Sentenza 9 dicembre 2014
Massime • 2
L'astensione del difensore dalle udienze non è riconducibile nell'ambito dell'istituto del legittimo impedimento, costituendo espressione di un diritto di libertà, il quale, se esercitato nel rispetto e nei limiti indicati dalla legge e dal codice di autoregolamentazione, impone il rinvio anche dell'udienza camerale, in tutti i casi in cui il procedimento preveda la partecipazione necessaria del difensore. (Fattispecie in tema di procedimento di sorveglianza che segue il rito camerale ai sensi degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen.).
Anche nel procedimento di sorveglianza trova applicazione la regola generale dell'art. 21, comma secondo, cod. proc. pen., secondo la quale, in mancanza dell'udienza preliminare, l'eccezione di incompetenza per territorio va proposta, a pena di decadenza, entro la fase di controllo della costituzione delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2014, n. 3113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3113 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 09/12/2014
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - N. 3525
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 22906/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE AR, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 18 dicembre 2013 del Tribunale di sorveglianza di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Salzano Francesco, il quale ha concluso chiedendo, in via principale, il rinvio del procedimento in attesa della decisione delle sezioni unite penali sulla questione "se, in relazione alle udienze camerali, in cui la partecipazione delle parti non è obbligatoria, il giudice sia tenuto a disporre il rinvio della trattazione in presenza della tempestiva dichiarazione di astensione del difensore legittimamente proclamata dagli organismi di categoria"; nel caso di mancato rinvio, annullare l'ordinanza impugnata con rinvio adottando i conseguenti provvedimenti. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Genova, con ordinanza del 18 dicembre 2013, in parziale riforma dell'impugnato provvedimento del Magistrato di sorveglianza della sede, in data 12 luglio 2013, che aveva dichiarato la delinquenza abituale di TO AR e applicato allo stesso la misura di sicurezza dell'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro per il periodo minimo di due anni, ha disposto nei confronti del TO la misura della libertà vigilata per due anni, dopo aver respinto sia l'eccezione di incompetenza territoriale del Magistrato di sorveglianza di Genova, siccome intempestiva essendo stata sollevata per la prima volta con l'atto di appello;
sia la denuncia di violazione del diritto di difesa, per avere il Magistrato di sorveglianza trattato il procedimento nonostante l'assenza del difensore di fiducia il quale aveva aderito all'astensione dalle udienze proclamata dall'organismo rappresentativo degli avvocati per il giorno in cui si era tenuta l'udienza, richiamando in proposito la giurisprudenza di legittimità (Sez. U n. 31461 del 2006).
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il TO tramite il difensore, il quale deduce tre motivi.
2.1. Inosservanza dell'art. 677 c.p.p., in materia di competenza territoriale.
2.2. Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa per omesso rinvio dell'udienza camerale, stante il legittimo impedimento del difensore che aveva tempestivamente comunicato la sua adesione all'astensione dalle udienze.
2.3. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in tema di valutazione dell'attualità della pericolosità sociale.
3. Il Procuratore generale, nella requisitoria depositata il 7 agosto 2014, dopo avere illustrato la giurisprudenza in tema di diritto del difensore di astenersi dalla partecipazione alle udienze, nel rispetto del codice di autoregolamentazione adottato dagli organismi di categoria il 4 aprile 2007 e giudicato idoneo dalla commissione di garanzia con deliberazione del 13 dicembre 2007, ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso e ha concluso nei termini indicati in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati.
1.1. Il primo motivo che si limita a riproporre l'eccezione di incompetenza territoriale del Magistrato di sorveglianza di Genova, è inammissibile, perché generico in relazione alla ratio decidendi del provvedimento impugnato sul tema.
Il Tribunale di sorveglianza del capoluogo ligure, infatti, investito dell'eccezione di incompetenza territoriale in sede di appello proposto dal TO avverso la decisione del Magistrato in materia di misura di sicurezza, si è limitato a rilevarne la tardività, perché dedotta per la prima volta con l'atto di impugnazione, in violazione della norma generale posta dall'art. 21 c.p.p., comma 2, ritenuta applicabile anche nel procedimento di sorveglianza;
e il ricorrente nulla ha osservato al riguardo, donde la genericità della reiterata eccezione d'incompetenza territoriale. La Corte ritiene, comunque, di dover ribadire il principio già affermato in precedente decisione in tema di applicazione, anche nel procedimento di sorveglianza, della regola generale posta dall'art. 21 c.p.p., comma 2, secondo la quale l'eccezione di incompetenza per territorio va proposta, a pena di decadenza, in mancanza dell'udienza preliminare, entro la fase di controllo della costituzione delle parti (Sez. 1, n. 47528 del 02/12/2008, Pulci, Rv. 242074), ovvero in un tempo anticipato rispetto a quello antecedente la conclusione dell'udienza camerale davanti al giudice (magistrato o tribunale) di sorveglianza, come pure affermato in altre più risalenti pronunce di legittimità (Sez. 1, n. 36144 del 30/06/2004, Garofalo, Rv. 229582;
Sez. 1, n. 6378 del 13/11/1997, dep. 26/01/1998, Ghilardi, Rv. 209554).
1.2. Il secondo motivo è fondato.
Le Sezioni Unite della Corte, nella recente sentenza n. 40187 del 27/03/2014, Lattanzio, hanno confermato il principio già enunciato in altre decisioni, tra cui la precedente sentenza delle Sezioni Unite n. 26711 del 30/05/2013, Ucciero, e la sentenza della Sez. 6, n. 1826 del 24/10/2013, dep. 2014, S., secondo cui il difensore ha un diritto costituzionalmente garantito all'astensione, mentre il giudice ha il compito di accertare che siano rispettati i limiti, le prescrizioni e le modalità fissati dalla L. 12 giugno 1990, n. 146 (e successive modifiche), in tema di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della medesima legge, e dal codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, dichiarato idoneo dalla predetta Commissione, con deliberazione del 13 dicembre 2007, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008; e, quando tale accertamento abbia esito positivo, il giudice deve accogliere la richiesta di rinvio dell'udienza formulata dal difensore.
Ciò posto, è errata in diritto l'affermazione che si legge nell'ordinanza impugnata, in risposta a specifico motivo di appello dell'interessato, secondo la quale legittimamente il Magistrato di sorveglianza non avrebbe tenuto conto dell'assenza del difensore di fiducia del TO nell'udienza del 12 luglio 2013, per adesione dello stesso all'astensione dalle udienze proclamata per quel giorno dall'organismo rappresentativo degli avvocati, poiché il legittimo impedimento del difensore "non costituisce motivo di rinvio necessario dei procedimenti in camera di consiglio e, in particolare, dei procedimenti di sorveglianza".
Tale giudizio, testualmente ancorato a conformi precedenti giurisprudenziali di legittimità (Sez. U, n. 31461 del 2006 e Sez. 6, n. 14396 del 2009, cui va aggiunta Sez. 1, n. 5722 del 2012, dep. 2013), deve ritenersi superato alla luce dei più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione, sopra richiamati.
In particolare, il riconoscimento al difensore di un diritto costituzionalmente garantito all'astensione, nel rispetto dei limiti, prescrizioni e modalità fissati dalle fonti normative, primarie e secondarie, già sopra indicate, comporta quale diretta conseguenza il suo diritto al rinvio dell'udienza in tutti i casi in cui il procedimento preveda la partecipazione necessaria del difensore, e, quindi, anche nel procedimento di sorveglianza che segue il rito camerale previsto dall'art. 666 c.p.p. per il rinvio ad esso operato dall'art. 678 c.p.p., comma 1. 2. La fondatezza del secondo motivo di ricorso rende superfluo la valutazione della terza censura e impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Genova che si uniformerà alla presente sentenza in tema di diritto del difensore, parte necessaria nel procedimento di sorveglianza, di astenersi dalla partecipazione all'udienza, nel rispetto della L. n. 146 del 1990 e del codice di autoregolamentazione, e di ottenere, previa verifica da parte del giudice dell'osservanza delle predette fonti normative, il richiesto rinvio dell'udienza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Genova.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2015