Sentenza 12 gennaio 2017
Massime • 1
Le dichiarazioni "sollecitate", rese dall'indagato nell'immediatezza dei fatti ed in assenza di garanzie, a differenza di quelle "spontanee", non sono in alcun modo utilizzabili, neanche a favore del dichiarante. (In motivazione, la Corte ha chiarito che resta salva l'utilizzabilità di tali dichiarazioni ai soli fini di prosecuzione delle indagini ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 350 cod. proc. pen.).
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"Chat" estrapolate via screenshot dal telefono in uso all'imputato con modalità lesive dei suoi diritti di difesa: consenso non sana inutilizzabilità, ma va fornita la cd. prova di resistenza. Per perquisizoni alla ricerca di sostanza non è necessario alcun mandato preventivo dell'autorità giudiziaria: e comunque il sequestro del corpo di reato è comunque legittimo, perché, costituendo un atto dovuto, rende del tutto irrilevante il modo con cui ad esso si sia pervenuti. Corte dei Cassazione sez. VI penale, ud. 20 novembre 2024 (dep. 13 gennaio 2025), n. 1269 Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in …
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Utilizzabili le dichiarazioni spontanee dell'indagato anche se rese senza garanzia Massima Giurisprudenziale Le dichiarazioni spontanee, anche se rese in assenza del difensore e senza l'avviso di poter esercitare il diritto al silenzio, non hanno alcuna efficacia probatoria nell'eventuale dibattimento MA sono utilizzabili limitatamente all'incidente cautelare e ai riti a prova contratta. Decisione: Sentenza n. 14320/2018 Cassazione Penale – Sezione II; Classificazione: Penale; Massima: Le dichiarazioni spontanee anche se rese in assenza del difensore e senza l'avviso di poter esercitare il diritto al silenzio sono utilizzabili nella fase procedimentale, nella misura in cui emerga con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2017, n. 3930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3930 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2017 |
Testo completo
03930-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 12/01/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N. Dott. PIERCAMILLO DAVIGO 36 - Dott. UGO DE CRESCIENZO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 5576/2016- Consigliere - Dott. GIUSEPPE SGADARI - Consigliere - Dott. GIOVANNI ARIOLLI - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FIOLO ANTONINO N. IL 06/01/1970 avverso la sentenza n. 2540/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 11/05/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/01/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE Sich ее Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per i jer del " Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Milano confermava la condanna dell'imputato alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro duecento di multa per il reato di ricettazione.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla utilizzabilità pro reo delle dichiarazioni rese dall'imputato nell'immediatezza dei fatti e verbalizzate in una annotazione di polizia giudiziaria;
2.2. vizio di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto che avrebbe dovuto essere inquadrato come furto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il ricorrente (con due distinti motivi) deduceva che il fatto contestato avrebbe dovuto essere qualificato come furto e non come ricettazione invocando l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'indagato senza garanzia nell'immediatezza dei fatti, trasfuse nell'annotazione di polizia giudiziaria. In materia di dichiarazioni rese dall'indagato nell'immediatezza dei fatti, in assenza di garanzie, il collegio ribadisce la differenza che esiste tra la dichiarazione "spontanea" e quella "sollecitata": mentre le dichiarazioni spontanee possono esser utilizzate nella fase procedimentale, ovvero possono essere poste a fondamento di misure cautelari ed essere utilizzate nei riti a prova contratta, le dichiarazioni sollecitate, apprese senza garanzie, violano lo statuto della prova dichiarativa in modo originario ed inemendabile e sono del tutto inutilizzabili, se non ai fini della immediata prosecuzione delle indagini secondo quanto previsto dall'art. 350, commi 5 e 6 cod. proc. pen. La sentenza impugnata richiama, sul punto, il condiviso approdo delle sezioni unite secondo cui mentre le dichiarazioni «previste dal comma V dell'articolo 350 cod. proc. pen. sono inutilizzabili anche nella fase delle indagini preliminari, quelle cui fa riferimento il settimo comma del citato articolo 350 cod. proc. pen. sono inutilizzabili soltanto nella fase dibattimentale per espressa previsione del legislatore. Ciò significa che tali ultime dichiarazioni possono essere apprezzate nella fase delle indagini preliminari e nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l'adozione di un provvedimento cautelare (così Cass., Sez. VI penale, 11 luglio 2006, n. 24679, PM in procedimento Adamo ed altro rv. ' 2 235135; Cass., Sez. VI penale, 30 aprile 1997 n. 1770, Ventaloro, rv. 208842)»> (Cass. sez. un. n. 1150 del 25/09/2008, dep. 2009, Rv. 241884). Il differente regime di inutilizzabilità trova a sua ragione nel fatto che non si può impedire all'indagato di rendere spontaneamente dichiarazioni;
di contro la "richiesta" di informazioni da parte di un'autorità certificante per generare elementi di prova utilizzabili (con i limiti "fisiologici" che caratterizzano le dichiarazioni non assunte in contraddittorio) deve conformarsi allo statuto della prova dichiarativa proveniente dall'accusato, che prevede che l'assunzione di dichiarazioni sollecitate sia assistita da specifiche garanzie, ovvero dal previo avviso circa la facoltà di esercitare il diritto al silenzio e dalla presenza del difensore.
1.2. Nel caso di specie la Corte territoriale con valutazione di merito, che non risulta in alcun modo incisa dalle doglianze difensive, riteneva che le informazioni delle quali si invocava l'utilizzabilità non fossero classificabili nella categoria delle dichiarazioni "spontanee", ma piuttosto nell'area delle dichiarazioni sollecitate, con conseguente assoluto divieto di utilizzo delle stesse, anche pro reo. Deve ritenersi infatti che l'inutilizzabilità patologica colpisca la prova qualificandola "fuori sistema" dunque inidonea a fornire qualsivoglia contributo probatorio, anche favorevole all'indagato. Sul punto, non è superfluo rilevare che la struttura accusatoria del rito prevede ampi poteri di investigazione difensiva e l'obbligo in capo al pubblico ministero di effettuare l'interrogatorio, richiesto dopo la notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen., sicchè l'imputato ha avuto ampia facoltà di assegnare dignità probatoria ai contenuti dichiarativi, in ipotesi favorevoli, dei quali invoca l'utilizzabilità. A ciò si aggiunga che la Corte territoriale, nonostante la declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, ha comunque esaminato nel merito i contenuti dichiarativi oggetto delle censure, evidenziando la loro inidoneità a sostenere l'invocata riqualifica del fatto nella fattispecie di furto. Tale parte della motivazione non presenta alcuna frattura logica manifesta e decisiva, risulta aderente alle emergenze processuali e si sottrae, pertanto, ad ogni censura in questa sede.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 1500,00.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500.00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 12 gennaio 2017 Il Presidente L'estensore Sandra Recethylone Piercamillo Davigo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 27 GEN. 2017 * Cancelliere CANCELLIERE) Claudia Pianelli O E S A N 4