Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/04/2005, n. 27396
CASS
Sentenza 18 aprile 2005

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Il responsabile di una società sportiva che gestisce una piscina è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., in forza della quale è tenuto a garantire l'incolumità fisica degli utenti mediante l'idonea organizzazione dell'attività, vigilando sul rispetto delle regole interne e di quelle emanate dalla Federazione italiana nuoto, le quali hanno valore di norme di comune prudenza, al fine di impedire che vengano superati i limiti del rischio connaturato alla normale pratica sportiva. (Sulla base di queste premesse, la Corte ha rigettato il ricorso avverso sentenza di condanna che aveva ravvisato la responsabilità, per la morte di un frequentatore di una piscina, nei confronti del responsabile della società che tale piscina gestiva, cui era stata contestato di avere consentito alla vittima di svolgere, nella piscina, attività subacquea pericolosa - con esercizio di apnea prolungata -, pur in assenza di assistenti-bagnanti tenuti allo specifico controllo di detta attività; e ciò tenuto conto che la normativa sportiva suindicata imponeva, per lo svolgimento di tale attività, la presenza di un assistente a bordo piscina e di un altro in acqua, in considerazione della difficoltà di controllare un soggetto in immersione in apnea prolungata).

L'istruttore di nuoto abilitato anche all'assistenza bagnanti, in servizio presso una piscina, è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., collegata alle sue qualifiche professionali, in forza della quale è tenuto ad assicurare l'applicazione, nella piscina, delle norme di prudenza prescritte dalla Federazione italiana nuoto. (Sulla base di queste premesse, la Corte ha rigettato il ricorso avverso sentenza di condanna che aveva ravvisato la responsabilità, per la morte di un frequentatore di una piscina, nei confronti di un istruttore di nuoto, in servizio di assistenza dei frequentatori della piscina, cui era stata contestato di avere consentito alla vittima di svolgere, nella piscina, attività subacquea pericolosa -con esercizio di apnea prolungata- pur in assenza di assistenti-bagnanti tenuti allo specifico controllo di detta attività; e ciò tenuto conto che la normativa sportiva suindicata imponeva, per lo svolgimento di tale attività, la presenza di un assistente a bordo piscina e di un altro in acqua, proprio in considerazione della difficoltà di controllare un soggetto in immersione in apnea prolungata).

Commentario1

  • 1La posizione di garanzia del medico tra fonti sostanziali e formali
    Claudia Sale · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. In ossequio al principio di legalità, l'obbligo giuridico d'impedire l'evento, ex art. 40 II comma c.p., deve scaturire sempre da fonti formali, costituite dalla sola legge extrapenale e dal contratto. Soltanto queste fonti sono deputate ad individuare il cosiddetto garante dell'integrità di uno o più beni giuridici: la sentinella posta a guardia di un castello, pronta ad intervenire nel momento in cui il nemico riesca a saltare il fossato, secondo un'icastica immagine talvolta evocata. La giurisprudenza però, specialmente in ambito medico, privilegia talvolta, quale fonte della posizione di garanzia, la mera posizione che il soggetto occupa in relazione ad una certa vicenda. Si …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/04/2005, n. 27396
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27396
Data del deposito : 18 aprile 2005

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