Sentenza 21 maggio 2001
Massime • 1
La rinuncia unilaterale al riscaldamento condominiale operata dal singolo condomino mediante il distacco del proprio impianto dalle diramazioni dell'impianto centralizzato è legittima, quando l'interessato dimostri che, dal suo operato, non derivano ne' aggravi di spese per coloro che continuano a fruire dell'impianto, ne' squilibri termici pregiudizievoli della regolare erogazione del servizio, solo nel caso in cui il regolamento di condominio di natura contrattuale non la vieti esplicitamente. (Nella specie la corte ha affermato che il regolamento condominiale, anche se contrattuale, mentre non può consentire la rinuncia all'uso dell'impianto centralizzato con esonero dalle spese, può, invece, prevedere il divieto dal distacco non essendo detto divieto in contrasto con la disciplina dell'uso della cosa comune).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2001, n. 6923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6923 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO IANNOTTA - Presidente -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
Dott. VINCENZO MAZZACANE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. 5867/99 proposto da
ZI RO, elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini n. 142, presso lo studio dell'Avv. Francesco Chiofalo che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO VIA GIULIO GA.LLI N. 14 ROMA, in persona dell'amministratore p.t. Aldo Persieri, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giuseppe Ferrari n. 11, presso lo studio dell'Avv. Dino Valenza che lo rappresenta e difende come da procura per atto notaio Massimo Forlini di Roma del 14.09.1999 Rep. n. 36352.
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 20049/98 del 05.11/12.11.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2.3.2001 dal Cons. Dott. Antonio Elefante.
Sentiti gli Avv.ti Francesco Chiofalo e Dino Valenza. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Dario Cafiero che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 20049/98 del 05.11/12.11.19985 il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello proposto dal Condominio di via Giulio Galli n. 14 e in riforma della decisione del Giudice di Pace di Roma, rigettava l'opposizione proposta da OS NZ avverso il decreto ingiuntivo emesso da detto giudice per il pagamento delle spese di riscaldamento e condannava la NZ al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Poiché l'art. 8 del regolamento condominiale, di natura contrattuale, prevede che "Non è ammassa la rinuncia ai servizi comuni", ha osservato il Tribunale che tale disposizione sancisce l'impossibilità di rinunciare al servizio centralizzato di riscaldamento. Invero tale disposizione non ha semplice valore regolamentare, in quanto non afferisce alla organizzazione, funzionamento e modalità di uso delle cose condominiali, ma incide sul diritto di proprietà, limitando la facoltà del diverso uso di cui all'art. 1102 c.c.. Ha aggiunto il Tribunale che la rinuncia al riscaldamento ovvero il distacco dal servizio centralizzato di riscaldamento è consentito, in base alla facoltà sancita dall'art.1102 c.c. dell'uso diverso della cosa comune, a condizione che non comporti squilibri termici pregiudizievoli alla regolare erogazione del servizio e non aggravi le spese per gli altri condomini, con l'obbligo del condomino distaccatosi del solo contributo per la manutenzione e conservazione dell'impianto. Ma quando, come nel caso specifico, la facoltà di diverso uso, riguardo all'erogazione dei servizi, sia stata pattiziamente esclusa, il condomino non può rinunciare al servizio di riscaldamento.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione OS NZ esponendo due motivi, illustrati da memoria con allegati documenti. Il Condominio di via Giulio Galli n. 14 ha svolto solo la difesa orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarato inammissibile, ex art. 272 c.p.c., il deposito dei documenti prodotti dalla ricorrente unitamente alla memoria, perché tali documenti non riguardano ne' la nullità della sentenza impugnata ne' l'ammissibilità del ricorso.
1. Col primo motivo, deducendo violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 1102 c.c., nonché violazione dell'art. 360 n. 3 in relazione all'art. 116 c.p.c., la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la fattispecie in esame non sarebbe suscettibile di essere ricondotta nell'alveo dell'art. 1102 c.c. in quanto non sono configurabili ne' il presupposto dell'alterazione della destinazione della cosa comune, nè quello costituito dall'impedire, agli altri partecipanti, di fare uso della cosa comune, secondo il loro diritto. Infatti anche dopo i lavori di distacco eseguiti dalla NZ, vi è stato un ottimo funzionamento dell'impianto di riscaldamento centralizzato;
di tal che non risulta provata la sussistenza dell'alterazione della cosa comune. Parimenti deve ritenersi insussistente il presupposto costituito dall'impedire, agli altri condomini, di far uso della cosa comune.
2. Col secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione alla violazione dell'art. 1118 c.c., correlata alla violazione dell'art. 1138 c.c., nonché violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione alla violazione dell'art. 1118 c.c., la ricorrente afferma che il Tribunale avrebbe dato una lettura fuorviante dell'art. 1118 c.c., in quanto la fattispecie in esame sarebbe riconducibile a tale previsione normativa. che consente al condomino di rinunciare alle cose comuni salvo l'obbligo del contributo nelle spese per la loro conservazione. Per cui stante, ex art. 1138 c.c., l'impossibilità di derogare alla previsione normativa di cui all'art. 1118, 2^ comma, c.c., il distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento sarebbe consentito anche in presenza di regolamento condominiale contrattuale, contenente il divieto di rinuncia a tale servizio. Al riguardo la ricorrente richiama alcune decisioni di questa S.C. per sostenere che l'unico limite alla operatività della rinunzia al servizio centralizzato di riscaldamento, pur in presenza di un regolamento contrattuale, è quello dell'impossibilità di sottrarsi all'obbligo di concorrere alle spese di conservazione (e non anche quindi alle spese di esercizio) dell'impianto comune.
Inoltre, aggiunge la ricorrente, l'impugnata sentenza sarebbe inficiata da motivazione contraddittoria perché mentre da un lato mostrerebbe di aderire all'orientamento giurisprudenziale di questo S.C. in punto di lettura dell'art. 1118 c. c ., anche in rapporto all'art. 1138 c.c., dall'altro lato se ne discosterebbe, escludendo la possibilità della rinuncia al servizio di riscaldamento centralizzato in presenza di divieto contenuto in una clausola del regolamento condominiale.
1.2. I motivi, da trattare congiuntamente perché strettamente connessi, sono infondati.
In tema di condominio negli edifici, poiché tra le spese indicate dall'art. 1104 c.c., soltanto quelle per la conservazione della cosa comune costituiscono "obligationes propter rem" - per cui il condomino non può sottrarsi all'obbligo del loro pagamento, ai sensi dell'art. 1118, 2^ comma, c.c., che invece, significativamente, nulla dispone per le spese relative al godimento delle cose comuni - è legittima la rinuncia unilaterale al riscaldamento condominiale, operata dal singolo condomino mediante il distacco del proprio impianto dalle diramazioni dell'impianto centralizzato, purché l'interessato dimostri che, dal suo operato, non derivano ne' aggravi di spese per coloro che continuano a fruire dell'impianto, ne' squilibri termici pregiudizievoli della regolare erogazione del servizio;
in tal caso il condomino rinunciante mentre è esonerato, in applicazione del principio contenuto nell'art. 1123, 2^ comma, c.c., dal dover sostenere le spese (carburante) per l'uso del servizio centralizzato, è, invece, obbligato (stante l'inderogabilità, ex art. 1138, ultimo comma, della disposizione di cui all'art. 1118, 2^ comma, c.c.) a sostenere le spese di conservazione e manutenzione dell'impianto comune di riscaldamento centralizzato (cfr. ex plurimis: Cass. 20.2.1998 n. 1775; 12.11.1997 n. 11152; 24.11.1997 n. 11717). Tale legittima rinuncia al riscaldamento centralizzato (con i limiti e gli effetti suddetti) non è possibile in presenza di un esplicito divieto contenuto nel regolamento condominiale di natura contrattuale, il quale, mentre non può derogare alle disposizioni richiamate dall'art. 1138, ultimo comma, c.c. e non può menomare i diritti che ai condomini derivano dalla legge, dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, ben può, invece, derogare alle disposizioni legali (come quella dell'art. 1102 c.c.) non dichiarate inderogabili (Cass.
9.11.1998 n. 11268). Con la conseguenza che il regolamento condominiale, anche se contrattuale, mentre non può consentire la rinuncia all'uso dell'impianto centralizzato di riscaldamento con esonero dall'obbligo del contributo nelle spese di conservazione e manutenzione di detto impianto, ben può vietare la rinuncia ossia il distacco del proprio impianto da quello centralizzato, non essendo tale divieto in contrasto (anzi in sintonia) con la disciplina legale (ancorché derogabile) dell'uso della cosa comune.
Come riferito nella parte narrativa, a tali principi l'impugnata sentenza si è attenuta, allorché, dopo aver rilevato che la rinuncia di un condomino all'uso dell'impianto centralizzato di riscaldamento è legittima nei limiti e con gli effetti sopra descritti, ha osservato, con motivazione adeguata, per niente contraddittoria ma coerente e immune da vizi logici e giuridici, che tale rinuncia non era possibile in base al divieto sancito dalla clausola n. 8 del regolamento condominiale di natura contrattuale. Per il resto è sufficiente ricordare che l'interpretazione delle clausole di un regolamento condominiale contrattuale contenenti il divieto di rinunciare ai servizi comuni, e, quindi, all'uso dell'impianto centralizzato di riscaldamento, è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o vizio di motivazione, che nel caso specifico non sussiste.
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive L. 20.000, oltre L.
1.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione seconda civile, il 2 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2001