Sentenza 18 aprile 2005
Massime • 2
Il responsabile di una società sportiva che gestisce una piscina è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., in forza della quale è tenuto a garantire l'incolumità fisica degli utenti mediante l'idonea organizzazione dell'attività, vigilando sul rispetto delle regole interne e di quelle emanate dalla Federazione italiana nuoto, le quali hanno valore di norme di comune prudenza, al fine di impedire che vengano superati i limiti del rischio connaturato alla normale pratica sportiva. (Sulla base di queste premesse, la Corte ha rigettato il ricorso avverso sentenza di condanna che aveva ravvisato la responsabilità, per la morte di un frequentatore di una piscina, nei confronti del responsabile della società che tale piscina gestiva, cui era stata contestato di avere consentito alla vittima di svolgere, nella piscina, attività subacquea pericolosa - con esercizio di apnea prolungata -, pur in assenza di assistenti-bagnanti tenuti allo specifico controllo di detta attività; e ciò tenuto conto che la normativa sportiva suindicata imponeva, per lo svolgimento di tale attività, la presenza di un assistente a bordo piscina e di un altro in acqua, in considerazione della difficoltà di controllare un soggetto in immersione in apnea prolungata).
L'istruttore di nuoto abilitato anche all'assistenza bagnanti, in servizio presso una piscina, è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., collegata alle sue qualifiche professionali, in forza della quale è tenuto ad assicurare l'applicazione, nella piscina, delle norme di prudenza prescritte dalla Federazione italiana nuoto. (Sulla base di queste premesse, la Corte ha rigettato il ricorso avverso sentenza di condanna che aveva ravvisato la responsabilità, per la morte di un frequentatore di una piscina, nei confronti di un istruttore di nuoto, in servizio di assistenza dei frequentatori della piscina, cui era stata contestato di avere consentito alla vittima di svolgere, nella piscina, attività subacquea pericolosa -con esercizio di apnea prolungata- pur in assenza di assistenti-bagnanti tenuti allo specifico controllo di detta attività; e ciò tenuto conto che la normativa sportiva suindicata imponeva, per lo svolgimento di tale attività, la presenza di un assistente a bordo piscina e di un altro in acqua, proprio in considerazione della difficoltà di controllare un soggetto in immersione in apnea prolungata).
Commentario • 1
- 1. La posizione di garanzia del medico tra fonti sostanziali e formaliClaudia Sale · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. In ossequio al principio di legalità, l'obbligo giuridico d'impedire l'evento, ex art. 40 II comma c.p., deve scaturire sempre da fonti formali, costituite dalla sola legge extrapenale e dal contratto. Soltanto queste fonti sono deputate ad individuare il cosiddetto garante dell'integrità di uno o più beni giuridici: la sentinella posta a guardia di un castello, pronta ad intervenire nel momento in cui il nemico riesca a saltare il fossato, secondo un'icastica immagine talvolta evocata. La giurisprudenza però, specialmente in ambito medico, privilegia talvolta, quale fonte della posizione di garanzia, la mera posizione che il soggetto occupa in relazione ad una certa vicenda. Si …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/04/2005, n. 27396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27396 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 18/04/2005
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 603
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 29220/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN NN (Parte civile) N. IL 18/02/1940;
2) IO RL (Parte civile);
3) HE IM (Imputato) N. IL 12/10/1972;
4) FF RL (Imputato) N. IL 21/11/1948;
avverso SENTENZA del 01/03/2004 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GALBIATI RUGGERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del S.P.G. Dott. Elisabetta Cesqui che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi. Udito, per le parti civili: l'Avv.to CERQUETTI Romano;
Uditi i difensori Avv.ti Bruno Pettinari (per l'imputato AF), Paolo Rossi (per l'imputato ET).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Intorno alle ore 20.00 del 24-11-1997, nella piscina della Società Filarmonica in Macerata, gestita dalla Ris.Ma S.R.L. di cui era legale rappresentante NC AF, si verificava un grave incidente a seguito del quale decedeva il socio della piscina RC IO, per asfissia acuta da annegamento conseguente ad apnea volontaria prolungata;
il predetto dapprima perdeva conoscenza per ipossia cerebrale, accusando contestualmente dispnea dovuta all'ispirazione del liquido indotta dall'accumulo di anidride carbonica nel sangue. Svolta consulenza tecnica, il consulente del P.M. indicava in 4 - 5 minuti, dall'inizio dell'apnea, il periodo entro il quale era deceduto il IO;
mentre i consulenti della vittima indicavano tale periodo in 12 - 15 minuti.
Al momento dell'occorso, nell'ambito della piscina estesa mq. 443,7, IO stava effettuando esercizi di apnea prolungata;
nella vasca erano presenti, altresì, quattro gruppi di bambini, affidati rispettivamente agli istruttori ET, Salvi, Bianchini e Scapellato;
i primi tre istruttori, forniti anche della abilitazione di assistente bagnanti, provvedevano pure a controllare i bagnanti a nuoto libero tra cui vi era appunto il IO. NC AF e MO ET venivano tratti a giudizio innanzi al Tribunale di Macerata in quanto imputati, nelle rispettive qualità, di omicidio colposo per avere consentito alla vittima di svolgere attività sub-acquea pur in assenza di assistenti-bagnanti tenuti allo specifico controllo della pericolosa attività; per contro, gli istruttori presenti in loco erano tutti impegnati nella direzione del corso-allievi a loro affidato. In particolare, al ET, da tempo a conoscenza dell'attività svolta dal IO, era attribuita la colpa di non avere vigilato costantemente sulla condotta dello stesso e di essere intervenuto intempestivamente a rianimare il sub-acqueo in difficoltà.
2. Il Tribunale di Macerata, giudice monocratico, riteneva colpevoli gli imputati per il reato ascritto valutando al 30% il concorso di colpa della parte offesa;
con le concesse attenuanti generiche, li condannava ciascuno alla pena di mesi otto di reclusione;
li condannava a rifondere i danni in favore delle parti civili, liquidando una provvisionale di Lire 100 milioni in favore di ciascuna delle stesse. Disponeva la trasmissione degli atti al P.M. Sede - per la valutazione della configurabilità di ipotesi di reato nei riguardi delle altre istruttrici di nuoto NA Salvi ed NA Bianchini.
3. Proposto appello da parte dei prevenuti, la Corte di Appello di Ancona riconosceva il concorso di ' colpa a carico della vittima nell'85%, per cui riduceva la pena a ciascuno degli imputati a mesi quattro di reclusione;
nonché l'entità della provvisionale in favore di ciascuna parte civile ad euro 10.000,00.
La Corte di merito respingeva le eccezioni processuali sollevate dagli interessati. Riteneva, innanzitutto, corretta la citazione diretta ad opera del Pubblico Ministero degli imputati per il delitto di omicidio colposo perché eseguita nei mesi di aprile e giugno 1999 (ai sensi degli artt. 7 - 549 e segg. C.P.P. all'epoca vigenti) e cioè in epoca anteriore all'entrata in vigore della Legge 16-12-1999 n. 479, che ha tra l'altro modificato l'art. 550 C.P.P. escludendo invece il delitto di omicidio colposo dai reati per i quali è stabilita la citazione diretta a giudizio.
Riteneva infondata l'addotta violazione degli artt. 521-522 C.P.P. per mancata correlazione tra imputazione contestata e sentenza. Nel merito, il giudice di appello rilevava che l'istruttoria svolta aveva accertato che l'attività subacquea era ammessa nella piscina solo nel pomeriggio del sabato senza il concomitante svolgimento di corsi di nuoto o di nuoto libero;
per contro, RC IO era solito nuotare in apnea anche in altre giornate, pur in mancanza degli specifici controlli previsti per l'espletamento di dette esercitazioni pericolose che richiedevano la presenza di due assistenti, uno a bordo della piscina e l'altro in acqua per procedere alla sorveglianza costante del sub-acqueo ed intervenire prontamente in caso di necessità. D'altro canto, l'attività esercitata dal IO, in quanto compiuta abitualmente in orari di apertura della piscina ad altri corsia e senza le cautele necessarie era a conoscenza dei vari dipendenti amministrativi della struttura e degli altri collaboratori tecnici (istruttori di nuoto e assistenti- bagnanti). In particolare, ne erano consapevoli il gestore dell'impianto sportivo NC AF nonché MO ET (istruttore di nuoto ed anche abilitato all'assistenza bagnanti) il quale, nel frangente dell'episodio stava facendo lezione ad alcuni bambini, e, accortosi che la vittima non ritornava in superficie, si era tuffato per riportarla a galla;
secondo le testimonianze assunte, già in altre occasioni in precedenza il ET era intervenuto sott'acqua per controllare le condizioni del subacqueo. Peraltro, la Corte di Appello sottolineava l'elevato concorso di colpa nell'evento da attribuirsi alla stessa parte offesa, la quale, fornita di brevetto come sub-acqueo e più volte avvertita ed invitata a compiere l'attività sportiva in altri orari, era consapevole della pericolosità della sua condotta e con imprudenza l'aveva parimenti messa in atto.
4. Gli imputati proponevano ricorso per Cassazione. MO ET rinnovava l'eccezione di erronea applicazione del principio tempus regit actum in riferimento all'applicazione nel caso di specie della normativa innovativa introdotta dalla L. n. 479/1999 in tema di procedimento instaurato con citazione diretta a cura del P.M..
Ribadiva che, a suo avviso, ricorreva la violazione degli art. 521- 522 C.P.P. in tema di corrispondenza tra quanto contestato e l'imputazione ritenuta in sentenza.
Nel merito, denunciava la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ed il travisamento delle risultanze istruttorie. Si doleva perché i giudici di merito avevano ritenuto per accertato il fatto che esso istante, assieme ad altri istruttori, avrebbe acconsentito a svolgere contemporaneamente attività di istruttore di allievi iscritti ai corsi e di assistenza ai bagnanti che nuotavano liberamente. Aggiungeva che egli, al momento dell'episodio, non era affatto a conoscenza della presenza nella piscina del IO e tanto meno che costui si trovasse sott'acqua in apnea. Contestava che sussistesse un obbligo giuridico a suo carico, ai sensi dell'art. 40 - 2 comma C.P.P., di attivarsi in modo specifico nei confronti delle determinazioni assunte autonomamente dalla vittima di praticare attività di apnea subacquea prolungata con modalità vietate dalla disciplina di sicurezza.
5. NC AF denunciava le violazioni processuali fatte valere dall'altro imputato. Denunciava l'illogicità e carenza della motivazione e violazione del disposto dell'art. 42 C.P.. Al riguardo, osservava che la presenza in piscina di istruttori di nuoto e di assistenti - bagnanti nel numero stabilito dalle regole sportive del settore escludeva ogni responsabilità nei suoi confronti per le evenienze accadute, atteso che egli per di più non era stato affatto informato delle modalità degli esercizi svolti in piscina da RC IO.
Aggiungeva che i giudici di merito non avevano valutato correttamente la circostanza per cui il personale tecnico che lavorava nell'impianto era legato con la Società gestrice dell'impianto da un contratto di associazione in partecipazione, in virtù del quale la gestione ed il controllo della vasca spettava autonomamente a costoro quali liberi professionisti.
Ancora, non adeguata era la misura del concorso di colpa attribuito alla vittima, poiché il grave incidente era ascrivibile alla responsabilità esclusiva dello stesso.
6. Le parti civili - AN TA e NC IO - a loro volta avanzavano ricorso per Cassazione.
Si dolevano per la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, per non avere tenuto conto che la corretta ricostruzione in fatto dell'incidente attestava che nessun elemento di colpa per quanto avvenuto poteva porsi a carico del deceduto. Difatti, costui verosimilmente aveva subito una "sincope anossica", che in genere conduce a morte il soggetto nel tempo medio di otto minuti, per cui il personale della piscina, con un minimo di attenzione, avrebbe avuto tutto il tempo per intervenire e salvare il nuotatore sub- acqueo. Altresì, il predetto, nell'esercizio dell'attività sportiva, aveva fatto ragionevole affidamento nei compiti di controllo e di sorveglianza spettanti al personale presente sul piano vasca.
Chiedevano l'annullamento della decisione in ordine al ritenuto concorso di colpa della vittima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. I ricorsi degli imputati e delle parti civili debbono essere rigettati perché infondati. In ordine alle eccezioni processuali fatte valere, si ribadisce, come già fatto dalla Corte di merito, che, per quanto concerne la notificazione dei decreti di citazione, correttamente è stato applicato il principio del "tempus regit actum" e cioè è stata eseguita citazione diretta ad opera del P.M., notificata agli interessati nell'aprile e giugno 1999 senza lo svolgimento dell'udienza preliminare. Difatti, la celebrazione dell'udienza preliminare per il reato di omicidio colposo e la connessa emissione del decreto che dispone il giudizio a cura del G.I.P. sono state ripristinate solo successivamente con la Legge 16- 12-1999 n. 479 (v. attuali, artt.
6-33 ter - 550 C.P.P.) (v. sul punto, Cass. 25-10-2000 - Giaccone;
Cass. 9-3-2001 Pasquato). Neppure è ravvisabile la violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, poiché in tema la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che l'emergenza evidenziatasi nel corso del dibattimento di elementi di prova a carico di soggetti diversi che si ritiene abbiano contribuito, con autonoma condotta, a cagionare l'evento ascritto originariamente al solo comportamento dell'imputato ovvero degli imputati già citati in giudizio, non comporta immutazione del fatto e, pur imponendo l'obbligo di trasmettere al Pubblico Ministero per le sue autonome iniziative gli atti relativi, non esime il giudice dal pronunciarsi sulla regiudicanda sottoposta al suo esame (V. Così, Cass. 22-4-1993 - Cangiarlo;
Cass. 29-1-1999 - Presti).
8. Sul merito della vicenda, va detto che i giudici di primo e secondo grado hanno ricostruito l'accaduto in modo adeguato a seguito di un'esaustiva acquisizione dei dati di fatto del grave occorso, apprezzati e correttamente esaminati sotto il profilo probatorio. Essi hanno dato una esauriente risposta alle deduzioni degli interessati, giustificando le determinazioni adottate in ordine all'accertata responsabilità penale dei prevenuti, sulla base di un apparato argomentativo fornito di ragionevole coerenza e rispettoso delle regole della logica e del dettato normativo richiamabile in tema, in riferimento appunto ad un'adeguata indagine conoscitiva. In specie, sicuramente incensurabile si palesa la configurazione di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40-2 comma C.P.P., e più esattamente di una posizione di "protezione" a carico di NC AF legale rappresentante della Società che gestiva la piscina:
invero, la Società sportiva, e quindi colui che la conduce e ne è responsabile è tenuto a garantire l'incolumità fisica degli utenti mediante l'idonea organizzazione dell'attività, vigilando sul rispetto delle regole interne e di quelle emanate dalla Federazione Italiana Nuoto, le quali hanno valore di norme di comune prudenza, al fine di impedire che vengano superati i limiti del rischio connaturato alla normale pratica sportiva. Per di più, la pratica sub-acquea svolta da RC IO assumeva profili di speciale pericolosità, per cui correttamente i giudici di merito hanno qualificato come colpevole il mancato intervento dello AF nel disciplinare le modalità di svolgimento dell'esercizio sportivo da parte della vittima (v. in tema, su F. Ital. 2001, T.T., 1402 e segg.; Cass. 22-10-2004 - n. 3446 - Biga e La Porta). Nè tale posizione di responsabilità rivestita dallo AF poteva venir meno in relazione al tipo di rapporto contrattuale intercorso tra la Società sportiva ed il personale addetto alla pratica "amatoriale", elemento negoziale questo ininfluente rispetto agli obblighi di per sè gravanti sul prevenuto connessi alla qualifica assunta di gestore dell'impianto.
Parimenti corretta si presenta l'individuazione di obblighi di garanzia nei confronti di MO ET, istruttore di nuoto ed abilitato anche all'assistenza bagnanti, il quale, secondo i corretti accertamenti in fatto compiuti dal giudice di merito, era a conoscenza da tempo delle pericolose esercitazioni sub-acquee compiute da IO nel mentre si svolgevano nella piscina le ulteriori attività sportive (nuoto libero e corsi per i ragazzi): in particolare, le immersioni venivano effettuate senza il rispetto della normativa sportiva suindicata, che impone la presenza di un assistente a bordo piscina e di altro in acqua, proprio in considerazione della difficoltà di controllare la condotta di un soggetto che si trova in immersione in apnea prolungata. All'uopo, sicuro appare il dovere specifico a carico di ET, collegato alle sue qualifiche professionali, di assicurare l'applicazione nella piscina delle norme di prudenza prescritte dalla Federazione - Nuoto.
9. La questione della ricorrenza o meno del concorso di colpa della vittima e della quantificazione comunque di esso involge l'ultimo motivo prospettato da NC AF e le censure fatte valere a loro volta dalle parti civili (evidentemente secondo altra prospettazione). Al riguardo, coerente e ragionevolmente connesso alle concrete emergenze acquisite, si palesa il giudizio espresso in ordine al comportamento colposo pure tenuto dalla parte offesa nella vicenda ed alla determinazione della relativa percentuale di concorso, che configura una valutazione in fatto non sindacabile in questa sede di legittimità, se come avvenuto nella fattispecie, risulta adeguatamente motivata.
10. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale - Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2005