOSITATA IN CANCELLERIA BOND
O
C
N
T
E
- 8 AGR 2006 CRE C1 ILC. PaoloMansurat