Sentenza 14 gennaio 2010
Massime • 1
Integra il delitto di peculato, e non quello di truffa aggravata dall'abuso di poteri inerenti una pubblica funzione, la condotta del responsabile dell'ufficio tributi di un comune che, dopo aver indotto dei commercianti ambulanti a versare a sue mani le somme effettivamente dovute a titolo di tassa di occupazione del suolo pubblico, le trattenga in misura integrale o parziale senza annotare i pagamenti sull'apposito registro, rilasciando ai contribuenti ricevute intestate all'ufficio di appartenenza redatte su stampati sottratti dal medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2010, n. 4668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4668 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO OV - Presidente - del 14/01/2010
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - N. 73
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 40527/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH LF IU, nato il [...];
avverso la sentenza 27 giugno 2007 della Corte di appello di Palermo la quale, in parziale riforma della sentenza 26 ottobre 2006 del Tribunale di Sciacca, ha qualificato il delitto del capo sub a) come peculato, determinando la pena in anni 3 e mesi 3 di reclusione, ed assolvendo l'imputato dalla residua imputazione del capo sub b) (art.471 c.p.) perché il fatto non sussiste.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LANZA Luigi;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO FR Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
CH LF IU, ricorre, personalmente a mezzo del suo difensore, contro la sentenza 27 giugno 2007 della Corte di appello di Palermo, la quale, in parziale riforma della sentenza 26 ottobre 2006 del Tribunale di Sciacca, ha qualificato il delitto del capo sub a) come peculato, determinando la pena in anni 3 e mesi 3 di reclusione, ed assolvendo dalla residua imputazione del capo sub b) (art. 471 c.p.) perché il fatto non sussiste:
1.) le sentenze dei giudici di merito.
1.1) la sentenza del 26 ottobre 2006 del Tribunale di Sciacca. Il procedimento nasce a seguito della perquisizione, eseguita il 6 febbraio 2001 presso l'abitazione dell'imputato, ove erano stati rinvenuti, unitamente ad altro materiale, quattro timbri riferibili al Comune di Alessandria della RO (destinati ad essere utilizzati per l'autenticazione di firme e certificazione di conformità di copie di atti agli originali), una pinza sigillatrice, riproducente il gonfalone municipale, tre blocchetti di stampati predisposti per riscossione di somme relative all'occupazione di suolo pubblico, con copertina colore blu, quattro analoghi blocchetti con copertina di colore giallo e su uno dei quali risultava apposta la scritta "festa patronale".
L'esito degli accertamenti successivi, consentivano di appurare che i bollettini - formati da matrice e figlia - dei blocchetti rinvenuti presso l'abitazione dell'imputato, erano in concreto serviti negli anni 1999 e 2000 per l'esazione di denaro contante della TOSAP", dovuta sia dai commercianti ambulanti che partecipavano in Alessandria della RO al mercatino settimanale del sabato, sia da quelli che intervenivano nelle fiere organizzate per le festività patronali, sia infine da titolari di bar che, in periodo estivo, collocavano sull'area pubblica circostante ai rispettivi esercizi tavoli e sedie destinati alla clientela.
Era inoltre emerso che gran parte delle somme, che risultavano annotate nelle matrici dei suddetti bollettini non era transitata nel registro ufficiale delle occupazioni temporanee tenuto dall'Ufficio tributi.
Il Tribunale di Sciacca, con sentenza del 26 ottobre 2006, dichiarava CH LF IU, colpevole:
A) del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 317 c.p., ascritto perché, in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusando della propria qualità di responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune di Alessandria della RO, induceva numerosi commercianti ambulanti a versare nelle sue mani, a titolo di pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico per periodi inerenti l'anno 1999, somme di denaro, che, invece, tratteneva in misura integrale o parziale, rilasciando ricevute intestate al predetto Ufficio di appartenenza ed omettendo di fare annotare i pagamenti sull'apposito Registro generale delle Occupazioni Temporanee ovvero facendoli registrare per importi inferiori. Commettendo il fatto, in particolare, in danno di AN FR. DI CE, ON CA, La MA IU, SI UR, RI IN, IO AN, AC OV, CE FR, ES GI e per somme non inferiori, complessivamente considerate, a L. 5.000.000:
B) del reato di cui all'art. 471 c.p., per avere fatto uso a proprio profitto del sigillo del Comune di Alessandria della RO, che deteneva presso la sua abitazione dopo essersene procurata la disponibilità in occasione ed a causa della sua qualifica pubblica, e che apponeva sulle ricevute di pagamento descritte al capo A) (in Alessandria della RO fino all'ottobre 1999 e successivamente). Ritenuta la continuazione tra le due fattispecie, il primo giudice lo ha condannato alla pena di anni quattro e mesi tre di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali ed all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dichiarando la pena condonata nella misura di anni tre.
1.2) la sentenza 27 giugno 2007 della Corte di appello di Palermo. La Corte di appello di Palermo con la sentenza 27 giugno 2007, impugnata, assolto il CH dall'accusa di uso abusivo di sigilli di cui al capo b) perché il fatto non sussiste, avendo l'imputato in dotazione i detti sigilli nella sua veste di funzionario dirigente dell'Ufficio tributi, ha ritenuto invece che il quadro probatorio acquisito abbia in modo univoco evidenziato l'illecita condotta del CH, concretizzatasi nella riscossione in denaro contante della TOSAP e nella appropriazione degli importi riscossi.
Su tali premesse in fatto, la Corte distrettuale ha peraltro osservato come una molteplicità di elementi, emersi nel corso del dibattimento di primo grado, consenta di ritenere del tutto insussistenti, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, gli estremi oggettivi e soggettivi del delitto di concussione contestato al capo A).
Osserva, invero, la Corte che nella condotta posta in essere dal CH debba più correttamente configurarsi la fattispecie delittuosa di peculato, dovendosi dissentire dalla tesi difensiva secondo cui sarebbero, invece, ravvisabili gli estremi del reato di truffa, aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale. 2.) i motivi di impugnazione e la decisione di rigetto della Corte. Con un primo motivo di impugnazione il ricorrente in persona deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo in relazione agli artt. 314 e 640 c.p.. In buona sostanza per il ricorrente: la norma in concreto applicabile sarebbe solo quella che disciplina la truffa, aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale, considerato:
a) che non era possibile il pagamento diretto presso gli uffici comunali e la riscossione brevi manu presso i soggetti obbligati, trattandosi di procedure non consentite;
b) che la ricezione di somme di denaro da parte dei privati era contra legem e ciò renderebbe insussistente la ragione d'ufficio;
che la condotta realizzata dal CH era connotata da pregnante carattere fraudolento ed è stata realizzata mediante abuso della sua qualità di dirigente dell'Ufficio tributi;
c) che tra il falso - apparente esattore ed i singoli commercianti non si era attuato alcun rapporto di tipo pubblicistico;
d) che le somme in questione in quanto oggetto di frode non potevano considerarsi tributo.
Il motivo non ha fondamento.
L'imputato, quale responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune, riceveva personalmente, da alcuni commercianti ambulanti, a titolo di pagamento in favore del Comune il corrispettivo della tassa per l'occupazione di suolo pubblico, di cui si appropriava. La difesa sostiene in punto di diritto che la norma applicabile è quella che sanziona la truffa, aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale. Ritiene il Collegio che premessa indispensabile per discriminare le ipotesi "di confine", quale quella di specie, sia la considerazione che, sul piano assiologico, quando il danaro è funzionalmente destinato alla pubblica amministrazione, in base ad un titolo previsto da una norma, debba ritenersi - a prescindere dalle apparenze letterali riconducibili a ciascuno dei precetti (artt. 314 e 640 c.p. prevalente il precetto che determina una maggiore tutela della pubblica amministrazione, e, comunque, oggetto di un pregiudizio patrimoniale derivante da un fatto costituente reato. E ciò anche sotto il profilo teleologia), pure a prescindere dalla riconducibilità della fattispecie, sul piano civilistico all'ipotesi del pagamento a creditore apparente.
Va quindi ribadito che lo specimen per una ricostruzione giurisprudenziale della distinzione che interessa è da individuarsi nell' affermazione - in un certo senso consolidata- secondo cui l'elemento distintivo tra il delitto di peculato e il delitto di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 9, va fissato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura (art. 314 c.p.) quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi (art. 640 c.p.) quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene (cfr. in termini: Cass. Pen. Sez. 6, 12306/2008 Rv. 239212 Salzano e Cass. Pen. Sez. 6, 35852/2008 Rv. 241186 Savorgnano. Massime precedenti Conformi: N. 1426 del 1989 Rv. 183173, N. 3039 del 1989 Rv. 183538, N. 2439 del 1990 Rv. 186548, N. 11902 del 1994 Rv. 200200, N. 5799 del 1995 Rv. 201680. Massime precedenti Vedi: N. 2166 del 1982 Rv. 152559, N. 10102 del 1984 Rv. 166709, N. 10680 del 1988 Rv. 179604, N. 96 del 1996 Rv. 203842, N. 5538 del 2000 Rv. 220514, N. 37122 del 2004 Rv. 230376, N. 17320 del 2006 Rv. 234133, N. 12306 del 2008 Rv. 239212).
Tale linea interpretativa va quindi verificata, in relazione alle modalità di acquisizione del possesso ed all'apparenza che è alla base dell'atto di disposizione del privato.
Si vuoi dire, cioè, che se sul piano del possibile giuridico, l'atto di disposizione è in grado di determinare l'acquisizione del denaro nel patrimonio della pubblica amministrazione e non del privato, quali che siano le modalità a mezzo delle quali opera quest'ultimo, si realizza sicuramente il peculato.
Ed un primo fondamentale profilo, allo scopo di interpretare il fatto nella sua valenza giuridica penale, è costituito dalla legittimazione del pubblico ufficiale a ricevere il danaro;
in tal caso, infatti, pure a prescindere da eventuali violazioni di norme regolamentari o addirittura di norme di legge, l'effetto reale si produce automaticamente in forza della qualifica soggettiva rivestita dal pubblico ufficiale, quali che siano le concrete modalità della riscossione.
Il che impone di ritenere nella vicenda sia il possesso sia l'atto appropriativo.
In conclusione: il comportamento fraudolento di "far deviare il destinatario naturale del titolo di credito", dall'Ufficio Tributi del Comune, al patrimonio personale del pubblico ufficiale, da conto del discrimine fra peculato e truffa, essendo gli artifici - raggiri o falsità (nella specie redazione di falsa ricevuta) finalizzati all'occultamento della commissione dell' illecito ed alla realizzazione dei passaggi utili a pervenire dalla disponibilità all'apprensione materiale della cosa (cfr. in tal senso: Cass. Penale sez. 6^, U.P. 15.4.99 Elido, e U.P. 23.3.99 Casti).
Nella specie la violazione dei doveri d'ufficio ha costituito esclusivamente la modalità della condotta, di appropriazione, cui è conseguita la finale illecita disponibilità delle somme, relative al pagamento della corrispondente tassa comunale per l'occupazione di suolo pubblico (cfr. in termini: Cass. Pen. Sez. 6, 12306/2008 Rv. 239212 Salzano).
Il motivo quindi non è accoglibile.
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'erronea mancata valutazione della particolare tenuità del danno e l'affermata ed immotivata capacità a delinquere del condannato.
La doglianza è palesemente inammissibile.
La sussistenza di attenuanti generiche è infatti oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal Giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, per cui la motivazione, purché congrua e non contraddittoria - come nella specie - non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato" (Cass. Penale sez. 4^, 12915/2006 Billeci). Identica conclusione va formulata in tema di particolare tenuità del fatto, attesa la complessiva motivazione dei giudici di merito, ed in tema di conseguente entità della sanzione inflitta. Le critiche risultano infatti inammissibili nella misura in cui involgono censure di mero fatto (Cass. Penale Sez. 5^, 9074/1983, Siani;
v. anche mass. 158977; 158834; 157655; 156961; 158285), e considerato che, in tema di determinazione della pena (anche nei conteggi intermedi di attenuazione od aumento), la valutazione del giudice di legittimità, in ordine all'efficacia ed alla completezza degli argomenti svolti in sede di merito, non può andare scissa dal risultato decisorio sotto il duplice profilo: della pena in concreto irrogata e del giudizio globalmente espresso, come manifestazione del convincimento del giudice di merito, nella specie formulato senza vizi di mancanza, contraddittorietà o manifesta logicità della giustificazione sanzionatoria in concreto proposta. Il ricorso pertanto, nella verificata tenuta logica e coerenza strutturale del provvedimento impugnato, risulta infondato e la parte proponente va condannata ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010