Sentenza 20 dicembre 2010
Massime • 1
In tema di mandato d'arresto europeo, non è revocabile il consenso alla consegna validamente prestato dall'interessato, trattandosi di un negozio unilaterale recettizio, insuscettibile di revoca, esplicita o implicita, in quanto non può farsi discendere dalla volontà della parte che, per libera scelta, ha prestato il consenso, il prodursi di effetti giuridici diversi da quelli già realizzatisi a seguito di tale manifestazione di volontà. (Fattispecie relativa ad una richiesta di consegna avanzata dalle autorità polacche, in cui l'interessato ha prestato il consenso attraverso una dichiarazione manoscritta, consegnata alla direzione della casa circondariale ove era detenuto).
Commentario • 1
- 1. Consegna temporanea in ambito MAE e ordine di indagine europeo (Cass. 14425/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 novembre 2019
La consegna temporanea richiesta nell'ambito del procedimento di un mandato di arresto europeo per l'espletamento delle incombenze istruttorie non richiede il consenso dell'interessato, né l'autorità giudiziaria italiana può esigere l'uso strumenti alternativi e meno invasivi, quali la rogatoria internazionale o la videoconferenza nel procedimento dell'ordine di indagine europeo, è rimesso alla scelta dell'autorità giudiziaria estera richiedente. Il procedimento di consegna temporanea non è abrogato per effetto dell'introduzione della L. n. 108 del 2017, relativa all'ordine di indagine Europeo. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Sent., (ud. 28/03/2019) 02-04-2019, n. 14425 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2010, n. 45055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45055 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 20/12/2010
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 2193
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 45346/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.L.P. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza emessa in data 22/09/2010 dalla Corte di Appello di Ancona sezione Minorenni ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 17;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. BAGLIONE Tindari che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con sentenza pronunciata in data 1.2.2010 la Corte di Appello di Ancona ha dichiarato sussistenti le condizioni per accogliere la richiesta di consegna del cittadino polacco G.L.P.
avanzata dall'autorità giudiziaria polacca con mandato di arresto europeo emesso il 17.6.2009 dal Tribunale regionale di Kielce. Euromandato di arresto relativo a due titoli custodiali: l'uno esecutivo siccome inerente all'espiazione di una residua pena di un anno, quattro mesi e ventotto giorni di reclusione inflitta al G. con sentenza irrevocabile di condanna per il reato di rapina;
l'altro processuale (cautelare), inerente a contestati reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni volontarie, truffa, possesso e cessione di sostanze stupefacenti commessi in XXXXXXX negli anni (omesso) .
2.- Adita dall'impugnazione del consegnando cittadino polacco, questa Corte di Cassazione con sentenza in data 6.5.2010 ha annullato con rinvio la decisione della Corte territoriale sotto duplice profilo. Con riguardo al titolo esecutivo del mandato di arresto polacco gli atti sono stati rimessi alla Corte di Appello di Ancona per nuovo giudizio a cura della sezione Minorenni, atteso che il reato di rapina per cui è stato condannato il G. risulta commesso quando il prevenuto era ancora minore degli anni diciotto. Con riguardo al titolo processuale gli atti sono stati rimessi alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza delineatisi nei confronti del G. , non compiutamente verificata dalla Corte di Appello dorica. 3.- Giudicando in sede di rinvio in ordine alla consegna per fini esecutivi penali, la Corte di Appello di Ancona sezione Minori con la sentenza resa il 22.9.2010, richiamata in epigrafe, ha accolto la richiesta di consegna del G. , ritenendo sussisterne tutte le condizioni di legge (completezza dei dati informativi offerti dal m.a.e. polacco, copia della sentenza irrevocabile di condanna dell'A.G. polacca presupposta dal m.a.e., doppia punibilità dei fatti criminosi ascritti al prevenuto) in manifesta assenza di eventuali condizioni ostative alla consegna previste dalla L. n. 69 del 2005, art. 18. Assenza vieppiù fatta palese dall'espresso e assorbente consenso manifestato dal G. ad essere consegnato all'autorità giudiziaria polacca con manoscritto in lingua italiana in data 24.3.2010, consegnato alla direzione della casa circondariale dove era detenuto per altro titolo custodiale italiano (per la procedura estradizionale in esame il G. trovasi in stato di libertà dal 6.5.2010, essendo invece in regime di arresti domiciliari per reati commessi in Italia).
4.- Contro tale decisione favorevole alla consegna ha proposto ricorso per cassazione il difensore del G. , deducendo le seguenti violazioni di legge.
1. Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 17 per omesso avviso della fissazione dell'udienza camerale di trattazione della procedura di consegna al G. , la corrispondente camera di consiglio essendosi svolta senza la presenza del difensore fiduciario del cittadino XXXXXXX.
2. Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 14 per invalidità del consenso alla sua consegna manifestato dal G. , espresso senza la redazione di apposito verbale e senza la previa informazione dell'interessato sulla irrevocabilità del consenso, che avrebbe dovuto comunque essere esternato davanti al giudice funzionalmente competente per decidere sulla consegna (la Corte di Appello sezione Minorile di Ancona in sede di giudizio di rinvio).
3. Violazione del disposto della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. i) e lett. r), nella parte in cui la decisione impugnata non si è posta il problema della necessaria verifica dello stato di imputabilità del consegnando, minorenne all'epoca della commissione del reato oggetto del m.a.e. esecutivo, ne' quello dello stabile radicamento residenziale (omesso) del consegnando, giunto in (omesso) .
5.- Il ricorso del difensore di L..G. non è assistito da fondamento e va respinto.
A. Il primo profilo di censura, ancorché eliso dal prestato valido consenso alla consegna da parte dell'interessato è privo di pregio. Dall'esame degli atti della procedura di consegna comunitaria (conoscibili da questo giudice di legittimità per la natura di errores in procedendo delle dedotte cause di nullità) si evince, infatti, che il decreto di fissazione dell'udienza di trattazione della causa per il 14.7.2010 è stato notificato personalmente al G. e al suo difensore di fiducia avv. Pierlorenzo Arlozzi. Quest'ultimo (assente il consegnando che non ha chiesto di presenziare ex art. 127 c.p.p.) è intervenuto all'udienza del 14.7.2010, differita - senza necessità di alcun ulteriore avviso all'udienza di decisione del 22.9.2010 - per la rilevata opportunità di acquisire materiale documentario.
B. Il consenso alla consegna senza formalità all'autorità giudiziaria polacca è stato ritualmente espresso dal G. in piena consapevolezza dei suoi effetti, come si evince dal contenuto univoco della dichiarazione manoscritta del 24.3.2010, regolarmente consegnata alla direzione della casa circondariale ove egli era all'epoca detenuto (come prevede la L. n. 69 del 2005, art. 14, comma 2). La regolarità del consenso così prestato assorbe gli altri rilievi critici esposti con il ricorso e, per altro, non trascurati dalla Corte di Appello Minorile di Ancona.
La dichiarazione di consenso alla consegna prestato dal G. è manoscritta e redatta in corretta e coerente lingua italiana (salvi comprensibili e irrilevanti errori grammaticali od ortografici). Con il documento il cittadino XXXXXXX evidenzia che la figlia e la sua compagna non si trovano più in XXXXXX, avendo fatto ritorno in XXXXXXX per ragioni economiche, di tal che lui stesso "non ha più i motivi di stare in XXXXXX". Delineando il proprio personale disagio psicologico per la lontananza delle persone a lui care, il G. sollecita senza incertezze di sorta la sua consegna all'autorità del proprio Paese di origine ("... volere autorizare la mia imediata extradizione al mio paese ...").
Merita aggiungere, mutuando principi fissati in materia estradizionale in buona sostanza evocati dalla stessa L. n. 69 del 2005, art. 14 in punto di stabilita irrevocabilità del consenso alla consegna validamente prestato, che siffatto consenso è equiparabile ad un negozio unilaterale recettizio, insuscettibile di revoca, espressa o implicita, non potendosi far discendere dalla volontà della parte interessata, che per libera e consapevole scelta ha manifestato il consenso alla consegna, il prodursi di effetti giuridici contrari o diversi rispetto a quelli già realizzati con l'anteriore manifestazione di volontà (Cass. Sez. 6, 20.12.1999 n. 4375/2000, Alvarez Munoz, rv. 215287; Cass. Sez. 6, 17.2.2003 n. 10684, Rebboah, rv. 225027). Al rigetto dell'impugnazione non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali perché minorenne all'epoca della commissione del reato oggetto del mandato di arresto polacco. La cancelleria provvederà agli incombenti informativi di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2010