Sentenza 13 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/2002, n. 10207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10207 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN0 20 7/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU RFMA CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 1346/00 n.77808 Consigliere Cro Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep © Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 30/04/02 Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
LO Roberto quell ende di DI NZ, RO IM, NI RO NO NO BO CO, AL MA, TI AI ALEANDRO, AP MA, 2002 VINCNZ, domiciliati in ROMA VIA G. G. BELLI 27, 1888 elettivamente -1- presso lo studio dell'avvocato GABRIELLA DEL ROSSO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrenti la sentenza n. 300/99 del Tribunale di avverso FIRENZE, depositata il 28/07/99 R.G.N. 112/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato RICCIO per delega DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'INPS proponeva appello avverso la sentenza del Pretore del lavoro di Firenze che aveva accolto le domande di RO NO e altri otto lavoratori, proposte per ottenere il beneficio della rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n.257, in relazione al periodo di attività lavorativa svolta con esposizione all'IA. Con sentenza del 28 luglio 1999 il Tribunale di Firenze ha respinto il gravame osservando che il presupposto costitutivo dell'invocato diritto non può essere individuato Mella esposizione all'IA in concentrazione superiore ai limiti stabiliti nel d.lvo. 15 agosto 1991 n.277 limiti ai - quali la legge n.257/92, generale e innovativa rispetto al detto provvedimento, non fa alcun richiamo ma, tenuto conto degli obiettivi perseguiti dalla stessa legge nell'apprestare misure di sostegno per i lavoratori, in un contesto di acquisita consapevolezza della elevata nocività dell'IA come fatto causativo o concausativo anche di altre malattie (come i fenomeni neoplastici), deve essere ancorato “tout court" al criterio temporale della ultradecennalità della esposizione al prevedibile pregiudizio come quella subita, nella specie, dai lavoratori appellati. Di questa sentenza l'INPS chiede la cassazione con un motivo. Resistono con controricorso i nove intimati (ad eccezione di NI ZO, nelle more deceduto, per il quale resiste il coniuge erede LO TA). Motivi della decisione Con l'unico motivo l'INPS, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 8, legge 257/92, come modificato dal d.l. 169/93, convertito, con modificazioni, in legge 271/931 e vizi di motivazione (in relazione all'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.) sostiene che l'eccezionale beneficio di cui alla indicata disposizione interessa, 7 proprio per tale sua natura e per le finalità che attraverso il suo riconoscimento la legge 3 intendeva realizzare, non già tutti i lavoratori in qualche modo esposti all'IA, ma solamente quelli che abbiano concretamente subito il rischio del verificarsi di una malattia professionale generata dalla sostanza nociva per la sua presenza nell'ambiente di lavoro in concentrazione superiore ai valori limite consentiti nel d.lvo n.227/91 e successive modifiche. Nel caso di specie, prosegue l'INPS, non è stata provata la detta misura di esposizione, la cui necessità, peraltro, è riaffermata anche nella ordinanza del Tribunale di Ravenna che ha rimesso la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, alla Corte costituzionale rammentando come la norma, ancorata al solo dato temporale della esposizione, finisca per consentire, in contrasto con l'art.3 Cost., decisioni uguali per casi di diversa pericolosità o decisioni difformi per casi sostanzialmente uguali. Il ricorso è fondato. La Corte ha già chiarito in numerose decisioni, a partire dalla sentenza 3 aprile 2001 n.4913 (seguita da Cass. 28 giugno 2001 n.8859, 27 febbraio 2002 n.2926 e da altre non massimate), che l'attribuzione dell'eccezionale beneficio di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n.257, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal'art.1, comma 1, d.l. 5 giugno 1993 n.169 e dalla successiva legge di conversione agosto 1993 n.271, presuppone l'adibizione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti, per il lavoratore medesimo, un effettivo e personale rischio morbigeno a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di IA che, per essere superiore ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al d.lvo 15 agosto 1991 n.277 e successive modifiche, rende concreta la possibilità del manifestarsi delle patologie, quali esse siano, che la sostanza è capace di generare. La Corte non ignora, altresì, che in dottrina sono state mosse critiche alla ricostruzione in questi termini della nozione di “esposizione all'IA”, sostenendosi 4 che una simile lettura dell'art.13, comma 8, finirebbe per neutralizzare la portata precettiva delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le quali (a partire dal d.p.r. 20 marzo 1956 n.618, recante norme modificatrici della legge 12 aprile 1943 n.455, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi) individuano le lavorazioni a rischio come quelle che "comunque" espongono all'azione di fibre di IA (vedi, oggi, la tabella 8 allegata al d.p.r. n.1124/1965 e la voce 56 della tabella 4 allegata allo stesso decreto) e alla cui stregua, dunque, l'incremento contributivo dovrebbe riconoscersi a tutti i lavoratori inseriti in realtà aziendali nelle quali si verifichi una qualche dispersione di tale sostanza. Senonchè le critiche suddette non considerano che è la stessa legge n.257/92 a 9 dare fondamento normativo alla esigenza di una esposizione superiore, per intensità, a una determinata "soglia", prevedendo con specifica disposizione ( art.3, poi sostituito dall'art.16 della legge 24 aprile 1998 n.128) - che richiama, e in parte modifica, i valori indicati nel d.lvo n.277/91 - il limite di concentrazione al disotto del quale le fibre di IA devono considerarsi “respirabili” nell'ambiente di lavoro (tanto da non obbligare all'adozione di misure protettive specifiche) e mostrando, così, di ritenere insufficiente, agli effetti dei benefici da attribuire ai lavoratori "esposti", la presenza della sostanza in quantità tale da non superare il limite anzidetto e da non rappresentare, per tale ragione, un potenziale pericolo per la salute. Inserito e letto in tale contesto, l' art.13, comma 8, della stessa legge non può essere interpretato altrimenti che nel senso di presupporre lo svolgimento di una celle lavorazioni specificate nel d.p.r. n.1124/65 (artt. 1 e 3) e nelle relative tabelle (ovvero, secondo la più costante giurisprudenza di questa Corte, lo svolgimento di attività qualificate dal cosiddetto "rischio ambientale") e il superamento della "soglia" di rischio espressamente individuata dal legislatore, senza che ciò ne determini un 5 contrasto con le regole del sistema assicurativo gestito dall'NA ( le quali, dopo la sentenza della Corte costituzionale n.179/88, consentono di ritenere la esposizione a rischio nonostante la mancata tabellazione della lavorazione e in presenza di una qualsiasi quantità di fibre di IA), rispondendo tali regole alla esigenza - propria di tale sistema e non comparabile con quella sottesa all'attribuzione del beneficio previdenziale di cui si discute di tutelare il lavoratore al verificarsi di una malattia - professionale. Del resto, se si ha riguardo alle altre misure di sostegno apprestate nelle varie disposizioni dello stesso art. 13, appare più che giustificata la necessità, per i lavoratori semplicemente esposti, di una doppia “soglia” (riguardante cioè sia la durata che la of intensità della esposizione) di accesso al beneficio previdenziale, tenuto conto della diversità del rischio che, nel caso considerato dal comma 8, è solo eventuale, mentre certo e ormai verificato nel caso (della malattia professionale) previsto dal comma 7, mentre è ancora eventuale ma con probabilità massima di manifestazione nel caso (dei lavoratori delle miniere o delle cave di IA) descritto nel comma 6. E' da rilevare, infine, che la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n.5 del 2000, ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 13, comma 8 - sollevata da alcuni giudici remittenti (anche) sotto il profilo che la mancata determinazione del fattore rischio, cioè della misura di esposizione rilevante, avrebbe portato, in violazione dell'art. 3 Cost., a trattare in maniera uniforme situazioni di concreto pericolo e non proprio in base ad una interpretazione della norma che ne - esclude l'intento di introdurre una indiscriminata rilevanza di qualsiasi tipo di esposizione, anche minima, purchè protrattasi per oltre dieci anni, e ne presuppone, viceversa, il riferimento a una specifica soglia di rilevanza del rischio (quella appunto indicata dal decreto legislativo n.277/91 e successive modifiche), in quanto tale da connotare le lavorazioni di potenzialità morbigene. 6 L'accertamento della sussistenza di una esposizione significativa nei sensi sopra precisati deve essere compiuto dal giudice avendo riguardo alla singola collocazione -lavorativa, verificando cioè nel rispetto del criterio di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 cod.civ. (o, se del caso, avvalendosi dei poteri di ufficio ad esso riconosciuti nel rito del lavoro) - se colui che ha fatto richiesta del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, dopo aver indicato e provato la specifica lavorazione praticata, abbia anche dimostrato che l'ambiente nella quale la stessa si svolgeva presentava una concentrazione di polveri di IA superiore ai valori limite indicati ( attraverso il rinvio al d.lvo n.277/91) nell'art.3 della legge n.257/92. Il lavoratore, inoltre, sempre nell'ottica della necessaria personalizzazione del rischio, dovrà dimostrare la sussistenza dell'ulteriore requisito prescritto dalla legge, vale a dire di essere stato esposto a quel rischio "qualificato" per un periodo superiore a dieci anni;
con l'avvertenza che, nel periodo in questione, dovranno essere computate le pause "fisiologiche” di attività (riposi, ferie, festività) che rientrano nella normale evoluzione del rapporto di lavoro. All'accertamento giudiziale in questione non è di ostacolo il mancato rilascio (ovvero il contenuto) delle dichiarazioni che, in punto di durata e di intensità di esposizione del lavoratore all'IA, l'NA e il datore di lavoro sono chiamati ad effettuare nel corso della procedura amministrativa stabilita in sede congiunta da INPS, NA, Ministero del lavoro e parti sociali ed esplicitata in una circolare INPS (la n.304 del 13.12.1995). L'assolvimento delle menzionate incombenze, infatti, si inserisce ed esaurisce i suoi effetti - nell'ambito della riferita procedura, conseguente alla richiesta del beneficio da parte del lavoratore interessato, senza acquisire per ciò stesso valenza di autonomo provvedimento lesivo di posizioni sostanziali del richiedente, né assumere carattere vincolante in ordine ai fatti attestati, che possono pur sempre formare oggetto di contestazione o di diverso accertamento in un eventuale successivo giudizio (vedi Cass. 25 febbraio 2002 n.2677, in motivazione). 7 Alla stregua degli enunciati principi, la sentenza impugnata deve ritenersi non conforme a diritto, avendo la stessa accolto la domanda dell'attuale resistente sul presupposto, giuridicamente errato, della sufficienza della sola ultradecennalità della esposizione all'IA ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto al beneficio nella specie rivendicato. In accoglimento del ricorso deve, quindi, disporsene la cassazione con rinvio della causa ad altro giudice di merito, per l'accertamento relativo alla sussistenza (o non), nel caso concreto, dell'ulteriore requisito richiesto dalla legge, l'essere stato cioè il lavoratore addetto ad attività comportanti una “esposizione” all'IA superiore alla soglia di rischio come sopra individuata. Al giudice di rinvio, designato nella Corte d'appello di Firenze, si rimette il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Firenze. Così deciso in Roma il 30 aprile 2002 1 N 3 D 5 5 G G A L 7 3 - E L 3 1 . L E E Il Cons. estensore Il Presidente S A , I A E E A S N T R A S O G D , T U R Music: Row 1 0 A ' L T R E L . E D I O T R lett T A O D I I fol.allo Co I D , P L L O S I D O A M A D T O E E I T P S E N аумат Gun Sele 4. CANCELLIERS Depositate Heris Musieمنه 8