Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2014, n. 22238
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Sentenza 29 gennaio 2014

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In tema di stupefacenti, il giudice non ha alcun dovere di procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto egli può attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva condannato gli imputati per una pluralità di episodi di cessione di droga fondandosi, tra l'altro, sulla confessione di alcuni di essi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2014, n. 22238
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22238
    Data del deposito : 29 gennaio 2014

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