Art. 3.
Agli invalidi della prima categoria sprovvisti di assegno di superinvalidita' ed agli invalidi dalla seconda all'ottava categoria, l'assegno supplementare, non riversibile, di cui al secondo e terzo comma dell'art. 29, della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' elevato, con effetto dal 1 luglio 1953, rispettivamente a lire 239.280, 88.500, 60.617, 39.609, 25.693, 20.868, 16.178, 10.596.
Agli invalidi della prima categoria sprovvisti di assegno di superinvalidita' ed agli invalidi dalla seconda all'ottava categoria, l'assegno supplementare, non riversibile, di cui al secondo e terzo comma dell'art. 29, della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' elevato, con effetto dal 1 luglio 1953, rispettivamente a lire 239.280, 88.500, 60.617, 39.609, 25.693, 20.868, 16.178, 10.596.