Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/11/2005, n. 130
CASS
Sentenza 9 novembre 2005

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Il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha facoltà di nominare un proprio sostituto, la cui attività, in ragione del rango costituzionale del diritto di difesa, non è dalla legge limitata al compimento di specifici atti, ed in particolare agli atti di investigazione difensiva a cui fa espresso riferimento l'art. 101 del d.P.R. n. 115 del 2002, che invero non fa che estendere un preesistente diritto del difensore con riguardo a nuovi specifici compiti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/11/2005, n. 130
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 130
    Data del deposito : 9 novembre 2005

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