Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/2011, n. 15587
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Sentenza 24 marzo 2011

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La cessazione della condotta antigiuridica di un reato permanente in epoca successiva alla scadenza del termine di operatività dell'indulto previsto dalla L. 31 luglio 2006, n. 241, ne preclude l'applicazione, essendo irrilevante l'inizio del momento consumativo in data antecedente al 2 maggio 2006. (Nella specie, si trattava della contravvenzione di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni lavorative, prevista dagli artt. 4 e 18, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/2011, n. 15587
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15587
    Data del deposito : 24 marzo 2011

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