Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2001, n. 6923
CASS
Sentenza 21 maggio 2001

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La rinuncia unilaterale al riscaldamento condominiale operata dal singolo condomino mediante il distacco del proprio impianto dalle diramazioni dell'impianto centralizzato è legittima, quando l'interessato dimostri che, dal suo operato, non derivano ne' aggravi di spese per coloro che continuano a fruire dell'impianto, ne' squilibri termici pregiudizievoli della regolare erogazione del servizio, solo nel caso in cui il regolamento di condominio di natura contrattuale non la vieti esplicitamente. (Nella specie la corte ha affermato che il regolamento condominiale, anche se contrattuale, mentre non può consentire la rinuncia all'uso dell'impianto centralizzato con esonero dalle spese, può, invece, prevedere il divieto dal distacco non essendo detto divieto in contrasto con la disciplina dell'uso della cosa comune).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2001, n. 6923
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6923
    Data del deposito : 21 maggio 2001

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