Cass. pen., sez. II, sentenza 04/02/2016, n. 4864
CASS
Sentenza 4 febbraio 2016

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Massime3

In tema di mandato di arresto europeo, la mancata previsione di un termine predeterminato di scadenza della custodia cautelare, successivo al provvedimento della Corte di appello, non costituisce motivo di irrazionalità del sistema e di irreparabile pregiudizio del richiesto in consegna, tenuto conto dei tempi ristretti, previsti dall'art. 22, legge 22 aprile 2005, n.69, per la decisione sull'eventuale ricorso per cassazione e della disciplina relativa ai casi di sospensione e rinvio della consegna. (Fattispecie relativa a provvedimento di consegna emesso dalla Corte d'appello dopo che una precedente analoga decisione era stata annullata dalla Corte di Cassazione, senza rinvio ma con trasmissione degli atti alla Corte territoriale "per l'ulteriore corso", per la mancata celebrazione dell'udienza camerale. In applicazione del principio la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure il rigetto dell'istanza di scarcerazione formulata dalla difesa dopo l'annullamento della prima decisione).

In tema di mandato di arresto europeo non è revocabile il consenso alla consegna validamente prestato dall'interessato, trattandosi di un negozio unilaterale recettizio, insuscettibile di revoca, esplicita o implicita, in quanto non può farsi discendere dalla volontà della parte che ha prestato, per libera scelta, il consenso, il prodursi di effetti giuridici diversi da quelli già realizzatisi a seguito di tale manifestazione di volontà.

È legittimo il consenso alla consegna prestato dall'interessato in sede di convalida dell'arresto per esecuzione del mandato di arresto europeo, a seguito di una contestazione effettuata sulla base dei soli dati emergenti dalla scheda del Sistema di ricerca Integrato Shengen (SIS).

Commentario1

  • 1Consegna temporanea in ambito MAE e ordine di indagine europeo (Cass. 14425/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 novembre 2019

    La consegna temporanea richiesta nell'ambito del procedimento di un mandato di arresto europeo per l'espletamento delle incombenze istruttorie non richiede il consenso dell'interessato, né l'autorità giudiziaria italiana può esigere l'uso strumenti alternativi e meno invasivi, quali la rogatoria internazionale o la videoconferenza nel procedimento dell'ordine di indagine europeo, è rimesso alla scelta dell'autorità giudiziaria estera richiedente. Il procedimento di consegna temporanea non è abrogato per effetto dell'introduzione della L. n. 108 del 2017, relativa all'ordine di indagine Europeo. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Sent., (ud. 28/03/2019) 02-04-2019, n. 14425 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 04/02/2016, n. 4864
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4864
Data del deposito : 4 febbraio 2016

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