Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2014, n. 3113
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Sentenza 9 dicembre 2014

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L'astensione del difensore dalle udienze non è riconducibile nell'ambito dell'istituto del legittimo impedimento, costituendo espressione di un diritto di libertà, il quale, se esercitato nel rispetto e nei limiti indicati dalla legge e dal codice di autoregolamentazione, impone il rinvio anche dell'udienza camerale, in tutti i casi in cui il procedimento preveda la partecipazione necessaria del difensore. (Fattispecie in tema di procedimento di sorveglianza che segue il rito camerale ai sensi degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen.).

Anche nel procedimento di sorveglianza trova applicazione la regola generale dell'art. 21, comma secondo, cod. proc. pen., secondo la quale, in mancanza dell'udienza preliminare, l'eccezione di incompetenza per territorio va proposta, a pena di decadenza, entro la fase di controllo della costituzione delle parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2014, n. 3113
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3113
    Data del deposito : 9 dicembre 2014

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