Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/04/2011, n. 16558
CASS
Sentenza 7 aprile 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Deve escludersi l'assorbimento del delitto di cui all'art. 371-"bis", cod. pen., in quello di calunnia, quando le false informazioni rese al P.M. non si esauriscano nella mera reiterazione di precedenti dichiarazioni rilevanti come fatti di calunnia, ma ne rappresentino un'evoluzione innovativa, attraverso la falsa rappresentazione di fatti diversi in tempi diversi, realizzando in tal modo autonome e diverse fattispecie incriminatrici.

Non sussiste l'obbligo di sospensione del procedimento imposto al P.M. dall'art. 371-"bis", comma secondo, cod. pen., se il procedimento avente ad oggetto il reato di false informazioni al P.M. venga instaurato dopo l'emissione del decreto di archiviazione.

Commentario1

  • 1Favoreggiamento personale e mafia
    Chiara Crisci · https://www.filodiritto.com/ · 13 maggio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/04/2011, n. 16558
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16558
Data del deposito : 7 aprile 2011

Testo completo