Sentenza 18 novembre 2015
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In tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, l'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza determina il difetto di assistenza dell'imputato, con la conseguente nullità assoluta di cui agli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen..
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- 1. Legittimo impedimento va valutato in contraddittorio (Cass. 482/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 gennaio 2025
In tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, l'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza per motivi di salute, comprovata con certificato medico attestante l'impossibilità di deambulazione, determina il difetto di assistenza dell'imputato, configurando una nullità assoluta ex artt. 178 , comma primo, lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE (data ud. 13/12/2024) 07/01/2025, n. 482 Composta da: Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente Dott. PARDO Ignazio - Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: A.A. nato a V il (Omissis) avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di …
Leggi di più… - 2. Fax utilizzabili per rinvio di legittimo impedimento (Cass. 40037/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 ottobre 2019
L'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza determini il difetto di assistenza dell'imputato, che ha diritto di essere rappresentato e difeso dal professionista di sua fiducia e da lui scelto, con la conseguente nullità assoluta degli atti e della sentenza conclusiva del giudizio ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1. E' ammissibile, in linea generale, la trasmissione a mezzo telefax di istanze della parte privata, compresa quella che segnala tempestivamente un legittimo impedimento del difensore per contestuale, antecedente, impegno professionale, e la doverosità per il giudice che ne sia portato tempestivamente a conoscenza di valutare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2015, n. 47213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47213 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2015 |
Testo completo
47 2 13/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 18/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. FRANCESCO IPPOLITO - Presidente - N. 1553 Dott. CARLO CITTERIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 31720/2015 - Consigliere - Dott. PIERLUIGI DI STEFANO - Consigliere - Dott. MASSIMO RICCIARELLI - Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GA PP N. IL 23/03/1981 avverso la sentenza n. 9430/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 04/07/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PAOLO CANEVELLi che ha concluso per Mre rigette die ricerss_ Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. ли RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 4 luglio 2014 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 25 febbraio 2009 dal Giudice monocratico del Tribunale di Napoli, che condannava AN PE alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 385, commi 1 e 3, c.p., commesso in Marano il 24 febbraio 2009. F 2. Avverso la su indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del AN, che ha dedotto due motivi di doglianza.
2.1. Violazione degli artt. 484, comma 2-bis e 420-ter, comma 5, c.p.p., per avere la Corte d'appello omesso di valutare l'istanza di rinvio tempestivamente depositata dal difensore in Cancelleria il 2 luglio 2014 per concomitante impegno professionale dinanzi ad altra sede giudiziaria.
2.2. Erronea applicazione ed omessa motivazione in punto di riconoscimento della circostanza aggravante della recidiva facoltativa di cui all'art. 99, comma 4, c.p. e del correlativo aumento di pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto con assorbimento delle residue doglianze difensive, emergendo dagli atti processuali che la Corte d'appello ha omesso di pronunciarsi sull'istanza di differimento dell'udienza del 4 luglio 2014: istanza ritualmente depositata dal difensore, per un concomitante impegno professionale, in data 2 luglio 2014, avendo ricevuto notifica dell'avviso di fissazione della relativa udienza camerale dinanzi alla Corte d'appello solo il 30 giugno 2014. 2. Al riguardo è nota la regula iuris desumibile dalla costante giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 42110 del 14/10/2009, dep. 02/11/2009, Rv. 245127; Sez. 6, n. 10376 del 22/01/2008, dep. 06/03/2008, Rv. 238926), secondo cui, in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, l'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza determina il difetto di assistenza dell'imputato, con la conseguente nullità assoluta di cui agli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen.. ли 1 3. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte distrettuale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, lì, 18 novembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Francesco Ippolito dr. Gaetano De Amicis Hnie;
DEPOSITATO IN CANCELLERIA] 27 NOV 2015 DICASSAZY IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO S CORTE Piera Esposito J O N E } لله ا