Sentenza 10 maggio 2017
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, gli atti formati unilateralmente dalla polizia giudiziaria, tra i quali la comunicazione della notizia di reato, o dal pubblico ministero, riproducono, seppure nella dimensione cartolare, una prova dichiarativa e devono essere valutati sulla base dei parametri che regolano l'apprezzamento di tale prova, ove compatibili. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la motivazione della Corte territoriale che aveva valutato, da un lato, pienamente utilizzabile la ricostruzione dei fatti contenuta nella comunicazione della notizia di reato, in quanto riproducente la testimonianza qualificata dell'ufficiale di polizia giudiziaria, e, dall'altro, inutilizzabili le dichiarazioni rese dagli imputati alla polizia giudiziaria e riprodotte in un verbale di sequestro, poiché ritenute prive del requisito della spontaneità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2017, n. 28960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28960 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2017 |
Testo completo
28 9 60-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 10/05/2017 - Presidente - Sent. n. sez. 1351 GIOVANNI DIOTALLEVI UGO DE CRESCIENZO REGISTRO GENERALE GEPPINO RAGO N.39079/2016 GIUSEPPE COSCIONI -Rel. Consigliere - SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CA IS nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 31/05/2016 della CORTE APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Massimo Galli che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso E RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Cagliari confermava la condanna degli imputati alla pena di mesi 10 giorni 20 di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di concorso nella ricettazione di rame provento di furto.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore de_gli imputati NC SI e SI RO che, con due ricorsi distinti ma omogenei deduceva:
2.1. vizio di legge: la sentenza impugnata avrebbe dato ingiustificata rilevanza al contenuto della "comunicazione della notizia di reato", dove si rappresentava che "tutti gli imputati erano impegnati nella pulizia del rame ricettato, rispetto al verbale di sequestro dal quale, invece, emergerebbe che solo il NC IE ed il NC IO avrebbero ammesso di essere impegnati nella pulizia del rame;
il verbale di sequestro avrebbe una maggiore efficacia dimostrativa rispetto alla "comunicazione della notizia di reato", che conterrebbe una rappresentazione imprecisa, valutativa e non descrittiva, delle emergenze procedimentali;
2.2. vizio di legge: mancherebbe la dimostrazione degli elementi costitutivi del reato contestato e, segnatamente, la prova dell'elemento psicologico;
non sarebbe stata provata la consapevolezza in capo ai ricorrenti che il rame fosse di provenienza illecita;
inoltre si deduceva che la presa di coscienza della illecita provenienza delle cose trafugate in momento successivo alla ricezione avrebbe per omessa denuncia di cose di potuto, al più, integrare la responsabilità provenienza sospetta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1.Il collegio rileva come la scelta di accedere al rito abbreviato, ovvero un rito premiale a prova contratta rappresenta un diritto personalissimo dell'imputato. Chi lo esercita rinuncia allo sviluppo dibattimentale del processo ovvero alla fase deputata al pieno sviluppo del diritto al contraddittorio e sceglie di essere giudicato sulla base degli atti raccolti durante la fase investigativa, che hanno pari dignità probatoria e sono tutti egualmente sottoposti all'apprezzamento del giudice di merito, che li valuta nel rispetto delle regole di valutazione indicate dagli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. Tale volontaria rinuncia alle garanzie del contraddittorio è incompatibile con la proposizione di doglianze finalizzate a contestare la violazione del diritto di difesa che è 2 fisiologicamente compresso dal fatto che l'imputato ha volontariamente assegnato dignità probatoria agli atti formati unilateralmente dalla polizia Lelle giudiziaria (tra i quali appunto la comunicazione notizia di reato) e dal pubblico ministero.
1.2. Tanto premesso, il collegio ritiene che i criteri di valutazione degli atti formati unilateralmente dalla polizia giudiziaria e del pubblico ministero ripetono quelli delle prove assunte in contraddittorio, con estensione, ad esempio, della regola di valutazione prevista dall'art. 192 cod. proc. pen. sia all'apprezzamento dei compendi di natura indiziaria, sia in relazione alla capacità dimostrativa delle dichiarazioni dei chiamanti in correità. Pertanto gli atti che rappresentand seppur nella dimensione cartolare importano nel processo una prova dichiarativa devono essere valutati con i parametri valutativi che governano l'apprezzamento di tale prova, ove compatibili. di Le relazioni di servizio e le comunicazioni notizie di reato sono degli elaboratori cartacei che, seppure nella dimensione cartolare, riproducono la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria, la cui capacità dimostrativa deve essere valutata come una prova dichiarativa qualificata (in quanto proveniente da un ufficiale di polizia giudiziaria), con il limite della inapplicabilità dell'art. 195 comma 4 cod. pro. pen., reso inoperativo dalla volontaria scelta dell'imputato di accedere al rito a prova contratta.
1.3. Nel caso di specie, la Corte di territoriale effettuava una valutazione complessiva delle emergenze disponibili rilevando, da un lato, che le dichiarazioni contenute nel verbale di sequestro non erano "spontanee", e pertanto inutilizzabili, e, dall'altro, che la Comunicazione della notizia di reato aveva offerto una ricostruzione compiuta del controllo, evidenziando come tutti gli imputati fossero impegnati nell'attività di spellatura dei cavi di rame. Si tratta di una motivazione coerente con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità, che ha chiarito che le dichiarazioni rese senza garanzie alla polizia giudiziaria sono utilizzabili nella fase procedimentale e nei riti a prova contratta, solo ove caratterizzate dal requisito della spontaneità, nel caso di specie ritenuto assente (Cass. sez. 2 n. 3930 del 12/01/2017, Rv. 269206). La motivazione è esente da censure anche nella parte in cui valorizza la ricostruzione dei fatti contenuta nella comunicazione notizie di reato della quale viene valutata la coerenza interna e la puntualità: si tratta di un atto che nel rito abbreviato sostituisce la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria sullo sviluppo dell'attività operativa e che, pertanto deve essere apprezzato, come avveniva nel caso di specie, facendo ricorso ai parametri tipici dell'analisi delle fonti dichiarative qualificate (ovvero provenienti dagli appartenenti alla polizia giudiziaria). 3 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
2.1. Con lo stesso si propone per la prima volta in sede di legittimità una questione relativa alla valutazione dell'elemento soggettivo che presuppone una valutazione di merito (ovvero se la consapevolezza dell'illiceità sia sopravvenuta o antedecente alla ricezione) senza che la doglianza sia stata sottoposta al giudice d'appello, con conseguente frattura della catena devolutiva ed inammissibilità del motivo. Sul punto il collegio condivide il consolidato orientamento secondo cui la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. secondo cui non - possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato - un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Cass. sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256631). Ancora: si ritiene che non sono deducibili per la prima volta davanti alla Corte di cassazione le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito (Cass. sez. 5, n. 11099 del 29/01/2015, Rv. 263271).Alla Corte di legittimità è affidata infatti una cognizione limitata al controllo della legittimità della progressione processuale (compreso il profilo della legittimità della motivazione), restando estranei alla sua area di controllo e di valutazione tutti i profili che concernono l'analisi del fatto, che restano di esclusiva competenza della giurisdizione di merito.
2.2. Quanto alla dedotta omessa valutazione dell'elemento soggettivo: il motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte d'appello rilevava che la consapevolezza della conoscenza della provenienza illecita si ricavava dalla assenza di giustificazioni (foglio 3 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione priva di vizi logici coerente con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità; questa in relazione al reato di ricettazione ha costantemente affermato che ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (Cass., sez. 2 n. 41423 del 27/10/2010, Rv. 248718; Cass., sez. 2, n. 2804 del 05/07/1991 dep. 1992, Rv. 189396; Cass. sez. 2, n. 18304 del 07/04/2004, Rv. 228797; Cass., sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Rv. 235897). 4 3.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con provvedimento che rigetta il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il giorno 10 maggio 2017 In Presidente L'estensore Sandra Recchione Giovanni Diotallevi- DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE -9 GIU. 2017 Il Cancelliere a CANCELLIERE Claudia Pianelly O N 3 5