Sentenza 29 marzo 2012
Massime • 1
Ai fini della confisca di un'autovettura utilizzata per il trasporto della droga ai sensi del comma primo dell'art. 240 cod. pen. é necessario non il semplice impiego per tale uso, ma un collegamento stabile con l'attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale, evincibile, ad esempio, da modifiche strutturali apportate al veicolo o, comunque, dal costante inserimento di esso nell'organizzazione esecutiva del reato.
Commentario • 1
- 1. Confisca ex art. 240 co. 1 c.p. dell'autoveicolo utilizzato perCarlo Parodi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La confisca facoltativa degli strumenti del reato prevista dall'art. 240 co. 1 c.p. ("cose che servirono o furono destinate a commettere un reato" nel linguaggio della legge, laddove con le prime s'intendono le cose effettivamente utilizzate dal reo per la commissione dell'illecito, con le seconde le cose che avrebbero dovuto essere impiegate, ma concretamente non lo furono) costituisce uno dei temi meno dibattuti dalla dottrina più recente tra i tanti, e ben più esplorati, che l'ablazione patrimoniale occasiona - si pensi alla confisca antimafia, alla confisca per equivalente, alla confisca dell'autoveicolo, solo per citare i casi più noti. Si tratta però di un argomento degno di non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/03/2012, n. 13176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13176 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 29/03/2012
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 504
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - N. 16762/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MR El AN HM, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza del 2 marzo 2011 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udita la relazione del consigliere Dott. Fidelbo Giorgio. RITENUTO IN FATTO
MR El AN HM ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe indicata con cui, su concorde richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e seg. c.p.p., gli è stata applicata la pena tre anni di reclusione ed Euro 12.000 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1-bis, deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 240 c.p. e la mancanza di motivazione in ordine alla confisca dell'autovettura. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L'estensione, con la modifica dell'art. 445 c.p.p., comma 1, operata dalla L. 12 giugno 2003, n. 134, dell'applicabilità della confisca al procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta in tutte le ipotesi previste dall'art. 240 c.p. e, quindi, non solo in quelle in cui dev'essere applicata obbligatoriamente, comporta che la confisca può essere ordinata pure con riguardo alla cosa servita o destinata alla commissione del reato e perciò, in materia di stupefacenti, al veicolo usato per commettere il reato di detenzione di droga, benché la confisca non sia obbligatoria in quanto non costituisce il prezzo del reato ne' è cosa di cui la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituisce reato. Tuttavia, anche in tal caso il giudice con la sentenza di patteggiamento è tenuto a motivare in merito all'esercizio del suo potere discrezionale, individuando i presupposti della confisca facoltativa e indicando le ragioni che ne giustificano l'applicazione (Sez. 6, 1 marzo 2007, n. 24756, Losa;
Sez. 6, 21 febbraio 2007 n. 10531, Baffoè; Sez. 6, 21 febbraio 2007 n. 10540, Riva;
Sez. 4, 19 ottobre 2004 n. 48172, Fallacara), in ragione della particolare e diretta correlazione tra la cosa e il reato in base alla quale viene espresso il giudizio di pericolosità derivante dal mantenimento della cosa stessa nella disponibilità del condannato. Si richiede, infatti, per la legittimità del provvedimento, che sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile (Sez. 6, 7 luglio 2003 n. 34088, Lomartire). Nel caso dell'autovettura utilizzata per il trasporto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio non è sufficiente il semplice impiego in tale uso, ma è necessario un collegamento stabile con l'attività criminosa, che esprima un rapporto funzionale con essa, dedotto, ad esempio, da modificazioni strutturali apportate eventualmente al veicolo o comunque dal costante inserimento di esso nell'organizzazione esecutiva del reato.
Nel caso in esame risulta, dal capo d'imputazione, che la droga sequestrata era detenuta all'interno di sacchetto e che l'imputato ha tentato di occultarla in una siepe, mentre nessun riferimento viene fatto all'autovettura, la cui confisca appare priva di qualsiasi giustificazione. La motivazione della confisca dell'autovettura è, di conseguenza, palesemente insufficiente, per cui la sentenza deve essere annullata con rinvio, per nuova deliberazione in ordine alla confisca dell'autovettura in oggetto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio, limitatamente alla disposta confisca, la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2012