Sentenza 18 luglio 2002
Massime • 1
In tema di contratti agrari, la costituzione "ex lege" di un rapporto di affitto tra coeredi ai sensi dell'art. 49, primo comma, legge 3 maggio 1982 n. 203, ove ricorrano le condizioni previste da tale norma, è possibile solo con riferimento alle successioni apertesi per morte del proprietario di fondi rustici, condotti o coltivati direttamente da lui e da alcuni suoi familiari, successivamente alla entrata in vigore di detta legge, non potendo questa trovare un'applicazione retroattiva neppure con riguardo al disposto del successivo art. 53, in quanto i "rapporti in corso" in esso menzionati si riferiscono esclusivamente ai rapporti agrari e non anche a quelli di natura diversa come i rapporti successori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2002, n. 10408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10408 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TA SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato ALESSIO PETRETTI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GIANLUIGI CERUTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TA MA, TA TA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione Specializzata Agraria, emessa l'01/04/98 e depositata il 11/05/98 (R.G. 3/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/01 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Emanuele COGLITORE (per delega Avv. L.MANZI);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 5.6.1990 le sorelle TA IA e TA convenivano il fratello e coerede TA SE e la loro madre CO SE, usufruttuaria uxsoria per 1/3, dinanzi al Tribunale di Padova, chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni relitti dal de cuius TA AN. Costituendosi in giudizio, TA SE - da parte sua - proponeva, tra l'altro, domanda riconvenzionale perché si accertasse la sussistenza di un rapporto di affitto agrario sulle quote delle sorelle, ai sensi dell'art. 49 l. n. 203/1982, con scadenza al termine dell'annata agraria 1996/1997, l'esecuzione da parte sua di miglioramenti;
l'erogazione di spese per la ristrutturazione della casa di abitazione.
Con sentenza non definitiva del 27.2.1997 il Tribunale dichiarava la propria incompetenza per materia a conoscere delle suddette domande riconvenzionali, essendo competente il giudice specializzato agrario.
TA SE riassumeva, nel termine assegnato, la causa, chiedendo che fosse accertato: 1) che egli conduceva anche le quote delle sorelle a titolo di affitto agrario in forza dell'art. 49 l. 203/82, oltre che di autonomo contratto di locazione;
2) che l'affittanza, sorta nel 1965, non essendo stata disdettata entro l'annata agraria 1996, era prorogata fino al 10.11.2012; 3) che egli aveva eseguito i miglioramenti e le addizioni sui fondi e sui fabbricati indicati in ricorso, per i quali chiedeva determinarsi la relativa indennità e riconoscersi il diritto di ritenzione;
4) che egli aveva, inoltre, il diritto al rimborso della quota di 2/3 delle spese sostenute per il condono edilizio e l'accatastamento degli annessi rustici.
Le TA, costituitesi in giudizio, oltre a proporre eccezioni di rito, contestavano nel merito, sotto vari profili, la domanda del fratello.
Con sentenza del 7.10.1997 l'adita Sezione rigettava la domanda del TA SE. Riteneva, in primo luogo, che era infondata la pretesa dello stesso di continuare la coltivazione del fondo anche per le quote delle coeredi, non potendo farsi applicazione della norma dell'art. 49 della legge n. 203/1982 nelle successioni - quale quella di specie - apertesi anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa;
che dell'asserito contratto di affittanza agraria intercorso con le sorelle coeredi, inoltre, non era stata fornita alcuna prova;
che al rigetto della domanda ex art. 49 conseguiva quello di tutte le altre domande, proposte dal ricorrente sul presupposto della sua qualità di fittavolo del fondo. La decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Venezia/Sezione specializzata agraria con sentenza dell'1.4.1998. Per la cassazione di tale sentenza TA SE ha proposto ricorso affidato a due motivi, cui resistono TA IA e TA con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia "violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 49, 1^ comma, e 53, 1^ comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203". Nel censurare la sentenza impugnata deduce, a sostegno della propria pretesa, che gli sia riconosciuto il diritto di continuare a coltivare l'intero fondo, già di proprietà del defunto padre TA AN, anche quale affittuario delle quote spettanti alle sorelle coeredi, la retroattività dell'art. 49 l. 203/82, in forza dell'art. 53 stessa legge, il quale, usando l'espressione "tutti i rapporti", si riferisce non solo ai rapporti di affitto in atto al momento della promulgazione della legge ma a tutti i rapporti comunque in corso, qualunque sia la loro definizione giuridica, e quindi anche alla comunione ereditaria rispetto ai terreni in questione, per la sussistenza anche in questo caso di una relazione intersoggettiva attinente alla utilizzazione della terra quale fattore di produzione. La censura non può trovare accoglimento.
L'art. 11 comma 1 delle preleggi stabilisce che "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo", sicché coordinando tale previsione con l'art. 49 comma 1 l. n. 203/1982, che prevede, in caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, l'instaurarsi ex lege di un rapporto di affitto tra i coeredi proprietari di tali fondi che non li abbiano mai condotti direttamente e gli eredi che invece al momento dell'apertura della successione risultino aver esercitata e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola in qualità di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, è palese l'impossibilità logico- giuridica che anteriormente all'entrata in vigore della detta legge 203/82 fosse configurabile un rapporto integrante un affitto ex art. 49.
In linea, ciò, oltre che col principio generale della irretroattività della nuova legge, con la regola, pur essa di ordine generale, che ogni successione ha la propria disciplina nella legge vigente nel momento in cui la stessa si è aperta e nessuna norma transitoria risulta del resto stabilita dalla legge n. 203, che renda applicabile il miglior trattamento previsto dalla norma dell'art. 49 di questa, in favore dell'erede che versi nella precisata specifica posizione, anche alle ipotesi di successione apertasi prima dell'entrata in vigore di tale legge stessa.
La possibilità di una applicazione retroattiva della disposizione dell'art. 49 è stata, d'altronde, in più occasioni esclusa (con l'unica eccezione di Cass. n. 2649/1988) dalla giurisprudenza di questa Corte, in tempi sempre più ravvicinati (sentt. n. 7153/1991; n. 4012/1992; n. 8785/1994; n. 9597/1995). Nè in senso contrario vale - al fine di giungere ad una diversa conclusione - il richiamo fatto dal ricorrente all'art. 53 l. n. 203 del 1992 e alla circostanza che questo assoggetti alla legge n. 203 del 1982 "tutti i rapporti, comunque in corso", compresa, quindi, la situazione di comunione ereditaria rispetto ai terreni in questione, per essere presente, nel caso di specie, una relazione intersoggettiva attinente alla utilizzazione della terra quale fattore della produzione.
E difatti l'art. 53, nello stabilire che la legge 203/82 si applica a tutti i rapporti, comunque in corso, si riferisce esclusivamente ai rapporti agrari (perché relativi ad un contratto di affitto agrario ai sensi degli artt. 1628 e ss. c.c., o ad altro contratto avente la propria disciplina negli artt. 2141-2187 c.c.) e non anche a quelli di natura diversa (v. Cass. n. 9597/1995, cit.), derivandone perciò che, come ritenuto dalla Corte territoriale veneta, non rientra nella previsione dell'art. 53 la situazione di comunione ereditaria. La "relazione intersoggettiva" che rileva ai fini di specie, invero, è solo quella in ordine a materia di rilevanza agraria, in cui non può essere di certo ricompresa una semplice situazione di comunione ereditaria rispetto a terreni, che, quale stato di temporanea indivisione di beni relitti tra coeredi, è figura che interessa il diritto successorio, solo dal quale può essere retta, come, del resto, l'essere stato il soggetto "inserito nell'azienda agricola prima ancora del decesso del padre" è situazione che interessa l'esistenza di un'impresa familiare tra il de cuius proprietario del terreno e coloro degli eredi con lui dediti alla coltivazione dello stesso, che assicura un regime di tutela del tutto diverso da quello previsto dall'art. 49, 1^ comma, invocato. Concretano, poi, questioni di merito le ulteriori deduzioni del ricorrente, rilevanti, peraltro, sotto altri profili. Con il secondo motivo si denuncia omessa motivazione circa un punto decisivo. Lamenta il ricorrente una motivazione apparente circa il denunciato - con il secondo motivo d'appello - difetto di istruttoria e di motivazione della sentenza di prime cure relativamente all'esistenza dell'affittanza agraria tacita tra le parti, e ciò indipendentemente dall'applicabilità, nella concreta fattispecie, dell'art. 49, 1^ comma, della l. 203/82. Si duole, in proposito, che la sentenza non ha tratto le dovute deduzioni logiche e giuridiche, in ordine alla esistenza nel caso di specie di un'affittanza tacita, dalle circostanze circa le spese per tutelare un terreno collinare comune da una rovinosa frana, anticipate da lui solo, circa i buoni rapporti intercorsi, almeno sino al giugno 1990, tra tutti i coeredi e circa l'operazione di conguaglio, con cui gli stessi coeredi avevano compensato tra loro la rendita dei canoni con le dette spese.
Anche questa censura non può ricevere accoglimento. La Corte d'appello, nel "condividere" la decisione del Tribunale di rigetto delle prove proposte dall'odierno ricorrente, ha difatti osservato, con motivazione più che sufficiente, che i relativi capitoli, riproposti in appello, "risulta(va)no irrilevanti ed inconcludenti perché, prescindendo da altre considerazioni, non contempla(va)no, ne' indica(va)no in alcun modo gli elementi essenziali per la formazione del contratto, e cioè la concessione della coltivazione e del godimento del fondo, dietro versamento di un canone", deducendone conclusivamente che i capitoli erano "inconferenti ed inadatti" a dimostrare l'esistenza di una proposta contrattuale "accettata dal destinatario sia pure tacitamente". Si risolve a sua volta in una censura di merito la doglianza circa la mancata considerazione delle indicate circostanze. Il ricorso va dunque rigettato, compensandosi le spese del giudizio di legittimità per giusti motivi.
P.Q.M.
La CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2002