Sentenza 31 gennaio 2017
Massime • 1
In caso di annullamento parziale ex art. 624 cod. proc. pen., la sentenza emessa dal giudice del rinvio è suscettibile di ricorso in cassazione, oltre che per inosservanza dell'obbligo di uniformarsi alla decisione di annullamento, anche in relazione ai "punti" annullati, a quelli in rapporto di connessione essenziale con essi e a quelli non decisi dalla Corte di cassazione, in quanto ritenuti assorbiti nel motivo di ricorso accolto.
Commentario • 1
- 1. La revisione della sentenza di patteggiamento in caso di nuove proveDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 settembre 2019
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 629). Il fatto Il G.u.p. del Tribunale di Milano applicava ad A. C. B. la pena finale di cinque mesi e venti giorni di reclusione, convertiti a norma di legge nella pena pecuniaria corrispondente, ordinando la confisca delle plusvalenze profitto del reato (pari ad oltre 2.500.000 di euro), in ordine alla fattispecie di concorso in aggiotaggio, commesso anteriormente al 12 maggio 2005, incriminato dall'art. 2637 cod. civ. pro-tempore vigente, così giuridicamente qualificato il fatto di cui al capo B) dell'elevata imputazione fermo restando che quest'ultimo consisteva nell'avvenuto compimento di operazioni simulate e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/01/2017, n. 11949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11949 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2017 |
Testo completo
1 1949-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente- Sent. n. 161 Giovanni Conti up 31/01/2017 Anna Criscuolo R.G.N. 36306/2016 Emilia Anna Giordano Laura Scalia -Relatore- Fabrizio D'Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. ON TO, nato a [...] il [...] 2.AT AN NO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/11/2015 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli il 26 aprile 2013 ed in funzione di giudice di rinvio dalla Corte di cassazione, ha rideterminato le pene inflitte ad TO ON e AN NO AT nella misura, rispettivamente, di quattro anni di reclusione ed euro 400,00 di multa e di due anni e due mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa, per i } tentativi, anche in concorso con altri ai prevenuti contestati, di estorsione aggravata dalla forza intimidatrice derivante dall'appartenenza al sodalizio camorristico denominato 'clan dei CA, per la fazione di Zagaria, ai danni di due imprenditori della provincia di Caserta.
2. Ricorrono per cassazione, per distinti atti, i prevenuti TO ON, personalmente, e AN AT, a mezzo di difensore di fiducia, avverso la sentenza della Corte di appello emessa in sede di rinvio, rispettivamente e denunciano. a) Il primo, con unico articolato motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, quanto alla determinazione della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche (artt. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis, 132, 133 cod. pen.; art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 62-bis cod. pen.): per essere la Corte territoriale incorsa in violazione dell'art. 62-bis cod. pen., nel negare le attenuanti generiche o comunque nella violazione dell'obbligo di motivare il diniego della concessione a fronte di uno specifico e dettagliato motivo di appello sul punto. b) Il secondo, con unico articolato motivo, violazione di legge sostanziale e processuale, vizio di motivazione e motivazione apparente (artt. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 7 1. 203 del 1991, 62-bis, 62 n. 6, 132, 133 cod. pen. ed all'art. 597 cod. proc. pen.): per non avere la Corte di appello escluso l'aggravante del metodo mafioso;
per non avere concesso le attenuanti generiche;
per avere mancato nell'applicazione, secondo massima estensione, dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.; per non aver irrogato la pena nel minimo edittale;
per avere inflitto, con trattamento non ammissibile, ai sensi dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203 del 1991, in misura peggiorativa rispetto alla sentenza di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In caso di annullamento parziale ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., la sentenza emessa dal giudice del rinvio è suscettibile di ricorso in cassazione oltre che per inosservanza dell'obbligo di uniformarsi alla decisione di annullamento, anche in relazione, ai 'punti' annullati, a quelli in rapporto di connessione essenziale con essi ed a quelli non decisi dalla Corte di cassazione, in quanto ritenuti assorbiti nel motivo di ricorso accolto (Sez. 6, n. 25181 del 12/06/2012, S., Rv. 253120). 2 Questa Corte per l'adottata pronuncia (Sez. 2, n. 9367 del 13/02/2015) ha annullato parzialmente la sentenza della Corte di appello di Napoli del 30 gennaio 2014 limitatamente alla motivazione, apprezzata come apparente in quanto meramente riproduttiva di quella di primo grado, resa in punto di sussistenza dell'aggravante speciale prevista dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991, ritenendo 'assorbiti i residui motivi sulla pena, relativi alle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio' (p. 8). In applicazione della previsione di cui all'art. 624 cod. proc. pen., per la quale se l'annullamento non ha ad oggetto tutte le statuizioni contenute in sentenza, quest'ultima acquista autorità di giudicato nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata, il giudice di appello, in sede di rinvio, doveva pronunciare sull'aggravante di cui all'art. 7 1. cit. e sulle parti della gravata sentenza che non sono state esaminate da questa Corte, ma che erano connesse, in via essenziale, con quella oggetto di annullamento, in tali termini apprezzati dalla Corte di legittimità i motivi sulla dosimetria della pena e sulle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio. Tanto considerato.
2. Quanto alla posizione di TO ON. Il ricorrente nel denunciare il difetto motivazione sull'art. 62-bis cod. -pen. riprende, in virgolettato f. 3 del ricorso -, solo parzialmente la motivazione impugnata che risulta invece, ad una diretta lettura, correttamente e pienamente articolata per relationem con quella di primo grado. Della valutazione del Gup la Corte di appello, pronunciando in sede di rinvio, riporta infatti i passaggi salienti, segnalando che la circostanza che il prevenuto si fosse esposto in prima persona, parlando anche a nome proprio, nel contesto estorsivo-mafioso in cui sono maturati i fatti contestati, ha consentito di apprezzare una maggiore pericolosità della condotta dal primo assunta e quindi la non meritevolezza del richiesto beneficio. Il motivo si rivela quindi inammissibile per aspecificità non confrontandosi lo stesso con i contenuti della sentenza impugnata.
3. Quanto alla posizione di AN AT. I punti contestabili giusta pronuncia rescindente di questa Corte e come tali portati in contestazione in ricorso, per violazione di legge e vizio di motivazione, sono quelli: a) sulla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991; b) sull'omesso riconoscimento delle attenuanti 3 r generiche (art. 62-bis cod. pen.); c) sulla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. nella massima estensione;
d) sull'omessa irrogazione della pena nel minimo edittale;
e) sulla violazione dell'art. 597, comma 3, in ordine all'aumento inflitto per l'aggravante di cui all'art. 7 1. cit., rispetto alla sentenza di primo grado.
3.1. Il motivo con cui si denuncia la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203 del 1991 è manifestamente infondato. Con motivazione coerente e rispettosa del dato di norma, la Corte territoriale in sede di rinvio perviene ad un giudizio affermativo dell'indicato elemento circostanziale per diretto confronto, come richiesto dalla precedente sentenza caducatoria di questa Corte, che aveva concluso per il carattere apparente della resa motivazione, con i motivi di appello, previo espresso richiamo alle condotte osservate dal prevenuto, congruamente apprezzate come esplicitamente evocative della forza intimidatrice del 'clan dei CA nei vari episodi di estorsione per i quali si è accertata la penale responsabilità del AT.
3.2. Il motivo sull'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche non si raffronta con la motivazione, denunciandosi come tale incapace di condurre congrua e pertinente critica. La Corte di appello di Napoli nel distinguo operato tra le posizioni del prevenuto e quelle di altro correo, motiva adeguatamente sul perché la stessa non riconosce al AT l'indicato beneficio. La tecnica motivatoria adottata non pecca quanto a dovuta congruità e specificità, come invece dedotto dalla difesa, individuando, nell'operato raffronto, le ragioni in positivo, tale è la maggiore pericolosità rivelata nell'assunta condotta dal prevenuto, che sostengono il raggiunto giudizio.
3.3. Quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., nella sua massima estensione, la critica è inammissibile in quanto estranea ai punti ancora in predicato all'esito della pronuncia rescindente di questa Corte (art. 628, comma 2, cod. proc. pen.), venendo come tali individuati dalla Corte: il punto sull'aggravante di cui all'art. 7 1. cit., quello sulle generiche ed in genere quello sul trattamento sanzionatorio, locuzione, quest'ultima, che evoca univocamente il richiamo agli artt. 132 e 133 cod. pen. ed alla connessa disciplina.
3.4. La critica portata alla misura della pena base è generica. Il proposto ricorso non indica le ragioni per le quali la pena base doveva essere applicata in misura pari al minimo edittale. Non si denuncia d'altra parte, in ricorso e sul punto, una mancanza assoluta di motivazione, ma una apparenza con cui comunque non si کر 4 क confronta ricorrente, evidenza, questa, ancora più incisiva nel suo rilievo ove si considerino le altre censure svolte dal ricorrente, con cui si richiamano le sintomatiche figure della manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e quindi vizi da sostenersi, in punto argomentativo, per confronto con la sentenza impugnata.
3.5. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 597, comma 3, per l'aumento inflitto per l'aggravante di cui all'art. 7 1. cit., rispetto alla sentenza di primo grado, si tratta invero di questione manifestamente infondata. La Corte di appello in fase di rinvio, in adesione a tempestiva eccezione della difesa, dà infatti correzione alla pena irrogata erroneamente - aumentata dalla Corte di appello con la prima pronuncia, quella del 30 gennaio 2014, per quantificazione dell'aggravante di cui all'art. 7 1. cit. nella misura della metà provvedendo a ricondurre l'indicato aumento, come già- effettuato dal Gup in primo grado, alla misura di un terzo.
4. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., come vivente a seguito della sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n.186.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 31/01/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Conti Laura Scalia DEPOSITATO IN CANCELLERIA Druck 2017, 13 MAR UDIZIARIO IL PLAZIO LIG Pera Expopto L A E R P