Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2010, n. 45055
CASS
Sentenza 20 dicembre 2010

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Massime1

In tema di mandato d'arresto europeo, non è revocabile il consenso alla consegna validamente prestato dall'interessato, trattandosi di un negozio unilaterale recettizio, insuscettibile di revoca, esplicita o implicita, in quanto non può farsi discendere dalla volontà della parte che, per libera scelta, ha prestato il consenso, il prodursi di effetti giuridici diversi da quelli già realizzatisi a seguito di tale manifestazione di volontà. (Fattispecie relativa ad una richiesta di consegna avanzata dalle autorità polacche, in cui l'interessato ha prestato il consenso attraverso una dichiarazione manoscritta, consegnata alla direzione della casa circondariale ove era detenuto).

Commentario1

  • 1Consegna temporanea in ambito MAE e ordine di indagine europeo (Cass. 14425/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 novembre 2019

    La consegna temporanea richiesta nell'ambito del procedimento di un mandato di arresto europeo per l'espletamento delle incombenze istruttorie non richiede il consenso dell'interessato, né l'autorità giudiziaria italiana può esigere l'uso strumenti alternativi e meno invasivi, quali la rogatoria internazionale o la videoconferenza nel procedimento dell'ordine di indagine europeo, è rimesso alla scelta dell'autorità giudiziaria estera richiedente. Il procedimento di consegna temporanea non è abrogato per effetto dell'introduzione della L. n. 108 del 2017, relativa all'ordine di indagine Europeo. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Sent., (ud. 28/03/2019) 02-04-2019, n. 14425 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2010, n. 45055
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45055
Data del deposito : 20 dicembre 2010

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