Sentenza 9 novembre 2005
Massime • 1
Il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha facoltà di nominare un proprio sostituto, la cui attività, in ragione del rango costituzionale del diritto di difesa, non è dalla legge limitata al compimento di specifici atti, ed in particolare agli atti di investigazione difensiva a cui fa espresso riferimento l'art. 101 del d.P.R. n. 115 del 2002, che invero non fa che estendere un preesistente diritto del difensore con riguardo a nuovi specifici compiti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/11/2005, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 09/11/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 1879
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 015429/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di PALERMO;
nei confronti di:
CANGEMI ELIO;
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 19/12/2003 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CONSOLO Santi, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza con la quale la medesima Corte territoriale ha, in data 19/12/2003, rigettato l'opposizione proposta dal medesimo P.G. contro il decreto di liquidazione dei compensi professionali dovuti all'avv. Cangemi Elio per l'attività defensionale prestata in favore di NT RA, imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 101 e 102, limitatamente alla parte in cui il giudice dell'opposizione ha confermato la liquidazione all'avv. Cangemi Elio dell'importo relativo alla partecipazione all'udienza di discussione nella quale il predetto difensore risulta, invece, essere stato sostituito per delega dall'avv. Mauro Cangemi, sostenendo che le citate norme ammettano la sostituzione processuale per il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato solo nel caso il sostituto sia delegato a svolgere attività investigativa difensiva, e che, peraltro, l'affermata estensione della liquidazione del compenso anche al caso di delega al sostituto al fine di svolgere il mandato difensivo in sede dibattimentale si porrebbe in insanabile contrasto con la prescrizione contenuta nel D.P.R. n. 115, art. 80, la quale limita la possibilità del patrocinio dei non abbienti solo ai difensori iscritti in apposito albo dei professionisti. Il ricorso è infondato.
È d'uopo premettere che il difensore di fiducia avv. Elio Cangemi è stato sostituito soltanto all'udienza di discussione dall'avv. Mauro Cangemi, il quale è risultato regolarmente iscritto nell'elenco dei difensori disponibili per la nomina di imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato predisposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani.
A parere di questo Collegio non è condivisibile la tesi sostenuta dal P.G. ricorrente, secondo il quale sarebbe illegittima la liquidazione del compenso attinente alla partecipazione all'udienza di discussione nella quale il difensore era stato sostituito per delega da altro professionista, per la ragione che la sostituzione processuale è ammessa dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 101 e 102, esclusivamente per l'attività connessa alle investigazioni difensive.
Invero, la vigente normativa sul patrocinio a spese dello Stato non esclude la possibilità di applicazione dell'art. 102 c.p.p. che disciplina l'istituto della sostituzione processuale, legittimando il difensore di fiducia e quello di ufficio a nominare un sostituto per lo svolgimento delle attività connesse all'espletamento del mandato difensivo, senza limitazione alcuna al compimento di specifici atti e senza esclusione di sorta, con riguardo alle attività finalizzate a garantire il diritto di difesa all'imputato, ancorché quest'ultimo sia stato, quale non abbiente, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Non sembra corretto, quindi, sostenere che la sostituzione processuale del difensore sia, nell'ipotesi di ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato, sottoposta alla limitazione, espressamente prevista dal D.P.R. n. 115, art. 101, della inerenza alla sola attività di investigazione difensiva, per la ragione che, il principio generale della sostituzione processuale del difensore affermato dall'art. 102 c.p.p., proprio per il rango costituzionale del diritto inviolabile alla difesa, non può essere compresso neppure nell'ipotesi prevista dalla sopra citata norma relativa al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti. Quest'ultima norma, della quale il P.G. ricorrente ha denunciato la violazione, pertanto, trova la sua ratio, non già nella irrazionale (ingiustificabile, per la evidente contrapposizione con il principio costituzionale di uguaglianza) limitazione in peius al potere in via generale riconosciuto al difensore di far ricorso alla sostituzione processuale per ogni attività inerente al mandato difensivo, bensì nell'esigenza di integrare le disposizioni processuali esistenti con quelle introdotte di recente in tema di investigazioni difensive: in altri termini, nella estensione dei diritti già riconosciuti al difensore con riguardo ai nuovi e specifici compiti che il difensore ha facoltà di espletare nel ramo delle investigazioni difensive. La designazione di un sostituto processuale ex art. 102 c.p.p., del resto, fa restare immutato il rapporto difensivo con il difensore originariamente nominato e relega nella sfera interprivata la distribuzione del compenso per l'attività svolta dal sostituto. Ovviamente, occorre evitare che attraverso il meccanismo della delega si giunga ad una radicale sostituzione del difensore sostituito e, soprattutto, che il difensore sostituto sia privo dei requisiti richiesti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 80, per il difensore nominato.
Nel caso di specie, documentata dalla parte e verificata dal giudice di merito la regolarità dell'avvenuta sostituzione anche sotto il profilo dell'iscrizione del sostituto nell'albo speciale, coerente con la suesposta interpretazione sistematica delle norme regolanti l'istituto della sostituzione processuale appare la decisione del giudice dell'opposizione di confermare la liquidazione del compenso per l'attività svolta dal difensore sostituto come fosse stata svolta da quello sostituito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2006