Sentenza 14 ottobre 2016
Massime • 1
È pienamente valida la querela presentata dal socio accomandatario di una società in accomandita semplice, legittimato ai sensi dell'art. 2318 cod. civ., senza che sia necessaria l'indicazione specifica dei poteri di rappresentanza, in quanto conferitigli "ex lege".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/10/2016, n. 50715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50715 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2016 |
Testo completo
5 07 15 / 16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: 2576/2016 Presidente - Matilde Cammino Sent. n. sez. UP 14/10/2016 Geppino Rago - Marco Maria Alma R.G.N. 45142/2015 Relatore - - Andrea Pellegrino Giuseppe Sgadari ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RT NO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/04/2014 del Tribunale di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Oscar Cedrangolo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile AM NO, avv. Carlo Lo Schiavo, che ha concluso riportandosi alle conclusioni del Procuratore Generale;
udito il difensore dell'imputato, avv. Franco Marchese in sostruzione dell'avv. Pietro Fusca, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso dei quali ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 7 aprile 2014 il Tribunale di Messina, in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace di Santa Teresa di Riva del 17 giugno 2013, per la parte che in questa sede interessa ha riconosciuto la continuazione tra i reati ascritti all'imputato ed ha proceduto alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio allo stesso riservato, confermando nel resto l'affermazione di penale responsabilità di NO RT in relazione ai reati di concorso (con CH El TI nei confronti del quale la decisione di condanna è divenuta irrevocabile) nel danneggiamento di un fondo agricolo di proprietà di NO AM e di pascolo abusivo nel fondo stesso (rispettivamente artt. 635 e 636 cod. pen.). I fatti risalgono al luglio 2011. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza l'imputato personalmente, deducendo:
2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) o c), cod. proc. pen. in riferimento al mancato accoglimento della eccezione di improcedibilità dell'azione penale. Evidenzia, al riguardo, parte ricorrente che la denuncia-querela è stata proposta dal AM in nome e per conto della società "Agricola Sud S.a.s. di AM NO e fratello" senza che sia stata specificata nell'atto la fonte dei poteri di rappresentanza.
2.2. Vizi di motivazione della sentenza impugnata in punto di accertamento responsabilità dell'imputato in relazione ai risultati dell'istruttoria di dibattimentale. Evidenzia il ricorrente il fatto che nell'atto di appello aveva contestato che fosse stata raggiunta la prova che era avvenuta l'introduzione di ovini nel campo della persona offesa, peraltro privo di recinzione, con conseguente danneggiamento delle piante di peperoni. Si sarebbe quindi trattato di uno sconfinamento spontaneo degli animali nel campo, situazione che sarebbe incompatibile con il concetto di "introduzione" di cui alla fattispecie penale che richiede una specifica intenzione del soggetto agente. La sentenza impugnata sarebbe quindi del tutto immotivata sul punto. Inoltre, rileva il ricorrente, l'assenza del dolo specifico in capo all'imputato inciderebbe anche sulla corretta qualificazione del fatto come violazione del comma 2 dell'art. 636 cod. pen., atteso che esso RT non era presente al momento degli accadimenti e non aveva avuto al momento stesso alcun rapporto con il concorrente nel reato che era il custode del gregge. In sostanza, il richiesto dolo specifico richiesto per la consumazione dei reati sarebbe stato ritenuto sussistente solo per la circostanza che esso RT era il proprietario del gregge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2 دوار Trattasi, infatti, di questione già posta in sede di gravame innanzi al Tribunale e da questo risolta con motivazione congrua e conforme ai principi di diritto che regolano la materia. Ci si trova, infatti, in presenza di una società in accomandita semplice il cui socio accomandatario (come risulta dalla stessa denominazione della società) è colui che ha presentato la querela. Questa Corte Suprema ha, al riguardo già avuto modo di chiarire con un assunto condiviso anche dall'odierno Collegio che «È pienamente valida la querela presentata dal socio accomandatario di una società in accomandita semplice, legittimato ai sensi dell'art. 2318 cod. civ., senza che sia necessaria l'indicazione specifica dei poteri di rappresentanza, in quanto conferitigli "ex lege"» (Sez. 6, n. 9297 del 16/05/1994, Mariani, Rv. 199434).
2. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato. Fermo restando, infatti, che questa Corte Suprema ha già avuto modo di chiarire che «L'elemento soggettivo del delitto di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui è integrato dal dolo generico nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 636 cod. pen., e da quello specifico nell'ipotesi di pascolo abusivo, prevista dal secondo comma dello stesso articolo» (Sez. 2, n. 44937 del 30/11/2010, Bellina, Rv. 249041), e che è indubbio che nel caso in esame era contestata all'imputato (oltre che al custode delle pecore) la fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 636 cod. pen., va detto che il Tribunale ha dedotto la sussistenza dell'elemento psicologico del reato in contestazione (il fine di far pascolare gli animali nel fondo altrui) da due elementi: il fatto che il gregge sia stato lungamento abbandonato sul terreno della persona offesa e che il custode delle pecore (El TI) è intervenuto con qualche ritardo. Orbene se tale valutazione incide indubbiamente sulla condotta di El TI non solo con riguardo al reato di cui all'art. 636 cod. pen. ma anche con riguardo al connesso reato di danneggiamento, nulla spiega la sentenza impugnata con riguardo alla posizione dell'odierno ricorrente che non risulta essere stato presente al momento dei fatti e che non è emerso abbia dato disposizioni al custode del gregge affinché facesse pascolare gli animali nel fondo della persona offesa. In sostanza dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la penale responsabilità dei reati in contestazione sia stata fatta ricadere sulla persona dell'RT esclusivamente per la sua qualità di proprietario degli animali. Non è certo questa la sede per disquisire se sia ravvisabile in capo all'RT una culpa in eligendo con riguardo all'incarico di custodia degli animali conferito al pastore CH El TI, ma è un dato di fatto - da un lato e come già 3 sopra evidenziato che per la configurabilità del reato di cui all'art. 636, comma 2, cod. pen. è necessario che l'azione sia sorretta da un dolo specifico e, dall'altro, che non è stata raccolta alcuna prova (e neppure la stessa appare altrimenti raccoglibile) che l'odierno ricorrente abbia comunque ed altrimenti espressamente richiesto all'El TI di condurre il gregge all'interno del terreno della persona offesa. Nel descritto quadro probatorio il mero ruolo di proprietario del gregge non consente di affermare che l'RT abbia concorso ex art. 110 cod. pen. con El TI nella consumazione del contestato reato di cui all'art. 636, comma 2, cod. pen. e, per l'effetto, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al reato de qua per non avere l'imputato commesso il fatto.
3. Quanto all'ulteriore reato di danneggiamento (nella specie contestato nella forma non aggravata) è sufficiente evidenziare che lo stesso è stato abrogato dal D.lgs. n. 7/2016 con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per non essere il fatto previsto dalla legge come reato.
4. Quanto sopra impone, infine, come conseguenza derivata, la revoca nei confronti dell'RT delle statuizioni civili di cui al giudizio di merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di danneggiamento perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e in ordine al reato di pascolo abusivo per non avere commesso il fatto. Revoca nei confronti dell'RT le statuizioni civili. Così deciso il 14/10/2016. Il Consigliegliete extensore Il Presidente Marco Maria Alma Matilde Cammino Live- DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 29 NOV. 2016 Cancellere "CANCELLIERE Claudia Pianelli 4