Sentenza 8 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/03/2003, n. 3514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3514 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 0 SEZZONE TERZA CIVILE33 Locazione i Ill.mi Siggiri M gist ati:$5 14 /03 Composta da Dott. Gaetano FIDUCCIA R.G.N. 591/99 Cron. 8038 Dott. Roberto PREDEN © Consigliere - Rep. 986 Rel. Consigliere Dott. Michele VARRONE Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Ud. 16/12/02 Consigliere Dott. Fabio MAZZA - ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA LUCHETTA AN, elettivamente 205, presso lo studio dell'avvocato VLE ANGELICO SBARRA SERGIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
D'IC ROMANO;
- intimato avverso la sentenza n. 3394/97 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione III Civile, emessa il 14/11/97 e depositata il 20/11/97 (R.G. 4748/95) udita la relazione della causa svolta nella pubblica2002 Consigliere Dott. Michele 2551 udienza del 16/12/02 dal -1- VARRONE;
udito il P.M Generale Dott. il rigetto del . in persona del Sostituto Procuratore Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 4/7/1992 l'ENASARCO, proprietario di un immobile sito in Roma, Via Cincinnato n. 31, int. 7, locato a ROMANO D'IC e riconsegnato in data 16/11/90, conveniva quest'ultimo avanti al Tribunale di Roma per sentirlo condannare al pagamento della somma di L. 16.337.660, dovuta a titolo di canoni ed oneri accessori arretrati, nonché di risarcimento dei danni provocati nell'immobile, riscontrati al momento del rilascio. Il convenuto chiedeva il rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva, assumendo che nell'aprile 1987 aveva lasciato l'appartamento, che era stato occupato da tal AN HE con il consenso dell'ente locatore. Eccepita la prescrizione dei crediti dell'attore (o almeno di parte di essi), chiedeva, altresì, di chiamare in causa il HE per essere da questi manlevato in caso di condanna. Quest'ultimo, da parte sua, instava per il rigetto della domanda svolta nei suoi confronti, in quanto l'immobile era stato da lui occupato solo quale custode nel periodo di assenza del conduttore. Con sentenza 22/7/1995 il Tribunale adito, respinte le eccezioni di carenza di legittimazione passiva e di prescrizione sollevate dal D'IC, accoglieva la domanda dell'Ente e respingeva quella proposta dal convenuto nei confronti del HE, in quanto non provata. Il D'IC proponeva appello avverso detta decisione, lamentando, anzitutto la nullità del provvedimento di assegnazione della causa in decisione (poiché, dato lo sciopero degli avvocati, l'udienza doveva essere differita) ed, inoltre, lamentando il rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto dell'ENASARCO sollevata in ordine agli oneri accessori ed insistendo, infine, per l'accoglimento della domanda di manleva proposta nei confronti del HE. Chiedeva, quindi, che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse dichiarata la nullità del provvedimento di assegnazione della causa a sentenza, con ogni conseguenza di legge;
in subordine, che fosse dichiarata prescritta la somma di L.
1.481.691 richiesta per oneri accessori e che, in ogni caso, venisse condannato il HE a rispondere di tutte le somme da lui dovute all'ENASARCO ovvero a tenerlo indenne da ogni condanna subita. Nella resistenza degli appellati la Corte romana, con sentenza 20 novembre 1997, accoglieva il gravame solo con riguardo alla domanda di rivalsa proposta dal D'IC nei confronti del HE, rigettando le eccezioni preliminari circa il mancato rinvio della causa all'udienza collegiale (stante lo sciopero degli avvocati) e di prescrizione (ancorché biennale, in presenza dei numerosi atti interruttivi); spese parzialmente compensate. Ha proposto ricorso per cassazione il HE sulla base di un motivo. Il D'IC non ha svolto attività difensiva in questo grado. MOTIVI DELLE DECISIONI Con l'unico mezzo il ricorrente lamenta che il giudice di appello non abbia rilevato che con il D'IC si era instaurato un rapporto non di subingresso ma di comodato con corrispettivo indeterminato, cosicché non era ipotizzabile alcun diritto di rivalsa del D'IC nei suoi confronti per le somme pretese dall'EN ASARCO. La censura non ha pregio. L'impugnata sentenza ha ritenuto "certo che questi (il HE) si prese l'impegno di corrispondere tutte le spettanze relative all'immobile de quo all'ente locatore", deducendo questa conclusione dal rilievo che lo stesso attuale ricorrente aveva dichiarato in comparsa di risposta di avere anticipato al D'IC la somma di L.
3.000.000 per canoni e di avere versato oltre L.
9.000.000 all'ENASARCO nel periodo di occupazione dell'immobile (settembre 1987-novembre 1990) sui bollettini intestati al D'IC stesso. Tale accertamento non è stato specificamente impugnato ed è quanto basta per vanificare la costruzione giuridica prospettata dal ricorrente in questa sede. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del grado, non essendosi costituito l'intimato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2002, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONISGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Дабате fiduceмай IL CANCELLIERE CI Dott a Maria Aiello Depositata in Cancell a 8 .03.03 oggi, CANCELLIER 31 Dott.ssa Maria Aitilo