Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/03/2012, n. 13176
CASS
Sentenza 29 marzo 2012

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Massime1

Ai fini della confisca di un'autovettura utilizzata per il trasporto della droga ai sensi del comma primo dell'art. 240 cod. pen. é necessario non il semplice impiego per tale uso, ma un collegamento stabile con l'attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale, evincibile, ad esempio, da modifiche strutturali apportate al veicolo o, comunque, dal costante inserimento di esso nell'organizzazione esecutiva del reato.

Commentario1

  • 1Confisca ex art. 240 co. 1 c.p. dell'autoveicolo utilizzato per
    Carlo Parodi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. La confisca facoltativa degli strumenti del reato prevista dall'art. 240 co. 1 c.p. ("cose che servirono o furono destinate a commettere un reato" nel linguaggio della legge, laddove con le prime s'intendono le cose effettivamente utilizzate dal reo per la commissione dell'illecito, con le seconde le cose che avrebbero dovuto essere impiegate, ma concretamente non lo furono) costituisce uno dei temi meno dibattuti dalla dottrina più recente tra i tanti, e ben più esplorati, che l'ablazione patrimoniale occasiona - si pensi alla confisca antimafia, alla confisca per equivalente, alla confisca dell'autoveicolo, solo per citare i casi più noti. Si tratta però di un argomento degno di non …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/03/2012, n. 13176
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13176
Data del deposito : 29 marzo 2012

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