Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/2002, n. 9081
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Sentenza 21 giugno 2002

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L'art. 650, primo comma, cod. proc. civ., nel testo fissato dalla sentenza della Corte cost. n. 120 del 1976, il quale ammette l'opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo, quando l'intimato, pur avendo avuto conoscenza del decreto stesso, non abbia potuto rispettare il termine prescritto a causa di fortuito o forza maggiore, non trova applicazione nel caso in cui la stessa inosservanza si sia verificata, per impedimento o colpevole negligenza dell'Ufficiale giudiziario, nel provvedere alla notificazione dell'atto regolarmente consegnatogli prima della scadenza del termine medesimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/2002, n. 9081
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9081
    Data del deposito : 21 giugno 2002

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