Sentenza 4 febbraio 2016
Massime • 3
In tema di mandato di arresto europeo, la mancata previsione di un termine predeterminato di scadenza della custodia cautelare, successivo al provvedimento della Corte di appello, non costituisce motivo di irrazionalità del sistema e di irreparabile pregiudizio del richiesto in consegna, tenuto conto dei tempi ristretti, previsti dall'art. 22, legge 22 aprile 2005, n.69, per la decisione sull'eventuale ricorso per cassazione e della disciplina relativa ai casi di sospensione e rinvio della consegna. (Fattispecie relativa a provvedimento di consegna emesso dalla Corte d'appello dopo che una precedente analoga decisione era stata annullata dalla Corte di Cassazione, senza rinvio ma con trasmissione degli atti alla Corte territoriale "per l'ulteriore corso", per la mancata celebrazione dell'udienza camerale. In applicazione del principio la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure il rigetto dell'istanza di scarcerazione formulata dalla difesa dopo l'annullamento della prima decisione).
In tema di mandato di arresto europeo non è revocabile il consenso alla consegna validamente prestato dall'interessato, trattandosi di un negozio unilaterale recettizio, insuscettibile di revoca, esplicita o implicita, in quanto non può farsi discendere dalla volontà della parte che ha prestato, per libera scelta, il consenso, il prodursi di effetti giuridici diversi da quelli già realizzatisi a seguito di tale manifestazione di volontà.
È legittimo il consenso alla consegna prestato dall'interessato in sede di convalida dell'arresto per esecuzione del mandato di arresto europeo, a seguito di una contestazione effettuata sulla base dei soli dati emergenti dalla scheda del Sistema di ricerca Integrato Shengen (SIS).
Commentario • 1
- 1. Consegna temporanea in ambito MAE e ordine di indagine europeo (Cass. 14425/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 novembre 2019
La consegna temporanea richiesta nell'ambito del procedimento di un mandato di arresto europeo per l'espletamento delle incombenze istruttorie non richiede il consenso dell'interessato, né l'autorità giudiziaria italiana può esigere l'uso strumenti alternativi e meno invasivi, quali la rogatoria internazionale o la videoconferenza nel procedimento dell'ordine di indagine europeo, è rimesso alla scelta dell'autorità giudiziaria estera richiedente. Il procedimento di consegna temporanea non è abrogato per effetto dell'introduzione della L. n. 108 del 2017, relativa all'ordine di indagine Europeo. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Sent., (ud. 28/03/2019) 02-04-2019, n. 14425 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/02/2016, n. 4864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4864 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2016 |
Testo completo
Hie 4 8 6 4 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA ANTONIO PRESTIPINO Dott. N. 229/2016 Dott. UGO DE CRESCIENZO - Consigliere - - Rel. REGISTRO GENERALE Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI N. 1082/2016 Consigliere - Dott. GEPPINO RAGO - Consigliere - ROBERTO MARIA CARRELLI PALOMBI DI - Consigliere - Dott. MONTRONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OA DI N. IL 24/05/1980 avverso l'ordinanza n. 30/2015 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 22/12/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Aurel Galasso che ha coceless for it upetto del recurso Udit i difensor Avv.; CONSIDERATO IN FATTO Con ordinanza pronunciata il 29 ottobre 2015 la Corte d'appello di Brescia, preso atto del consenso dell'interessato, disponeva la consegna di AL UD all'Autorità della Repubblica di Romania in esecuzione di mandato del mandato d'arresto europeo emesso dal Tribunale di Hirlau (Romania) in data 18 agosto 2015. Presentava ricorso per Cassazione avverso la precitata ordinanza il difensore di fiducia dell'AL, lamentando che all'interessato non era mai stato notificato il mandato d'arresto, né erano state portate a sua conoscenza le informazioni indicate all'art. 6 legge n. 69/2005, tra le quali il provvedimento restrittivo della libertà personale;
si aggiungeva, anzi, che tale provvedimento non era contenuto nel fascicolo del procedimento davanti alla Corte d'appello, non essendole ancora pervenuto, per cui la stessa si era pronunciata senza avere certezza sull'insussistenza delle condizioni ostative di cui agli artt. 7 e 8 della legge citata. La Corte di cassazione rilevava nullità assoluta e insanabile del procedimento perché la Corte d'appello aveva omesso la celebrazione di apposita udienza in camera di consiglio, con la partecipazione della persona richiesta in consegna e del difensore, prima di emettere l'ordinanza che disponeva la consegna. Annullava quindi senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla disposta consegna e disponeva la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Brescia per l'ulteriore corso. Poiché si determinava la regressione del procedimento al grado in cui l'ordinanza era stata emessa, il motivo dedotto nel ricorso non veniva esaminato in quanto assorbito. La Corte d'appello di Brescia ha quindi provveduto a fissare nuova udienza in camera di consiglio in esito alla quale, con ordinanza in data 22 dicembre 2015, ha disposto la consegna dell'AL alle Autorità della Repubblica di Romania in esecuzione del citato m.a.e. Il difensore dell'AL ricorre avverso la succitata ordinanza, per i seguenti motivi: a) Errata applicazione degli artt. 14 e 17 legge 69/2005. La difesa sottolinea che nell'udienza in data 22 dicembre 2015 l'interessato ha : dichiarato di non prestare consenso alla consegna. Malgrado ciò la Corte d'appello, anziché pronunziarsi ex art. 17 legge n. 69/2005, ha disposto la consegna, basandosi sul consenso manifestato dall'AL all'udienza celebrata il giorno dopo il suo arresto. Sottolinea il ricorrente come in questo caso non sussistono le condizioni richieste dall'art. 14 comma 3 legge n 69/2005 per l'irrevocabilità del consenso precedentemente prestato, non essendo questo valido in quanto espresso in una fase in cui il ricorrente non era stato edotto delle informazioni che ex art. 6 legge n. 69/2005 il mandato deve contenere. b) Errata applicazione dell'art. 22 comma 6 legge n. 69/2005. Nell'udienza in data 22 dicembre 2015 il difensore dell'AL ha chiesto l'immediata rimessione in libertà dell'interessato per l'avvenuta decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare previsti dall'art. 21 legge n.69/2005. La difesa sottolinea come la Corte d'appello sia caduta in errore nel rigettare l'istanza di scarcerazione applicando i termini di cui all'art. 22 comma 6 legge 69/2005, in quanto ha ritenuto applicabili alla custodia cautelare termini che sono, invece, ordinatori del procedimento. Fra l'altro, aggiunge la difesa, avendo la Corte di cassazione annullato senza rinvio, difetta nel caso di specie un requisito richiesto dallo stesso art. 22 comma 6 per la sua applicabilità, e cioè che si tratti di annullamento con rinvio. Evidenzia inoltre la difesa che per il combinato disposto di cui agli artt. 14 comma 4 e 21 legge n.69/2005, non essendo stata emessa la decisione sulla richiesta di esecuzione entro il termine di dieci giorni ed essendo ormai superato anche quello di sessanta previsto dall'art. 17 comma 2, il consegnando dovrà essere posto immediatamente in libertà. : RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1. Osserva la Corte che dopo l'annullamento disposto dalla Corte di cassazione in data 3 2. dicembre 2015 dell'ordinanza con cui la Corte d'appello di Brescia aveva disposto la consegna dell'AL, in conseguenza dell'omessa previa celebrazione della prevista udienza in camera di consiglio, la Corte d'appello di Brescia, in sede di rinvio ha fissato la udienza, cui ha presenziato il ricorrente, con l'intervento di un interprete e l'avv.to difensore. In questa sede l'AL ha dichiarato di non voler essere consegnato alle Autorità rumene. La decisione della Corte d'appello, che ha rigettato la richiesta e ha ritenuto valido il consenso espresso all'udienza di convalida in data 22 ottobre 2015, in occasione dell'arresto operato dalla polizia giudiziaria, deve essere condivisa.
2.1 Nel caso in esame deve essere applicato il principio di diritto già affermato da questa Corte, in base al quale in tema di mandato d'arresto europeo, non è revocabile il consenso alla consegna validamente prestato dall'interessato, trattandosi di un negozio unilaterale recettizio, insuscettibile di revoca, esplicita o implicita, in quanto non può farsi discendere dalla volontà della parte che, per libera scelta, ha prestato il consenso, il prodursi di effetti giuridici diversi da quelli già realizzatisi a seguito di tale manifestazione di volontà (Sez. 6, n. 45055 del 20/12/2010 - dep. 23/12/2010, G. L., Rv. 248968). E nel caso di specie deve ritenersi che il consenso sia stato validamente prestato in sede di udienza di convalida dell'arresto operato dalla P.G. ai sensi degli artt. 11 e ss. della I. n. 69/2005. Come emerge dagli atti, che la Corte è legittimata a visionare, trattandosi di verificare la sussistenza o meno di "elementi" procedurali, ed in particolare dal verbale di arresto per esecuzione del M.A.E., attraverso l'utilizzazione della Banca dati del S.IS, in data 22 ottobre 2015, il ricorrente è stato informato delle ragioni dell'arresto ai sensi dell'art. 11 della legge n. 69/2005, in una lingua a lui comprensibile, essendo assistito dalla fidanzata, AL NN ON, compiutamente generalizzata, in grado di parlare e comprendere anche la lingua italiana. In tale occasione l'AL è stato informato anche del contenuto del mandato di arresto e della possibilità di acconsentire alla propria consegna, all'autorità giudiziaria emittente del M.A.E., nonché della facoltà di nominare un difensore di fiducia;
in assenza di una specifica nomina, è stato immediatamente avvertito il difensore d'ufficio e analoga comunicazione è stata inviata alla cancelleria della Corte d'appello di Brescia. Nel verbale è stato dato atto dell'esecuzione degli adempimenti prescritti dalla legge. In data 22 ottobre 2015, davanti al cons. delegato dal presidente della Corte d'appello di Brescia si è svolta l'audizione del ricorrente, alla presenza di un interprete e del difensore di ufficio. Dopo l'illustrazione del M.A.E. e delle modalità delle procedure di esecuzione, a specifica domanda, l'AL ha risposto di prestare il consenso alla consegna per voler spiegare meglio la sua posizione, affermando di essere estraneo ai fatti che gli vengono contestati. La difesa nulla ha osservato in ordine al consenso alla consegna. All'esito dell'audizione l'arresto è stato convalidato ed è stata applicata al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere.
3. Orbene dalla descrizione dei fatti emerge come sia assolutamente infondata la censura avanzata dalla difesa in ordine all'invalidità del consenso alla consegna prestato dall'AL in sede di audizione. Nessuna rilevanza, infatti, può avere la circostanza che non fosse pervenuto all'A.G. la documentazione integrale concernente il M.A.E. spiccato dall'A.G. rumena nei confronti del ricorrente. IL M.A.E. integrale, infatti, deve essere trasmesso dallo Stato che ha effettuato la segnalazione nel S.I.S. (Sistema di ricerca integrato Shengen) del nominativo del ricercato entro dieci giorni dalla convalida dell'arresto; in sostanza il corretto svolgimento degli adempimenti di cui all'art. 12 della legge n. 69/2005, su iniziativa della polizia giudiziaria, e poi replicati dall'A.G. italiana in sede di audizione, come è avvenuto nel caso di specie, con una informazione basata sulla scheda S.I.S., è idonea a rendere legittimo il consenso prestato in sede di convalida, essendo stato lo stesso spontaneamente manifestato, nelle condizioni previste dalla legge;
peraltro il consenso prestato non esclude la verifica della procedura tramite la fissazione dell'udienza in ordine alla consegna, udienza obbligatoria, nonostante la preventiva rinuncia del ricorrente, come ha stabilito la corte di cassazione in sede di rinvio, e celebrata in data 22 dicembre 2015. E' appena il caso di sottolineare, inoltre, come dall'esame della documentazione acquisita, l'originale del M.A.E. integrale inviato dall'Autorità rumena via fax in data 31 ottobre 2015 è stato poi trasmesso dal Ministero della giustizia alla Corte d'appello di Brescia, ed era quindi in possesso dell'A.G. italiana al momento della celebrazione dell'udienza fissata in sede di rinvio, a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione, rendendo possibile ogni puntuale verifica da parte della difesa del prevenuto, ferma restando la piena validità del consenso prestato, sulla sussistenza dei presupposti ulteriori legittimanti la consegna. A ciò consegue, all'evidenza, come nessuna conseguenza in ordine alla validità del consenso prestato possa derivare dalla successiva nullità dichiarata dalla Corte di cassazione relativa alla mancata celebrazione della successiva udienza prevista per la decisione in ordine alla consegna, chiaramente al di fuori della fase procedimentale in cui si è prestato un consenso alla consegna validamente espresso da parte dell'interessato.
4. Il secondo motivo parte dell'erroneo presupposto che la sentenza di annullamento sia stata pronunciata senz'altro senza rinvio e da ciò derivi anche la perdita di efficacia del provvedimento di custodia cautelare. In realtà, l'annullamento è stato pronunciato senza rinvio con riferimento alla preliminare questione della mancata celebrazione dell'udienza in camera di consiglio, ma con la trasmissione degli atti alla Corte territoriale "per l'ulteriore corso". In motivazione, la Corte di legittimità spiega che il procedimento, a seguito dell'annullamento, doveva ritenersi regredito alla fase immediatamente successiva alla convalida del mandato di arresto, impregiudicati, quindi, gli esiti dei successivi sviluppi processuali. In particolare, la mancata previsione di un termine predeterminato assoluto di scadenza della custodia cautelare, successivo a tale primo provvedimento, non costituisce ragione di irrazionalità del sistema e di irreparabile pregiudizio concreto del richiesto in consegna Irispetto ai parametri propri della disciplina nazionale cautelare generale ed - estradizionale, tenuto conto dei tempi comunque ristretti previsti in via generale per la decisione sull'eventuale ricorso e della disciplina per i casi di sospensione (L. n. 69 del 2005, art. 23, comma 5) e rinvio della consegna (art. 24, con la sospensione della custodia cautelare a fini di consegna: Sez. 6, sentt. 13483 del 7-9.4.2010). In particolare, la mancata previsione di un termine predeterminato assoluto di scadenza della custodia cautelare, successivo a tale prima sentenza, non costituisce ragione di irrazionalità del sistema e di irreparabile pregiudizio concreto del richiesto in consegna rispetto ai parametri propri della disciplina nazionale cautelare generale ed estradizionale tenuto conto dei tempi comunque ristretti previsti in via generale per la decisione sull'eventuale ricorso e della disciplina per i casi di sospensione (L. n. 69 del 2005, art. 23, comma 5) e rinvio della consegna (art. 24, con la sospensione della custodia cautelare a fini di consegna: Sez. 6, sentt. 13483 del 7-9.4.2010 e 7107 del 12- 18.2.2009). In altre parole la legge sul M.A.E. non limita la durata della misura coercitiva, in quanto è lo stesso procedimento principale, che attiene alla decisione sulla consegna, ad essere sottoposto, per la prima volta a termini certi, brevi e perentori. Sotto questo profilo, la nuova procedura produce anche effetti in bonam partem, in quanto i brevi termini per la decisione sulla consegna riducono drasticamente la durata della custodia cautelare. La cessazione dell'efficacia della misura coercitiva, infatti, è testualmente collegata dall'art. 21 alla "non intervenuta decisione", ossia alla inesistente pronuncia del provvedimento "nei termini di cui agli artt. 14 e 17". Nel caso in esame, al contrario, un provvedimento, anche se viziato, vi è stato. In tal senso, dunque, la normativa interna (L. n. 69 del 2005, artt. 17 e 21) si è adeguata ai principi fissati dalla Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, il cui art. 17, comma 1, stabilisce che "un mandato di arresto europeo deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza". Ne consegue, peretanto, che l'unico termine da rispettare era ormai quello di cui all'art. 22 co 6 L. 69/2005, come ha correttamente ritenuto la Corte territoriale (cfr. Cass. Sez. 6, nr. 39770 del 5.10.2012, Agu), e come di fatto è avvenuto.
5. Alla stregua delle precedenti considerazioni il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali.
6. La Cancelleria dovrà provvedere agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69/2005.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69/2005. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4.2. 2016. Il consigliere relatore Il Presidente Antonio Prestipino Giovanni Diotallevi DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 5 jetraio 2010. DI CASSA PREMAL Il Cancelliere Il Funzionario Giudiziario CORTE SUB E N O S Z A I Angelo Maria CANGEMI :