Sentenza 28 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/02/2001, n. 2929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2929 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2001 |
Testo completo
Reg. gen. N° 634/1999029 29/0 LIRE 3000 vembre 20 CANCELLERIA Oggetto: Costruzione su suolo altrui. ITALIANA REPUBBLICA CG073481 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CG073482 SEZIONE SECONDA CIVILE Geon 6099 936 Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. GAROFALO GAETANO Presidente Пер Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel. Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. FRANCESCA TROMBETTA Consigliere Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. ha pronunciato la seguente: per diritti L. 6000 #28 FEB. 2001. SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: CA ATTILIO. CA BE, ER ND, ER EL e ER ON, elettivamente domiciliati in Roma, via Claudio Monteverdi n. 16, presso l'avv. Luca Vincenzo Orsini, difesi dall'avv. Lucio Speranza in forza di mandato in atti;
- ricorrenti -
contro
CE LU, DE LI IO e DE LI NI, domiciliati in Roma, alla via Celimontana n. 38, presso l'avv. Benito P. Panariti, difesi dall'avv. Tommaso Rosario Ciampoli in forza di mandato in atti;
634 1999 PA e AV LA e De GE Udienza del 30 novembre 2000. Presidente Garofalo: relatore Riggio. 1862/00 2 controricorrenti – avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 26 settembre 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 novembre 2000 dal Relatore Cons. Riggio;
udhti pleviti by IN, per dilife, & T. Ciem poli - Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott., Vincenzo IN, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 16 gennaio 1982 TT LA, AR De GE e IO De GE convenivano dinanzi al Tribunale di Sulmona IO PA e. assumendo che il convenuto aveva indebitamente occupato M con parte di una costruzione una porzione del terreno di loro proprietà, sito in Campo di Giove, chiedevano che venisse condannato al rilascio di quanto illegittimamente occupato, previo abbattimento delle opere ivi realizzate oltre al risarcimento del danno, da accertarsi in corso di causa. ]] convenuto, costituitosi, deduceva di avere acquistato il proprio terreno dal Comune di Campo di Giove con atto del 2 febbraio 1972, cioè oltre quattro anni prima che IO De GE, dante causa degli attori, acquistasse dallo stesso Comune il terreno per cui è causa. Negava quindi la dedotta occupazione, sostenendo che la costruzione da lui realizzata insisteva completamente sul terreno da lui acquistato e che perciò era errata la misurazione del tecnico comunale. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande degli attori che, peraltro. non avendo costruito nel termine di due anni previsto nel loro atto di acquisto. avrebbero dovuto retrocedere il proprio terreno al venditore. 634 1999 PA e AV LA e De GE Udienza del 30 novembre 2000. Presidente Garofalo: relatore Riggio. Con sentenza del 21 marzo 1985 il Tribunale di Sulmona rigettava la domanda. Avverso detta sentenza proponevano appello i soccombenti e nel corso del relativo giudizio si costituivano, quali eredi dell'appellato frattanto deceduto. ES Di PI ved. PA. IO e BE PA, nonché AN AV per i figli minori NI, NI ed SS, succeduti per rappresentazione alla loro madre RI RI PA, figlia premorta di IO PA, chiedendo tutti il rigetto del gravame e, con appello incidentale. l'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori. La Corte di appello de L'Aquila, con sentenza non definitiva del 3 novembre 1987, rigettava l'impugnazione incidentale e, in riforma della decisione di primo grado, condannava gli appellati a restituire agli attori una porzione di terreno di terreno di mq. 432,50, previo abbattimento delle opere ivi esistenti, oltre al risarcimento dei danni cagionati agli appellanti per l'illegittima occupazione del terreno, da accertare in prosieguo di causa. Detta sentenza non veniva impugnata da alcuna delle parti, che non facevano neppure riserva di gravame. Successivamente la stessa corte, con sentenza definitiva del 4 luglio 1991. condannava poi solidalmente gli eredi di IO PA, nonchè AN AV nella qualità, al pagamento. a titolo di risarcimento danni a favore degli appellanti, della somma di £. 53.000.000, con gli interessi legali dalla data dell'accertamento peritale al soddisfo. ES Di PI ved. PA, IO PA e BE PA proponevano ricorso alla Corte di Cassazione avverso tale decisione definitiva e 634 1999 PA e AV LA e De GE Udienza del 30 novembre 2000. Presidente Garofalo: relatore Riggio. con sentenza del 16 gennaio 1995 la Suprema Corte rigettava il primo motivo di ricorso ed accoglieva il secondo e, per quanto di ragione. il terzo. cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello di Roma. Nelle more del giudizio di Cassazione decedeva ES Di PI ved. PA, per cui TT LA. AR De GE e IO De GE. provvedevano alla riassunzione ex art. 392 c.p.c. Si costituivano IO e BE PA, mentre NI, SS e NI AV restavano contumaci. All'esito la Corte di appello di Roma, con sentenza del 26 settembre 1997, condannava gli appellanti in solido al pagamento. in favore degli appellati, della somma di £. 67.310.000, con gli interessi legali decorrenti dal 4 febbraio 1989 sull'importo di Lit. 53.000.000, e sull'intero dalla data della sentenza al saldo, oltre al pagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio. La corte di rinvio osservava, in ordine alla statuizione della Corte di Cassazione relativa all'obbligo di motivare sulle deduzioni critiche rivolte dagli appellati alla relazione del c.t.u.. che le stesse non solo risultavano proposte tardivamente. cioè per la prima volta con la comparsa conclusionale, senza essere state precedute neppure da una generica contestazione, ma che risultavano anche infondate, poiché nessuna rilevanza economica era possibile attribuire, nella stima del terreno in questione, al diritto potestativo di retrocessione, previsto in caso di mancata costruzione entro due anni dalla stipula del contratto di vendita. risalente al febbraio 1976. non essendo stato tale diritto esercitato dal Comune che aveva venduto il terreno, il quale anzi nel 1981, nel respingere la richiesta di licenza edilizia degli appellati perché il terreno risultava già occupato parzialmente dalla 634 1999 PA e AV LA e De GE Udienza del 30 novembre 2000. Presidente Garofalo: relatore Riggio. 5 costruzione degli appellanti, non aveva fatto alcun riferimento a tale diritto. mostrando in tal modo implicitamente di avervi rinunziato. Ugualmente irrilevante nella stima del valore del terreno era l'affermazione degli appellanti, peraltro priva di qualsiasi riscontro documentale, secondo la quale nel piano di fabbricazione vigente nel 1981 nella zona erano previste case singole con giardino, posto che i calcoli effettuati dal c.t.u. erano basati sul raffronto tra la cubatura edificabile col preesistente piano di fabbricazione e quella edificabile con il nuovo P.R.G. Così pure. secondo la corte. non vi era ragione di ritenere che l'indice medio di edificabilità nella zona con l'approvazione del P.R.G. fosse rimasto invariato, essendo la contraria affermazione degli appellanti del tutto apodittica o basata sul raffronto tra valori non omogenei, quali l'indice di edificabilità, espresso dal c.t.u. in metri cubi, vale a dire mc. 0.3/mq. e quello presumibilmente di copertura, indicato dagli appellanti come mq. 0.4/mq. La corte di rinvio rilevava poi che il danno quantificato dal c.t.u. in £. 53.000.000 non riguardava il perduto valore locativo, ma atteneva esclusivamente al deprezzamento subito dal terreno a seguito della normativa urbanistica più restrittiva, sopravvenuta quando era già deceduto il dante causa degli appellati, per cui a costoro era imputabile totalmente tale danno. iure proprio e non per ragioni creditarie. come ritenuto erroneamente dalla Corte di appello de L'Aquila, per cui andava riaffermata la condanna degli appellati al risarcimento in via solidale. Tale risarcimento costituiva un debito di valore, che come tale doveva essere rivalutato a decorrere dalla data della sentenza della corte abruzzese, secondo l'indice ISTAT pari a 1.27 634 1999 PA e AV LA e De GE Udienza del 30 novembre 2000. Presidente Garofalo: relatore Riggio. Hanno chiesto la cassazione di tale sentenza IO e BE PA ed SS, NI e NI AV in base a quattro motivi di ricorso, illustrati anche con memoria, cui resistono con controricorso TT LA e AR e IO De GE. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorrenti denunziano anzitutto la contraddittorietà della motivazione e la violazione e falsa applicazione degli artt. 1353 e 1360 c.c., sostenendo che erroneamente la corte di rinvio avrebbe ritenuto irrilevante. dal punto di vista della quantificazione del risarcimento dovuto, la sussistenza del diritto di retrocessione del terreno in favore del Comune in caso di mancata edificazione entro due anni. che essi avevano evidenziato deducendo che non si era tenuto conto di tale elemento. Inoltre la corte aveva erroneamente qualificato il vincolo come diritto potestativo di retrocessione, laddove invece si trattava di una condizione risolutiva, essendo stata l'efficacia del contratto subordinata ad un evento futuro ed incerto, con relativa automaticità del ritrasferimento dell'immobile in difetto di attività edilizia nel termine stabilito. La corte di rinvio aveva inoltre erroneamente ritenuto che il Comune aveva rinunciato a tale diritto per non averne fatto menzione nel provvedimento di diniego della concessione edilizia, laddove invece la giurisprudenza ritiene che occorrano comportamenti univoci e concludenti ai fini della rinuncia tacita, e che comunque gli appellanti avrebbero acquistato la proprietà del terreno per decorrenza dell'usucapione ventennale. Nel fare tale affermazione la corte non aveva però tenuto conto che in tal caso gli appellanti non avrebbero potuto vantare nessuno ius ad aedificandum fino al decorso del termine per l'usucapione, e 634 1999 PA e AV LA e De GE 1 dienza del 30 novembre 2000, Presidente Garofalo, relatore Riggio. 7 quindi non avrebbero subito danno alcuno, e che il terreno in questione aveva natura demaniale. Il motivo non è fondato. La possibilità per il comune di conseguire la restituzione del terreno acquistato dalla LA e dai De GE - indipendentemente dalla questione se trattavasi di un diritto potestativo riservato al venditore o di una condizione risolutiva stabilita contrattualmente correttamente è stata ritenuta dalla corte di rinvio irrilevante ai fini della determinazione del valore del terreno, posto che il Comune non se ne è avvalso, ed ha dimostrato con fatti concludenti di non volersene avvalere, allorchè, nel 1981, esaminata la richiesta di licenza edilizia avanzata dagli attuali controricorrenti. la respinse solo in quanto il lotto di terreno su cui sarebbe dovuta sorgere la costruzione risultava già parzialmente occupato dall'edificio del PA. senza nulla rilevare in ordine alla tardività dell'iniziativa, e senza fare valere il proprio diritto alla restituzione del lotto.. Quanto poi al riferimento al decorso del termine ventennale per l'usucapione del terreno in questione da parte degli eredi del PA, trattasi di una argomentazione aggiuntiva usata dalla corte di merito per evidenziare che la rinunzia al proprio diritto di retrocessione da parte del Comune, già manifestata tacitamente con il provvedimento di reiezione della richiesta di licenza edilizia, era ormai divenuto definitiva. Il che non significa certamente che gli attuali controricorrenti non potessero vantare già prima del compimento del ventennio dall'acquisto del terreno il diritto di edificazione. Con il successivo motivo viene denunciata l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, per avere la corte di rinvio disatteso le 634 1999 PA e AV LA e De GE Idienza del 30 novembre 2000. Presidente Garofalo, relatore Riggio. 8 censure mosse alla relazione del c.t.u. ritenendole prive dei necessari riscontri documentali. sia in relazione alla previsione di piano relativa a singole case con giardino, sia in relazione all'indice di edificabilità del nuovo P.R.G. Secondo i ricorrenti la corte si sarebbe limitata ad affermare che i calcoli effettuati dal c.t.u. partivano dal concreto presupposto del raffronto tra la cubatura edificabile con il vecchio P. di F. e quella edificabile con il nuovo P.R.G., senza analizzare quale fosse effettivamente la tipologia edificabile con le due distinte normative, e senza considerare che mentre l'atto di acquisto del terreno era relativo alla costruzione di una casa per civile abitazione. la concessione edilizia a suo tempo richiesta dal De GE e rigettata dal Comune anche per questa ragione, era relativa ad una palazzina. Inoltre la corte non aveva rilevato che l'indice di edificabilità era stato erroneamente ritenuto dal c.t.u. pari a 0.3 mc/mq. laddove il P.R.G. lo prevedeva in 0.4 mc/mq., benché tale discrepanza fosse stata specificamente evidenziata, e si era limitata ad asserire in proposito che l'indice indicato dagli appellanti era presumibilmente l'indice di copertura. Anche questo motivo deve essere rigettato. I ricorrenti muovono infatti una serie di contestazioni alla valutazione delle risultanze processuali operata dalla corte di merito, costituenti censure in fatto. In particolare censurano l'interpretazione di tali elementi - che tuttavia i giudici di rinvio hanno motivato in maniera esauriente e priva di contraddizioni od illogicità prospettando interpretazioni alternative che a loro giudizio sarebbero state più adeguate e rispondenti alla realtà. Senonché. non è questa la funzione riservata alla Corte di Cassazione, alla quale non compete un riesame dei fatti posti a fondamento delle decisioni prese dai giudici del merito, ma solo un 634 1999 PA e AV LA e De GE Udienza del 30 novembre 2000. Presidente Garofalo: relatore Riggio. 9 giudizio sulle sentenze che le vengono sottoposte per un controllo della loro legittimità. I ricorrenti lamentano poi, con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 752 e 2055 c.c. e la contraddittoria ed insufficiente motivazione della sentenza, per avere la corte di rinvio ritenuto che il danno quantificato in £. 53.000.000 atteneva esclusivamente al deprezzamento subito dal terreno a causa della più restrittiva normativa urbanistica, disattendendo la statuizione della Suprema Corte circa la necessità di emendare l'impugnata sentenza nella parte in cui aveva condannato in solido gli attuali ricorrenti, in violazione del principio secondo cui il debito tra gli eredi si ripartisce pro quota. In proposito i ricorrenti contestano l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui il danno liquidato dal c.t.u. atteneva al deprezzamento determinato dalla normativa urbanistica più restrittiva, sopravvenuta solo dopo la morte del dante causa degli appellati, poiché il c.t.u. aveva fatto decorrere il danno dal 1981. mentre IO PA era deceduto il 24 dicembre 1984. per cui almeno il debito risarcitorio maturato prima della sua morte avrebbe dovuto essere ripartito pro quota tra i coeredi. Il motivo è in buona parte fondato. La sentenza impugnata ha infatti accertato. con argomentazioni condivisibili, che il danno, valutato in £. 53.000.000 ai valori del 1989, era stato dal c.t.u. attribuito interamente al deprezzamento subito dal terreno in questione a seguito della entrata in vigore della più restrittiva normativa urbanistica, che la corte di rinvio, pur senza precisarne la data. ha affermato essere sopravvenuta quando già era deceduto IO PA. 634 1999 PA e AV LA e De GE Udienza del 30 novembre 2000. Presidente Garofalo: relatore Riggio. 10 Orbene, le contestazioni dei ricorrenti in ordine alla natura del danno preso in considerazione dal consulente per calcolare l'ammontare del risarcimento sono troppo generiche per potere essere accolte, risolvendosi nella pura e semplice negazione della contraria affermazione fatta dalla corte di appello. Per quanto riguarda invece la natura ereditaria del debito. le argomentazioni di parte ricorrente risultano fondate perché, indipendentemente dalla data esatta di entrata in vigore della nuova normativa, più restrittiva rispetto a quella precedente, il momento determinante del danno subito dai LA / De GE è stato evidentemente quello in cui si sono visto respingere la richiesta di concessione della licenza per la costruzione del loro fabbricato, a causa della diminuita estensione del loro lotto di terreno determinata dalla parziale occupazione dello stesso ad opera di IO PA, all'epoca ancora in vita, e della conseguente impossibilità di ottenere la restituzione del terreno occupato nel breve lasso di tempo intercorso prima del mutamento della locale normativa in materia di costruzioni. Che poi gli eredi di IO PA non abbiano provveduto spontaneamente alla demolizione della parte di fabbricato costruito dal de cuius sconfinando nel fondo degli attori non è rilevante ai fini della attribuzione della responsabilità del danno, non avendo i LA / De GE dimostrato, e neppure soltanto allegato, che gli eredi del predetto PA avrebbero potuto evitarlo procedendo alla demolizione del proprio fabbricato prima dell'entrata in vigore delle norme più restrittive in materia di edificazione. Dal che consegue che, dovendo gli attuali ricorrenti rispondere del danno in questione iure hereditatis, la condanna nei loro confronti non poteva essere emessa in via solidale, ma pro quota, ai sensi dell'art. 752 c.c. 634. 1999 PA e AV LA e De GE 1 'dienza del 30 novembre 2000. Presidente Garofalo: relatore Riggio. 11 Infine i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 394 terzo comma c.p.c., per avere la corte di rinvio liquidato agli appellanti la somma di £. 14.310.000 a titolo di rivalutazione monetaria, benché il disposto dell'art. 345 preveda che. per potere liquidare in grado di appello interessi. frutti ed accessori è necessaria una specifica domanda, che nel caso di specie non era stata proposta, né avrebbe potuto essere formulata in sede di rinvio. Inoltre, avendo i ricorrenti già provveduto, alla data della sentenza di rinvio, al saldo di quanto dovuto nei confronti degli avversari. nessuna somma ulteriore avrebbe potuto essere liquidata. motivo non può trovare accoglimento. Infatti la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio e pure in grado d'appello - sebbene non 4 7 1 specificamente richiesti - in quanto essi devono ritenersi compresi nell'originario petitum della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi (vedi Cass. Sez. III. 2 dicembre 1998, n. 12234). Per quanto riguarda poi la dedotta circostanza dell'avere gli attuali ricorrenti già provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto già prima che venisse pronunciata la sentenza di rinvio, la stessa non può essere controllata in questa sede. Solo in sede di esecuzione della sentenza i ricorrenti potranno fare valere quei fatti eventualmente utili al calcolo di quanto da loro effettivamente dovuto. In definitiva, deve essere accolto solo il terzo motivo di ricorso e quindi la sentenza impugnata va cassata in relazione a tale motivo. Peraltro, non essendo 634 1999 PA e AV LA e De GE Udienza del 30 novembre 2000. Presidente Garofalo: relatore Riggio. 12 necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa, senza necessità di rinvio ad altro giudice di merito. può essere decisa nel merito sul punto cassato, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. Per quanto riguarda le spese del presente giudizio, ricorrono giusti motivi per compensarle interamente tra le parti, mentre va tenuto fermo il governo delle spese dei precedenti gradi e fasi stabilito nella sentenza impugnata.
P. Q. M.
80000 accoglie il terzo motivo del ricorso e rigetta gli altri. Cassa senza rinvio 330000 l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito sul AUST 427, 11 punto. dichiara che il debito a titolo di risarcimento dei danni a carico di 4867 3 805T 500 PA IO fa carico ai di lui eredi in ragione delle rispettive quote 46,46 ereditarie. fermo restando il governo delle spese come disposto nella sentenza impugnata. Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2000. llop Verggio est, баташо Стало тако мек IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri CORTE SUPREMA CASSAZIONE A presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 28 FEB, 2001 1.4.2011 Rome delle Entrate di Roma 2 il LEAF CH IL CANC serie 4 al n. 19173 versate € 176.43 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 634 1999 PA e AV LA e De GE Udienza del 30 novembre 2000. Presidente Garofalo: relatore Riggio.