Sentenza 21 giugno 2002
Massime • 1
L'art. 650, primo comma, cod. proc. civ., nel testo fissato dalla sentenza della Corte cost. n. 120 del 1976, il quale ammette l'opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo, quando l'intimato, pur avendo avuto conoscenza del decreto stesso, non abbia potuto rispettare il termine prescritto a causa di fortuito o forza maggiore, non trova applicazione nel caso in cui la stessa inosservanza si sia verificata, per impedimento o colpevole negligenza dell'Ufficiale giudiziario, nel provvedere alla notificazione dell'atto regolarmente consegnatogli prima della scadenza del termine medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/2002, n. 9081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9081 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SRL PATRIMONIALE EREDI RG AT & NA TA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BRENTA 2/A, presso l'avvocato PASQUALE VERGINELLI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
AGRIFACTORING SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA POMPEO MAGNO 3, presso l'avvocato SAVERIO GIANNI, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3737/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 17/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2002 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il resistente, l'Avvocato SAVERIO GIANNI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
In data 24.9.1991 il Presidente del Tribunale di Roma pronunziava decreto ingiuntivo con cui ordinava alla s.p.a. Sitafin, debitrice principale, alla s.r.l. Patrimoniale eredi SO EO e ON OR e ai sigg. NA DO e IA RI, fideiussori, di pagare in favore della s.p.a. Agrifactoring la somma di L. 555.431.879, oltre agli interessi convenzionali ed alle spese del procedimento monitorio.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione la s.r.l. Patrimoniale eredi SO EO e ON OR, eccependo la nullità della rilasciata fideiussione e contestando nel merito l'entità della somma indicata nel decreto opposto.
L'opposizione al decreto ingiuntivo, portante la data 25.10.1991 non veniva notificata in tale data in quanto l'avv. Saverio Gianni, presso il cui studio in via Vallisneri n 3 era stato eletto domicilio dalla s.p.a. Agrifactoring, si era trasferito in via Faà di Bruno n 4.
L'atto di opposizione, la cui omessa notifica veniva annotata sul registro cronologico degli ufficiali giudiziari in data 31.10.1991, veniva quindi ritirato dal procuratore degli opponenti e nuovamente notificato, in data 31.10.1991, ultima data utile indicata sull'atto, al nuovo indirizzo dell'avv. Saverio Gianni. Radicatosi il contraddittorio la s.p.a. Agrifactoring eccepiva la tardività della notifica dell'opposizione e il Tribunale di Roma, con sentenza in data 14.6.1996 dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione.
Avverso tale sentenza proponeva appello la s.r.l. Patrimoniale eredi SO chiedendo in rito dichiararsi ammissibile la proposta opposizione, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., ed in relazione al merito accogliersi le domande proposte in primo grado.
A sostegno del proposto gravame la società appellante adduceva la condotta dell'ufficiale giudiziario che aveva determinato il ritardo nella notificazione dell'atto.
La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 17.12.1998 respingeva l'appello.
Per la cassazione della sentenza della Corte di appello propone ricorso, fondato su unico motivo, la s.r.l. Patrimoniale Eredi SO EO e ON OR.
Resiste con controricorso la s.p.a. Agrifactoring. Motivi della decisione
Con l'unico motivo di cassazione, articolato in più censure, la soc. ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 650 c.p.c. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Rileva che la domanda giudiziale deve essere interpretata con riferimento all'effettiva volontà della parte quale emerge non dalle sole conclusioni contenute nell'atto di citazione ma dall'intero atto e che a seguito della pronunzia n 120/1976 della Corte Costituzionale l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è ammissibile anche quando l'opponente, avuto tempestiva conoscenza del decreto, non abbia potuto proporre opposizione nei termini di legge per caso fortuito o forza maggiore.
Alla luce di questi principi consegue che il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere ammissibile la proposta opposizione. Nella specie è risultato infatti che:
a) nel ricorso per ingiunzione il domicilio del ricorrente era stato eletto in via Vallisneri n 3 presso lo studio dell'avv. Saverio Gianni, per cui a tale indirizzo l'opposizione andava notificata, a nulla rilevando l'apposizione di un ulteriore timbro nelle copie notificate del decreto ingiuntivo;
b) l'annotazione e lo scarico relativo alla mancata notifica è stato eseguito dagli UU.GG solo in data 31.10.1991 talché solo da tale data era possibile effettuare la nuova notifica;
c) nella comparsa conclusionale in primo grado gli opponenti hanno richiamato l'art. 650 c.p.c. lasciando così chiaramente intendere di considerare l'atto introduttivo del giudizio di opposizione quale opposizione tardiva.
In base alle esposte argomentazioni chiara emerge la violazione dell'art. 112 c.p.c. avendo i giudici di merito erroneamente ritenuto che la controversia non rientrasse fra le ipotesi di cui all'art. 650 c.p.c., mentre valutando meglio le circostanze del giudizio avrebbero dovuto qualificare l'opposizione come fondata opposizione tardiva dando quindi corso al giudizio di merito.
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Al riguardo si osserva che ai sensi dell'art. 650 c.p.c., così come modificato dalla sentenza n 120/1976 della Corte Costituzionale, l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo può essere effettuata oltre che nell'ipotesi in cui l'ingiunto abbia avuto notizia tardiva del decreto stesso, per le tre ipotesi previste espressamente dalla norma in esame, anche quando pur essendo stata tempestiva la conoscenza dell'ingiunzione, la notifica dell'opposizione sia stata proposta in ritardo, per causa di forza maggiore o caso fortuito. Causa di forza maggiore o caso fortuito che dalla giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione sono stati identificati in "una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere meramente oggettivo avulso dalla volontà umana e causativo dell'evento per forza propria" (Cass. civ. sez. 1^, 12.5.1998 n. 4761; Cass. civ. sez. 1^ 20.11.1996 n. 10170). Nella specie risulta dall'atto di appello che si può esaminare con cognizione piena, essendo stato dedotto un'omessa pronunzia, che la società ricorrente ha incentrato il gravame sul presupposto che l'atto da notificare era stato consegnato all'ufficiale giudiziario tempestivamente, che la notifica non era stata possibile in quanto il domiciliatario della società notificanda aveva cambiato indirizzo e che l'atto era stato restituito al procuratore della soc. ricorrente quando erano ormai scaduti i termini per la notifica dell'opposizione.
Pertanto il ricorso va interamente respinto, come su corretta la motivazione dell'impugnata sentenza, conforme a diritto nel dispositivo, considerato che, nella specie, il ritardo nella notifica dell'atto di opposizione, riconducibile a fatto umano, consistente nella negligenza dell'ufficiale giudiziario, non costituisce causa di forza maggiore o caso fortuito, nei termini su precisati, dai quali non sussistono motivi per discostarsi, e non può quindi giustificare la proposizione dell'opposizione tardiva. (Cass. civ. sez. 2^ 3.8.1990 n. 7830). Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Respinge il ricorso spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 27 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2002