Sentenza 28 marzo 2003
Commentario • 1
- 1. Ispezioni sul lavoro: le mancate risposte sono reato "permanente"Redazione Fiscoetasse.Com · https://www.fiscoetasse.com/ · 11 luglio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2003, n. 4687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4687 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
889 'N 84-8-11 99931 V1180 PILE TIN ENTS IV OLUNI O VSSVLYSIS INDO VO 3 'OLLSIDERA ICOTTON IN VISOKWI VA JUNISI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto conversione SEZIONE TERZA CIVILE contratto colonia Dott. Gaetar04 6-8 7 / 0 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.6579/01 Dott. IO LIMONGELLI Consigliere Consigliere Cron. 10647- Dott. Italo PURCARO FINOCCHIARO Cons. Relatore Rep. Dott. Mario CALABRESE Ud. 19/11/02 Dott. Donato Consigliere ha pronunciato la seguente: SENT ENZA sul ricorso proposto da: AN LE fu IO LO, elettivamente do- miciliato in Roma, via XX Settembre n. 1, presso l'avv. difeso Giovanni Pesce (studio Ughi-Nunziante), dall'avv. Carlo Caniglia, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AGRICOLA VESUVIO S.r.1., in persona dell'amministratore dott. Giulio Murri, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Supre- ma di Cassazione. difeso dall' avv. Vito Notarnicola, giusta delega in atti;
controricorrente 2245 avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, se- zione specializzata agraria, n. 591/2000 del 16 ottobre 12 dicembre 2000 (R.G. 410/1999). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 novembre 2002 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Vito Notarnicola, per la controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La AGRICOLA VESUVIO s.r.l., proprietaria di un va- sto comprensorio di terreni siti in agro di Mesagne, diviso in piccoli lotti concessi in tempi remoti a CO- lonia a vari conduttori, tra cui AN LE, ha convenuto quest'ultimo in giudizio, innanzi alla sezio- ne specializzata agraria presso il tribunale di Brindi - si, chiedendo fosse dichiarato cessato il rapporto as- sociativo inter partes alla data del 10 novembre 1993 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34, lett. b), 1. 3 maggio 1982, n. 203 con condanna del colono al rilascio del fondo. Costituitosi in giudizio il AN resisteva alle avverse pretese deducendone la infondatezza e svolgen- do, in via riconvenzionale, domanda diretta al ricono- 2 scimento della avvenuta trasformazione dell'originario contratto di colonia in affitto. Svoltasi la istruttoria del caso l'adita sezione, con sentenza non definitiva 9 - 30 giugno 1999, per quanto ancora rilevante al fine del decidere, ha riget- tata la domanda riconvenzionale, dichiarando cessato il rapporto di colonia tra le parti al 10 novembre 1993. Gravata tale pronunzia dal soccombente AN la corte di appello di Lecce, sezione specializzata agra- ria, con sentenza 16 ottobre - 12 dicembre 2000 ha ri- gettato l'appello, compensate tra le parti le spese del grado. Per la cassazione di tale pronunzia, notificata il L 27 dicembre 2000, ha proposto ricorso, affidato a due motivi, con atto 24 febbraio 2001 AN LE. Resiste, con controricorso la AGRICOLA VESUVIO s.r.l. Entrambe le parti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Come accennato in parte espositiva i giudici del merito hanno rigettato la domanda, riconvenzionale, proposta dal AN, diretta a sentir dichiarare la conversione, in affitto, del contratto inter partes. A tale riguardo, in limine, i giudici di appello hanno affermato che non essendo mai stato dimostrato 3 che nella specie sussistevano, in concreto, le caratte- ristiche essenziali di una «azienda pluripoderale»> e, cioè «la presenza di uniche strutture aziendali (quali attrezzature, depositi, cantine, stanze di abitazione, magazzini etc.) utilizzate indistintamente dai conces - sionari» erano irrilevanti, al fine del decidere, i ri- chiami, contenuti negli scritti difensivi di parte ap- pellante, alla disciplina della conversione in affitto quanto alle aziende pluripoderali (art. 32, della 1. 3 maggio 1982, n. 203).
2. Tale statuizione è censurata dal ricorrente con il primo motivo, con il quale si deduce, appunto «vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 32 1. n.203 del 1982 e dell'artt. 1, 1. 14 febbraio 1990, n. 29 (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.)». Si afferma, infatti, che la lettura fornita dalla corte di appello della norma in esame è del tutto erra- ta, estranea alla lettera e allo spirito della stessa e evidentemente, a fattispecie contrattualiriferita, certamente non identificabili con quelle della colonia. L'art. 32 sopra ricordato, infatti, si assume, fa esclusivo riferimento all'ipotesi in cui il podere o il fondo faccia parte di un complesso costituito da più poderi o fondi e non, certamente, di azienda fornita di attrezzature e quant'altro, che costituisce caratteri- stica riferita ad aziende mezzadrili, non certo coloni- che, come sarebbe confermato dal successivo art. 33, che prevede distintamente l'ipotesi di aziende plu- ripoderali, nonché quella di unica azienda o proprietà fondiaria divise in più appezzamenti di terreno ciascu- no dei quali sia oggetto di autonomo contratto.
3. Il motivo non coglie nel segno. In tema di conversione in affitto dei contratti as- sociativi, l'art. 32, 1. 3 maggio 1982, n. 203, sotto il titolo «aziende pluripoderali», prevede che «nel ca- so in cui il podere o il fondo faccia parte di un com- plesso costituito da più poderi o fondi, la conversione ha luogo in favore dei richiedenti, singoli o associa- ti. La richiesta può essere avanzata anche da uno solo c dei coltivatori per il fondo da lui condotto>>> (comma 1}. < Per l'utilizzazione economica e l'eventuale ge- stione degli impianti e delle attrezzature esistenti al - prosegue la servizio dell'intero complesso aziendale essera eup possono stipulate dalle parti, ricordata disposizione - con l'assistenza delle rispettive organizzazioni pro- fessionali a rappresentanza nazionale, apposite conven- zioni»> (comma 2, prima parte). Nell'ipotesi di aziende pluripoderali di cui all'articolo 32 - prosegue l'art. 33, comma 1 e nel S caso in cui un'unica azienda agricola od un'unica pro- prietà fondiaria siano suddivise in più appezzamenti di terreno ciascuno dei quali sia oggetto di un autonomo contratto associativo, qualora la conversione in affit- to di tali contratti sia richiesta da più concessionari . . . » . Pacifico quanto precede è palese - in limine - che nel disegno del legislatore le «aziende pluripoderali»>, menzionate nell'art. 32, si contrappongono nettamente all'unica azienda o all'unica proprietà fondiaria sud- divisa in più appezzamenti di terreno, ciascuno dei quali sia oggetto di autonomo contratto associativo, di cui è parola nel successivo art. 33. La differenza tra le due figure è, chiaramente come evidenziato dai giudici del merito - nella circo- stanza che mentre nel primo caso esistono impianti e attrezzature cioè depositi, cantine, stanze di abita- zione, magazzini etc. comuni>> ai vari «poderi>> о «fondi», «al servizio dell'intero complesso»>, e, quin- di, utilizzati promiscuamente, nel secondo, tali im- pianti fanno difetto o se esistono sono «individuali», in quanto all'esclusivo servizio di ciascun singolo ap- pezzamento di terreno. Irrilevante, al fine di pervenire a una diversa conclusione, è quanto si afferma in ricorso, sia allor- ché si evidenzia che solo in presenza di aziende mezza- drili queste devono essere fornite di attrezzature e quant'altro, sia in merito alla circostanza che 10 stesso art. 32, comma 2, prevederebbe come «eventuale>>> l'esistenza di tali impianti e attrezzature. Quanto al primo aspetto è sufficiente evidenziare che espressamente l'art. 32, comma 1, precisa che «nel caso in cui il podere o il fondo faccia parte . . . >> per cui è palese che è «pluripoderale» non solo il comples- SO di «poderi», ma anche una molteplicità di «fondi»>, per cui nulla si oppone che anche più fondi concessi a colonia costituiscano una «azienda pluripoderale». In secondo luogo le parole con cui si apre il se- condo comma dell'art. 32 («per l'utilizzazione economi- ca e l'eventuale gestione degli impianti e delle at- trezzature esistenti al servizio dell'intero complesso aziendale>>) non possono in alcun modo essere lette nel senso invocato dal ricorrente e cioè, che la presenza di impianti e attrezzature al servizio dell'intero com- plesso aziendale può essere solo eventuale, così come eventuale può essere la utilizzazione o la gestione in comune. Infatti: un complesso di fondi per ipotesi privi di im- pianti e di attrezzature comuni al servizio dei vari appezzamenti, non è una azienda pluripoderale ex art. 32, ma un'unica proprietà fondiaria suddivisa in più appezzamenti ciascuno dei quali è oggetto di autonomo contratto associativo, a norma del successivo art. 33; - nell'applicare la legge non si può ad essa attri- buire altro senso che quello fatto palese dal signifi- cato proprio delle parole secondo la connessione di es- se (art. 12, comma 1, parte prima, preleggi): nella specie l'espressione «per l'utilizzazione economica e l'eventuale gestione degli impianti e delle attrezzatu- re esistenti al servizio dell'intero complesso azienda- le possono essere stipulate apposite convenzioni>>> non ha altro significato che dette convenzioni devono, comunque, disciplinare la utilizzazione economica>>> «degli impianti e delle attrezzature» mentre, in via di ipotesi e eventuale, possono anche dettare disposizioni per la «gestione» di quegli stessi impianti e attrezza- ture. Esattamente concludendo sul punto i giudici del merito hanno affermato che in tanto il giudizio sulla idoneità del fondo per cui è controversia a costituire - ai sensi dell'art. 31 unità produttiva sufficiente - -della 1. 3 maggio 1982, n. 203 poteva doveva essere espresso tenendo presente la complessiva superficie agricola oggetto delle domande di conversione (id est 8 tutti i fondi di proprietà della Agricola Vesuvio s.r.l. in agro di Mesagne) in quanto il colono avesse, previamente, dedotto, e dimostrato, l'esistenza di im- pianti e attrezzature comuni ai vari lotti. Essendo mancata al riguardo qualsiasi prova, cor- rettamente il fondo non è stato qualificato parte di una «azienda pluripoderale»>, con tutte le conseguenze del caso, quanto al rigetto della domanda di accerta- mento della avvenuta conversione.
4. Esclusa l'esistenza, in concreto, di una «azien- da pluripoderale» i giudici del merito, esaminando la domanda svolta in via riconvenzionale dall'attuale ri- corrente e diretta all'accertamento che il contratto di C colonia in essere tra le parti si era trasformato in contratto di affitto a seguito della richiesta di con- versione ex art. 25, della 1. 3 maggio 1982, n. 203, trasmessa dal AN alla parte concedente con racco- mandata 10 maggio 1982 (e ribadita con atto stragiudi- ziale 28 maggio 1983), la hanno rigettata atteso che non risulta provato in causa il requisito dell'unità produttiva idonea richiesto, a fini chiaramente pubbli- cistici, dall'art. 31 della legge n. 203 del 1982. Irrilevante, hanno osservato quei giudici, al fine del decidere si appalesa il parere espresso dall'IPA di Brindisi il 28 marzo 1984, atteso che questo è stato 9 reso con riguardo a fondi di pertinenza di un gruppo di coloni costituitisi nella cooperativa Nuova Agricoltura di cui il AN non ha mai fatto parte. L'appellante, inoltre, evidenzia la sentenza grava- non ha offerto alla Corte, con specifico motivo di ta, gravame, la possibilità di potere verificare, tramite richiesta all'IPA, ovvero mediante consulenza tecnica d'ufficio, se il fondo da lui condotto possa costitui- re, da solo, con riferimento all'epoca della domanda di conversione, una unità produttiva idonea.
5. Tutte tali affermazioni sono censurate dal ri- corrente, sia con il primo motivo, ultima parte, sia con il secondo motivo. Si denunzia, infatti, da parte del ricorrente: X secondo l'art. 33-bis della legge n. 203 del 1982 l'opposizione del concedente alla conversione del con- tratto associativo doveva essere proposta, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla richiesta di conver- sione del concessionario e, pertanto, essendosi la con- cedente opposta alla domanda di conversione unicamente - promosso a distanza di nel corso di questo giudizio tredici anni dall'epoca in cui era stata fatta domanda di conversione è evidente che la domanda di conver- sione non poteva non trovare accoglimento [primo motivo seconda parte]; 10 «violazione e falsa applicazione dell'art. 5, ul- timo comma, della legge n. 29 del 1990»>, secondo cui l'onere della prova dei fatti su cui si basa la opposi- zione alla richiesta di conversione in affitto è a ca- rico del concedente. Poiché, ancora, la legge 12 feb- braio 1990 n. 29 è intitolata modifiche e integrazioni della legge 3 maggio 1982 n. 203 relativa alla conver- sione in affitto dei contratti agrari associativi, deve desumersi che la trasformazione possa sempre avvenire e che il concedente possa far valere la sua opposizione alla conversione, con onere della prova a suo carico, esclusivamente nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 29 della legge n. 203 del 1982 e 2 della leg- 29 del 1990, per cui non essendo quella prevista ge n. dall'art. 31 più contemplata quale causa di esclusione della conversione questa non opera più [secondo motivo prima parte]; - violazione e falsa applicazione dell'art. 61 e 441 c.p.c.; errata, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia», attesa la assurdità della motivazione della sentenza dalla corte di appello di Lecce, laddove si legge che non è stata offerta da- gli appellanti alla Corte con specifico motivo di gra- vame, la possibilità di potere verificare se il fondo da loro condotto potesse costituire da solo, all'epoca 11 della domanda di conversione una unità produttiva ido- nea, tenuto presente che esso ricorrente aveva «chiesto che fosse dichiarata la conversione del contratto di colonia in affitto, ricorrendone nella specie i presup- posti e, quindi, anche quello della unità produttiva idonea» [secondo motivo, seconda parte].
6. Nessuna delle riassunte censure coglie nel se- gno. 6. 1. Quanto, alla decadenza in cui sarebbe incor- ex art. 33-bis, 1. 3 maggio 1982, n. 203 (inserito sa, dall'art. 5, 1. 14 febbraio 1990, n. 29) parte conce- dente per non essersi opposta alla domanda di conver- sione del contratto associativo in affitto «entro no- vanta giorni dalla richiesta del concessionario>>>, e, 0 quindi, entro novanta giorni dal 10 maggio 1982, la de- duzione è manifestamente infondata. Deve ribadirsi, infatti, al riguardo in conformi- tà a costante giurisprudenza di questa Corte regolatri- ce che in tema di conversione in affitto di contratti agrari associativi, l'art. 5, 1. 14 febbraio 1990, n. 29 che ha introdotto l'art. 33 bis 1. 3 maggio 1982 n. 203, in tema di 'decadenza dell'opposizione, non può trovare applicazione con riguardo a situazioni verifi- catesi anteriormente alla data della sua entrata in vi- gore [cioè il quindicesimo giorno successivo al 22 feb- 12 braio 1990, data di pubblicazione della legge n. 29 del 1990 sulla Gazzetta Ufficiale] (in termini, ad esempio, Cass. 19 agosto 1997, n. 7703). La applicazione retroattiva della legge nuova - in- fatti non può spingersi sino al punto di sanzionare la perdita di un diritto ° di un'azione per effetto dell'inutile decorso di un termine introdotto dalla legge stessa e già spirato prima della sua entrata in vigore, poiché in questo caso è impossibile, ovviamen- te, attribuire al silenzio od alla inerzia di una delle parti il valore di acquiescenza, di adesione o di con- senso alla iniziativa della altra parte od al fatto al- trui, pur in difetto di una norma, già in atto, che di र quel silenzio e di quella inerzia disciplini le conse- guenze giuridiche. In tema di successione nel tempo di norme la irre- troattività di quella successiva che ponga, ex novo, una sanzione di decadenza (destinata ad operare nel- l'ambito di un rapporto insorto sotto l'imperio della precedente disciplina e protraentesi ulteriormente), infatti, corrisponde alla insopprimibile esigenza che ogni soggetto possa valutare le conseguenze dei propri comportamenti, attivi od omissivi, in base alla legge (regola di condotta) nel corso della cui vigenza essi 13 debbono essere compiuti (cfr., Cass. 7 giugno 1991, n. 6509, specie in motivazione). Pacifico quanto precede e non controverso, in linea di fatto, che il silenzio serbato dalla parte conceden- te, a fronte della richiesta di conversione proposta dal AN è anteriore di circa otto anni alla data di entrata in vigore della legge n. 29 del 1990 è palese come sopra anticipato - la inapplicabilità dell'art. 33 bis 1. n. 203 del 1982 alla presente controversia. 6. 2. In ordine alle censure sviluppate con il se- condo motivo di ricorso, prima parte, queste come SO- pra evidenziato si articolano in due profili. Si assume, infatti, da un lato, che i giudici del merito non potevano ritenere il fondo condotto da esso concludente unità produttiva insufficiente a norma dell'art. 31, 1. 3 maggio 1982, n. 203, atteso che tale disposizione è stata abrogata dalla legge sopravvenuta ei in particolare, per effetto della 1. 14 febbraio - comunque in appli- 1990, n. 29, e, dall'altro, che cazione dell'art. 5, legge n. 29 del 1990 era onere di controparte dimostrare una tale circostanza e non di esso AN dare la prova della idoneità del fondo. Entrambe tali prospettazioni sono infondate. 6. 2. 1. Quanto, in primis, alla invocata «abroga- zione» dell'art. 31, 1. 3 maggio 1982, n. 203 per ef- 14 fetto della norma sopravvenuta di cui alla 1. 14 feb- braio 1990, n. 29, la stessa non sussiste, alla luce delle considerazioni che seguono. Ai sensi dell'art. 15 preleggi c.c., le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti, о perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore. Pacifico quanto precede, e non controverso che nel- la specie fa difetto una abrogazione espressa dell'art. 31, 1. n. 203 del 1982, deve escludersi contrariamen- te a quanto si invoca da parte del ricorrente che nella specie sussista una abrogazione tacita per incom- patibilità tra le nuove disposizioni e le preesistenti. Giusta quanto assolutamente pacifico in giurispru- denza, in particolare si verifica l'incompatibilità prevista dall'art. 15 preleggi solo quando fra le leggi considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dall'applicazione ed osservanza della nuova legge deri- va necessariamente la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra (Cass. 10 agosto 1998, n. 7840; Cass. 18 febbraio 1995, n. 1760; Trib. sup. acque, 14 dicembre 1994 n. 70) o quando, indipendentemente dalla incompa- 15 tibilità, regolando la nuova legge l'intera materia di- sciplinata da quella anteriore, l'abrogazione operi esclusivamente per la volontà novativa del legislatore (C. conti, sez. contr., 27 luglio 1994 n. 53). Nella specie è palese, da un lato, che non sussiste alcuna impossibilità di contemporanea applicazione del- le varie disposizioni [specie tenuto presente che le stesse, come meglio si vedrà in prosieguo, disciplinano evenienze totalmente diverse], dall'altro, che non emerge in alcun modo la volontà novativa del legislato- re, atteso che questi, lungi dal volere disciplinare, ' con la legge n. 29 del 1990, ex novo, l'intera materia della conversione in affitto dei contratti associativi, si è limitato a modeste rettifiche (conseguenti, essen- zialmente, alla pronunziata illegittimità costituziona- le di alcune disposizioni della legge n. 203 del 1982, per effetto della sentenza 7 maggio 1984, n. 138 della Corte costituzionale). Anche a prescindere da quanto precede, infine, non può tacersi che l'art. 8 della legge 14 febbraio 1990, n. 29 ha mantenuto, espressamente, «fermo» «quanto sta- bilito dell'art. 34 della legge 3 maggio 1982, n. 203 che, a sua volta, espressamente, nel disciplinare la durata dei contratti associativi non convertiti, men- ziona anche i contratti nei quali la richiesta del con- 16 cessionario non può avere luogo «in presenza della cau- sa impeditiva prevista dall'art. 31» per cui è evidente che l'art. 31 è ancora in vigore. 6. 2. 2. In ordine al secondo profilo di censura sviluppato con il secondo motivo, prima parte, si Os- serva che l'art. 5, comma 2, 1. n. 29 del 1990 prevede, testualmente «l'onere della prova dei fatti su cui si basa l'opposizione [alla domanda di conversione in af- fitto dei contratti associativi] è a carico del conce- dente». Tanto premesso si osserva che nel nostro ordinamen- to vige la regola, generalissima, in forza della quale «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve prova- re i fatti che ne costituiscono il fondamento»>> (art. 2697, comma 1, c.c.). Certo quanto sopra e non controverso che l'art. 5, comma 2, 1. n. 29 del 1990 costituisce una «eccezione>>> alla detta regola generale, e, infatti, nel giudizio volto all'accertamento se un certo contratto agrario si è convertito ° meno da associativo in affitto non prevede che sia l'attore a dovere dimostrare la fondatezza dei proprio assunti, ma che è onere del con- venuto, che si oppone all'accoglimento della domanda, dimostrare la ricorrenza di circostanze ostative all' accoglimento della avversa pretesa, è palese che si è a 17 fronte a una norma «eccezionale» ai sensi dell'art. 14 preleggi e, pertanto, di stretta interpretazione. Deriva, da quanto precede, che la disposizione de qua non può trovare applicazione se non nelle ipotesi di opposizione del concedente»> alla conversione del contratto associativo in affitto, e, quindi, nelle sole ipotesi previste dall'art. 29 1. 3 maggio 1982, n. 203 (intitolato, appunto, «casi di esclusione della conver- sione»), nonché dall'art. 2, 1. 14 febbraio 1990, n. 29 (intitolato, «ulteriore caso di esclusione della con- versione»). In tutte le altre ipotesi non può che trovare ap- plicazione la regola generale ed è, pertanto, onere di colui che richiede la conversione in affitto del con- tratto associativo dimostrare che sussistano tutte le condizioni costitutive della pretesa, tra cui, oltre alla dimostrazione che era in corso, alla data di en- trata in vigore della legge n. 203 del 1982, tra le parti, un contratto associativo suscettibile di conver- sione a norma dell'art. 25 della ricordata legge, anche l'ulteriore requisito del fondo che deve costituire una unità produttiva sufficiente. 6. 3. Con il secondo motivo, seconda parte - come sopra anticipato si - censura la sentenza gravata per avere affermato che «l'appellante non ha offerto alla 18 Corte, con specifico motivo di gravame, la possibilità di poter verificare, tramite richiesta all'I. P.A., OV- vero mediante consulenza tecnica d'ufficio se il fondo da lui condotto potesse costituire, da solo, all'epoca della domanda di conversione una unità produttiva ido- nea». Si osserva, infatti, che «non si vede in cosa do- ..vesse consistere lo specifico motivo di gravame at- teso che il ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata la conversione del contratto di colonia in atti, ricor- rendone nella specie i presupposti (quindi anche quello della unità produttiva idonea) >> e che «già dalla con- T sultazione degli atti, il giudice del gravame (il cui collegio è arricchito dalla presenza di n. 2 esperti in materia agraria) avrebbe potuto constatare come nella specie ricorresse anche il presupposto della unità pro- duttiva idonea, vista la elevata estensione del fondo e la natura delle coltivazioni...». Il rilievo non coglie nel segno. In conformità a una giurisprudenza assolutamente pacifica, che costituisce, al momento «diritto vivente>> presso questa Corte Suprema di Cassazione e dalla quale senza alcuna motivazione totalmente prescinde parte ri- corrente, deve ribadirsi, in particolare, che anche se la sentenza di primo grado sia stata impugnata in toto, 19 ai fini dell'ammissibilità del gravame, occorre una specifica indicazione dei motivi del gravame, in quanto finalità dell'appello non contrariamente a quanto quella di provocare unsuppone l'attuale ricorrente novum judicium, bensi quella unicamente di devolvere al giudice superiore il controllo degli errori nei quali l'appellante assume di essere incorso il precedente or- gano giudicante (Cass., 29 maggio 1999, n. 5250). L'appello privo di motivi, perché consistente nella semplice richiesta di riforma della sentenza impugnata น senza specificazioni o indicazioni di alcuna specie in altri termini - non determina l'integrale devoluzio- ne della controversia al giudice del gravame;
non con- sentendo neppure di individuare l'ambito del riesame richiesto, oltre il quale operano la decadenza di cui all'art. 346 c.p.c. e la formazione del giudicato ex art. 329 stesso codice (Cass., 19 gennaio 1999, n. 464). - alla parte voliti- Nell'atto d'appello pertanto va deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è suffi- ciente che l'atto d'appello consenta di individuare le 2 020 statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì ne- cessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare peraltro con la moti- vazione della sentenza impugnata (Cass., 24 marzo 2000, n. 3539). È evidente concludendo sul punto che l'attuale ricorrente, al fine di ottenere una pronunzia, da parte del giudice di secondo grado, che dichiarasse, previ tutti gli accertamenti del caso, la avvenuta conversio- ne in affitto del contratto associativo inter partes, non poteva limitarsi ad affermare apoditticamente che la propria pretesa era fondata e che [pertanto] ricor- revano tutti i presupposti di legge e, quindi, anche quello della unità produttiva idonea. Parte appellante, infatti, doveva censurare la sen- tenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso la detta idoneità, indicando espressamente [e non per implicitol quali erano gli elementi di fatto, ricavabi- li dagli atti e comunque emergenti in causa, che ove correttamente valutati dimostravano la esattezza dei propri assunti, quanto alla idoneità del fondo condotto a colonia da esso AN a costituire una unità pro- duttiva tale da consentire la formazione di una impresa 21 agricola valida sotto il profilo tecnico ed economico con riferimento alla produzione annuale media, detratte le spese di coltivazione ed escluse quelle di manodope- ra (cfr. Cass., sez. un., 29 gennaio 2000, n. 16). 6. 4. Sempre con il secondo motivo, ultima parte, il ricorrente lamenta, infine, la mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio, diretta ad accertare la «idoneità»>, del fondo da lui condotto, ai sensi dell'art. 31 della 1. 3 maggio 1982, n. 203. La deduzione è manifestamente infondata. Sotto diversi, concorrenti profili. F In primo luogo deve ribadirsi che, disporre, 0 me- consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere di- no, screzionale del giudice del merito, il cui esercizio in un senso o nell'altro è insindacabile in sede di legit- timità (cfr. Cass. 8 marzo 2001 n. 3371). In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede si Osserva che la consulenza tecnica, essendo finalizzata alla valutazione di fatti già dimostrati, non può costituire mezzo di prova o di ricerca di fatti che le parti debbono provare, fermo il presupposto che il giudice, nell'esercizio del suo potere discreziona- le, può disporla in ogni momento se necessita di chia- rimenti о di valutazioni tecniche degli elementi già acquisiti (Trib. sup.re acque, 4 luglio 1996 n. 55) 22 La consulenza tecnica d'ufficio in altri termini si traduce in un esame dei dati specialistici in at- ti, in modo da servire a lumeggiare la questione dibat- tuta affinché il giudice possa trarne elementi chiari- ficatori ai fini della sua decisione (Cass. 15 settem- bre 1997 n. 9175. Sempre nel senso che la finalità pro- pria della consulenza tecnica d'ufficio è quella di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi ac- quisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, Cass. 16 marzo 1996 n. 2205). Deriva, da quanto sopra, che la consulenza tecnica d'ufficio: - non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte ten- da con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'in- dagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti circostanze non provati (Cass. 16 marzo 1996 n. 2205); - non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al giudice di merito lo stabilire se essa è necessaria o opportuna, fermo restando l'onere probatorio delle parti, e la relativa valutazione, se adeguatamente mo- tivata in relazione al punto di merito da decidere, non 23 può essere sindacata in sede di legittimità (Cass. 3 aprile 1998 n. 3423); legittimamente non è disposta dal giudice se richiesta per compiere un'indagine esplorativa sul- l'esistenza di circostanze, il cui onere di allegazione è invece a carico delle parti (Cass. 15 gennaio 1997 n. 342). Certo quanto precede è palese che esattamente giudici del merito non hanno dato ingresso alla richie- sta consulenza tecnica atteso che la stessa non può es- sere -ammessa tutte le volte in cui come nella specie è sollecitata da una delle parti al solo scopo di colmare le carenze delle proprie istanze istruttorie.
7. Risultato totalmente infondato il proposto ri- corso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giu- dizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate in € 15,00%, € 1000,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- terza sezione civile della Corte di Cassazione, il la giorno 19 novembre 2002. 24 3 . 3 5 N - - 3 8 7 1 1 G E G E L A L L E D il Consigliere relatore est. D R I O I T T O S I E E S A L D I N L ' 1 T R . A 0 uifers the I G O S T S , A R , E R D O I A T E S N G S A P S E A I D S P O T A M A D S E T I E N E B O L L O , D I il Presidente Gaññana Fiduccion CANCELLERIA Oggi 28 MAR. 2003 DEPOSITATO IL CANCELLIERE C1 IN IL CANCELLIERE C1 Innocence Battista Innocent? Battista 25