Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2002, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
W REPUBBLICA ITALIANA 012 15 7 02 DOCASSAZIO LA CO Oggetto POSSESS SEZIONE SECONDA CIVILE USUCAPIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 16371/99 - .3025 Consigliere Dott. Ugo RIGGIO Cron. 358 Consigliere - Dott. Giandonato NAPOLETANO Rep. Consigliere MAZZIOTTI DI CELSO Dott. Lucio Ud.30/10/01 - Rel. Consigliere- Dott. Umberto GOLDONI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. .
1.55 sul ricorso proposto da: per diritti 30 2002 domiciliato in ROMA BAGLIERI CARMELO, elettivamente IL CANCELLIERE VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO TORRISI, difeso dall'avvocato GIORGIO ASSENZA, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente - contro 06724630 LO LV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NEWTON 112, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI TESTARMATA, che lo difende unitamente all'avvocato VINCENZO VACIRCA, giusta delega in atti;
2001 - controricorrente avverso la sentenza n. 84/99 della Corte d'Appello di 1442 -1- CATANIA, depositata il 12/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/01 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. f -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 23.12.1986, AT NT conveniva, avanti il Tribunale di Ragusa, RM LI e-premesso che costui si era impossessato di un terreno di proprietà di esso attore (in catasto alla partita 127.fl.130, del Comune di Chiaramonte Gulfi particelle 25 di are - 14,40 e 130 di are 65,60), eliminando, altresì, una stradella e modificando lo stato dei luoghi chiedeva la condanna del medesimo al BWT rilascio del predetto terreno, al pagamento della fruttificazione ed al risarcimento dei danni. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto chiedeva il rigetto della domanda, sostenendo che i tratti di terreno rivendicati risultavano : appartenere all'attore solo catastalmente, mentre in realtà appartenevano ad esso convenuto. Invocava, pertanto, il LI, in via riconvenzionale, una declaratoria in tal senso e, subordinatamente, di essere dichiarato proprietario dei suddetti tratti di terreno per intervenuta usucapione. Con la sentenza del 7.11.1995 - 25.1.1996, il Tribunale di Ragusa rigettava la domanda attrice e, in accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata, dichiarava che il convenuto era proprietario delle due particelle 25 e 130 per intervenuta usucapione. Avverso tale decisione, che compensava interamente le spese del giudizio, il NT proponeva appello, al quale resisteva il LI. Con sentenza in data 13.11.1998/12.2.1999, la Corte di appello di Catania accoglieva l'impugnazione del NT, compensando le spese di entrambi i gradi del giudizio. Riteneva sostanzialmente la Corte etnea che in base all'esame dell'atto pubblico 12.5.1961, AT NT vendette a IA IG la sola particella frazionata 25/b di ha 4,52,30, come da tipo di frazionamento richiamato nell'atto. L'erronea (parzialmente) identificazione dei confini, infatti, non era idonea a svilire l'indicazione della particella frazionata alienata (25/b ed al tipo di frazionamento richiamato) che sarebbe risultata inutile ove il NT avesse inteso vendere l'intera particella 25 anziché solo parte della stessa. Anche nell'atto 30.9.1977, con cui il IG vendette al LI, l'oggetto doveva ritenersi la particella 25/b, poi denominata 129. La mancanza di un idoneo (relativo ai beni rispetto a cui l'accessio possessionis opererebbe) titolo andava quindi esclusa per le particelle 25 e 130, di talchè neppure l'usucapione risultava compiuta. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di due motivi, RM LI;
resiste con controricorso AT NT. 3 سر Motivi della decisione Con il primo motivo, il LI si duole di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art.360, n.5 cpc. Il ricorrente sostiene che la Corte etnea avrebbe omesso di considerare altri elementi di prova (risultanze peritali, testimonianze) tali da rendere del tutto insignificante la dizione contenuta negli atti pubblici in esame, secondo cui il terreno compravenduto era determinato sostanzialmente in modo inequívoco, anche con riferimento alla superficie dello stesso. La doglianza non è fondata;
per vero, la Corte territoriale ha esattamente premesso al suo argomentare che il trasferimento di immobili si realizza per atto scritto e che pertanto la valenza della indicazione contenuta nell'atto doveva rivestire importanza decisiva ai fini dell'identificazione dell'oggetto. 2 Rimanendo nell'ambito della portata dell'atto, la stessa Corte si è fatta carico del profilo attinente alla indicazione dei confini, che risultavano tali da porre un problema interpretativo in ragione della non coincidenza con la particella che risultava compravenduta. Apprezzando discrezionalmente nel contesto dell'atto tali risultanze, la Corte di appello di Catania, a fronte di una rilevata discrasia, ha ritenuto che dovesse avere prevalenza l'indicazione inequivoca della particella, coincidente con la superficie di essa Poiché peraltro il ricorrente non si duole di violazione di norme ermeneutiche al riguardo, non è neppure il caso di scendere all'esame della correttezza di tale argomentazione;
occorre piuttosto valutare se sussistano i vizi denunciati, cioè l'omissione di motivazione in relazione ad altri elementi probatori che, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto indurre i 3 giudici di appello a raggiungere diverse conclusioni. му Ma sotto tale specifico motivo, il ricorso è carente: non è infatti sufficiente fare riferimento a testimonianze o risultanze peritali o elementi di fatto senza riportare specificamente il contenuto di tali deposizioni o la fonte di una situazione di fatto che si assume esistente (o significativa). Il principio di autosufficienza del ricorso impone che il ricorrente indichi specificamente (e non già soltanto per relationem, richiamando i fatti delle pregresse fasi processuali) i fatti e le circostanze di che trattasi, onde consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività di essi, che deve avvenire sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è dato sopperire con indagini integrative (cfr. Cass. 25.5.1995, n.5748). Nella specie, in ricorso non v'è traccia del contenuto delle dichiarazioni testimoniali che avrebbero dimostrato una realtà diversa da quella ritenuta dalla Corte etnea, i riferimenti all'indagine peritale sono generici, mentre l'elemento dei confini risulta valutato ed apprezzato e di tanto si è già detto. 3 Il riferimento alla presenza di vasche, i cui segni sarebbero ancora visibili, è sfornito di riscontri e non si accenna alla fonte di tale elemento;
l'argomentazione, infine, legata alla interclusione di parte del terreno del NT, derivante dalla vendita della particella di cui agli atti pubblici per cui è causa, non è decisivo (v. Cass.26.7.1996, n.6751), in quanto ben possono ipotizzarsi motivi che giustifichino una scelta del genere che appare, nella sua astratta valenza, non significativa nel senso preteso dall'odierno ricorrente. Il primo motivo deve essere pertanto respinto. Anche nel secondo motivo (violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art.360, n.3 cpc) si ripropone, peraltro con riferimento alla questione dell'usucapione, la stessa questione, mentre non му risultano neppure indicate le norme di legge che risulterebbero violate. la Corte etnea ha esattamente rilevato che, ai fini dell'usucapione, l'avente causa può sommare il suo possesso a quello del suo dante causa anche ove sia avvenuto un trasferimento in base ad un titolo viziato, purchè relativo ai beni a cui l'accessio possessionis è dedotto. Escluso, in base alle considerazioni che precedono e di cui al primo motivo, che nella specie i titoli riguardassero tali beni, ovviamente l'accessio possessionis non era consentita. Le ulteriori deduzioni in fatto risentono dello stesso vizio già esaminato in relazione al primo motivo e pertanto devono essere disattese per il ricordato principio dell'autosufficienza del ricorso. Come del resto già rilevato dai giudici del merito, sussistono nel caso di specie giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Cosi deciso in Roma, il 30.10.2001 Il Presidente Il Consigliere estensore Manzaraplatoni IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 109T 129,11 DEPOSITATO IN CANCELLERIA "GEN. 2002 Roma IL CANCELLIERE C1 456T 20,66 TOT. 149,77 Mic 806 161,77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 NOV. 2008rie 4 Registrate in dola Versate Abd. 17 (OUTO CENTOSESSANTUND 177 p. 1! Dirigento Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI ALIPPO) If Responsabile Servizio A Gudari (Dr. M. RACCICH 0 2 0 9 4 TE DI ROMA