Sentenza 23 ottobre 2002
Massime • 1
Non spetta al difensore l'avviso di deposito della sentenza, quando questo avvenga nel rispetto del termine legale o prorogato, a prescindere dalla personale presenza o meno del difensore di fiducia all'udienza di decisione della causa, in quanto quest'ultimo, conoscendo o potendo conoscere rapidamente il giorno ed il tenore del dispositivo della decisione, può determinare con certezza la decorrenza ed il termine per la proposizione dell'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/10/2002, n. 42753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42753 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 23/10/2002
1. Dott. AMBROSINI Gian Giulio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 2499
3. Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere - N. 25608/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GN PE;
avverso l'ordinanza emessa il giorno 18.05.2001 dal Tribunale di Firenze;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Arturo Cortese;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
FATTO
Con ordinanza del 18.05.2001 il Tribunale di Firenze rigettava l'istanza diretta a ottenere la declaratoria di non irrevocabilità della sentenza emessa il giorno 11.07.2000 dal Tribunale di Firenze. Rilevava il giudice dell'esecuzione che la sentenza stessa era stata depositata entro il termine prolungato di cui all'art. 544, comma 3, cpp., onde l'estratto contumaciale, regolarmente notificato all'imputato, correttamente non era stato notificato anche al difensore.
Propone ricorso il GN, denunciando in primo luogo la nullità dell'impugnata ordinanza, per essere egli stato irritualmente citato a comparire nel domicilio eletto presso il difensore per il giudizio di merito, che non poteva avere più alcun valore nella fase esecutiva.
Con secondo motivo il ricorrente deduce che nella specie l'estratto contumaciale della sentenza avrebbe dovuto comunque essere notificato anche al difensore di fiducia, che era stato assente all'udienza in cui era stata emessa la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
In ordine al primo motivo, invero, deve osservarsi che nella nomina del difensore per il procedimento esecutivo il GN era indicato come "in atti elettivamente domiciliato", locuzione che non può essere altrimenti letta che come una conferma dell'elezione stessa anche per il procedimento esecutivo.
Quanto al secondo motivo, è agevole rilevare che dal combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 548 cpp. emerge con chiarezza che l'avviso di deposito della sentenza spetta al difensore solo in caso di mancato rispetto del termine legale o prorogato per il deposito, mentre l'avviso stesso con l'estratto della sentenza deve "in ogni caso" essere notificato, oltre che al competente procuratore generale, solo all'imputato contumace (cfr. Cass. 5^ sent. 2946 cc. 11.12.1995; 1^ sent. 1112 cc. 07.03.1994). Nè, al riguardo, può avere alcun rilievo la circostanza della personale presenza o meno del difensore di fiducia all'udienza di decisione della causa, posto che l'adempimento nei confronti del difensore è correlato solo al mancato rispetto dei termini previsti ed è riferito a chi risulta difensore al momento del deposito della sentenza.
La descritta disciplina è all'evidenza immune da sospetti di incostituzionalità, in quanto il difensore, conoscendo subito o potendo-dovendo facilmente e rapidamente conoscere il giorno e il tenore del dispositivo della decisione, è in grado di determinare con certezza, in caso di rispetto dei termini di deposito della sentenza, la decorrenza e il termine per la proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass. 30.03.1996, Ciampichetti).
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2002