Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/07/2025, n. 19857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19857 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
Numero registro generale 21705/2024 Numero sezionale 2291/2025 Numero di raccolta generale 19857/2025 Data pubblicazione 17/07/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO
Oggetto: Pubblico impiego - concorso dirigente scolastico - precedenza per invalidità
diritto
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIA TRIA
- Presidente -
Dott. CATERINA MAROTTA
- Consigliere rel. -
Dott. ROBERTO BELLE'
- Consigliere -
Dott. SALVATORE CASCIARO
- Consigliere -
Dott. GUGLIELMO GARRI
- Consigliere -
R.G.N. 21705/2024
UP
06/05/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 21705-2024 proposto da: DE RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO N. 90, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE VACCARO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE BUFO;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, UFFICI SCOLASTICI REGIONALI PER IL MOLISE E PER LA PUGLIA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende, ope legis;
Firmato Da: LUCIA TRIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2c766e668d0aaf82 - Firmato Da: CATERINA MAROTTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3dbdfe7b5a282d2
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- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 111/2024 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 03/10/2024 R.G.N. 176/2023; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Il prof. RA LZ, vincitore del concorso per dirigente scolastico indetto con D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017, siccome utilmente collocato in graduatoria con posizione n.
2.674 e punti 156.75, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Campobasso, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (ora Ministero dell'Istruzione e del Merito), per l'accertamento del suo diritto di precedenza, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 104 del 1992 (in quanto invalido al 67%), nella scelta della sede di assegnazione e del diritto a stipulare il contratto di lavoro a tempo indeterminato con sede di lavoro nella Regione Puglia (anziché in Molise ove era stato illegittimamente destinato). In particolare, lamentava la violazione della citata disciplina che, se applicata in fase di assegnazione del personale vincitore del concorso ai singoli uffici scolastici regionali e non solo nella fase di assegnazione all'interno della singola Regione, gli avrebbe consentito di ottenere una sede ben più prossima al luogo di residenza, ossia al Comune di Barletta.
2. Il Tribunale di Campobasso respingeva la domanda.
3. Decidendo sull'impugnazione del dirigente scolastico, la Corte d'appello di Campobasso dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, per essere la controversia devoluta al giudice amministrativo.
4. Avvero tale decisione RA LZ proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria, cui si opponevano con controricorso il Ministero dell'Istruzione e del Merito,
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RGN 21705/2024
Firmato Da: LUCIA TRIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2c766e668d0aaf82 - Firmato Da: CATERINA MAROTTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3dbdfe7b5a282d2
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I'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise e l'Ufficio scolastico Regionale per la Puglia. Questa Corte, con ordinanza n. 30569/2023, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario, cassava la sentenza impugnata e rinviava, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Campobasso in diversa composizione.
5. Nelle more del giudizio, RA LZ presentava domanda di trasferimento interregionale ed otteneva il collocamento nella sede richiesta.
6. Il successivo giudizio di riassunzione si concludeva con il rigetto dell'appello proposto dal LZ. La Corte d'appello riteneva che correttamente il Ministero avesse riconosciuto i benefici connessi alla legge n. 104/1992 soltanto all'atto della costituzione del rapporto di lavoro con il D.G. dell'USR di destinazione, poiché solo da tale momento avveniva l'individuazione della sede di servizio del dirigente. Precisava, inoltre, che il dirigente non poteva vantare alcun diritto all'immissione nel ruolo richiesto in quanto il MIUR aveva dimostrato che, in base al punteggio ed alla posizione in graduatoria, la Regione richiesta non era disponibile tra quelle opzionabili all'atto di immissione in ruolo.
7. Avverso tale sentenza RA LZ propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
8. Le Amministrazioni scolastiche hanno resistito con controricorso.
9. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 10. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., violazione degli artt. 1, 4, 32, 3 e 2 Cost.; 37, 112, 115, 116, 384, 394 e 416 cod. proc. civ.; 1362 ss., 2697 commi 1 e 2,
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RGN 21705/2024
Firmato Da: LUCIA TRIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2c766e668d0aaf82 - Firmato Da: CATERINA MAROTTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3dbdfe7b5a282d2
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cod. civ.; 21 legge n. 104/92; 63, comma 1, 25 e 29 d.lgs. n. 165/2001; 601 d.lgs. n. 297/1994; capo III Carta di Nizza, Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità 13.12.06 ratificata dall'Italia con legge n. 18/09 e dall'Unione Europea nel 2010 ed ancora falsa applicazione artt. 2, 19, 25, 29 e 63, comma 4, d.gs. n. 165/2001 e art. 1, comma 2 ter, d.l. n. 58/2014 e 17 d.l. n. 104/2013, comma 1 ter. Sostiene, in sintesi, il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe violato la normativa sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate di cui alla legge n. 104/1992 ed in particolare il diritto di precedenza ex art. 21 legge n. 104/92. Assume che sarebbe illegittima la procedura adottata dall'Amministrazione nella formazione della graduatoria sostenendo che andava data prevalenza al suo diritto (assoluto) di scelta della sede con precedenza da riconoscersi sin dalla fase di assegnazione della Regione.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. Lamenta che la Corte d'appello abbia, in ragione della soluzione adottata, ritenuto la soccombenza del ricorrente e lo abbia condannato al pagamento delle spese.
3. Il primo motivo è infondato.
-
3.1. Il bando di concorso (Decreto direttoriale del 23 novembre 2017 Bando corso-concorso dirigenti scolastici in GU n.90 del 24- 11-2017-), all'art. 15 prevede, al comma 2, che: «I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno e ciascun USR" e al comma 3 che "I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica. Resta fermo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, commi 3 e 3 bis, della legge 27
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RGN 21705/2024
Firmato Da: LUCIA TRIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2c766e668d0aaf82 - Firmato Da: CATERINA MAROTTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3dbdfe7b5a282d2
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dicembre 1997 n. 449. Nell'assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5,6,7 della legge 104/1992». Il suddetto decreto direttoriale è stato emanato sulla base del D.M. 3 agosto 2017, n. 138 (in Gazz. Uff., 20 settembre 2017, n. 220). - Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L'art. 1 di tale D.M. stabilisce che: «Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come sostituito dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e definisce le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali nazionali, organizzate su base regionale, per il reclutamento dei dirigenti scolastici nei ruoli regionali di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la durata del corso di formazione dirigenziale e tirocinio e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso medesimo». L'art. 14 di detto D.M. prevede altresì che: «All'esito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria generale nazionale per merito e titoli, sulla base del punteggio di cui all'articolo 12, comma 5. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487. 2. Ai corsi di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso di ammissione, entro il limite del numero dei posti disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 5. 3. La graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso di ammissione al corso di formazione è
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RGN 21705/2024
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approvata con decreto del direttore generale, ed è pubblicata sul sito internet del Ministero. Della pubblicazione si dà avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana». Il successivo art. 20, ai commi 1 e 2, stabilisce che: "1. Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, per un numero massimo pari a quello dei posti messi a concorso con il relativo Bando, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio.
2. Il ruolo regionale in cui i vincitori sono assunti è determinato, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR, sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria. I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica. Resta fermo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449» ed al successivo comma 4 prevede che: «4. I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente regolamento sono tenuti alla permanenza in servizio nella Regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente».
3.2. Il meccanismo di reclutamento è chiaro: prima c'è l'assegnazione nei ruoli regionali, poi c'è l'attribuzione della sede sulla base anche delle precedenze di cui alla legge n. 104/1992. Ciò è del tutto in linea con le previsioni di legge. L'art. 29 del d.lgs. 165/2001, che è la fonte primaria per il reclutamento dei dirigenti scolastici e che nel corso del tempo ha subito numerose modificazioni, tali da alterare anche in termini significativi la disciplina della materia, nella stesura attualmente vigente, quale modificata da ultimo dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
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prevede, al comma 1, primo periodo, che: «il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante concorso selettivo per titoli ed esami organizzato su base regionale...». L'ultimo periodo di tale comma demanda a: «uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia delle finanze": la definizione delle modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione;
- la definizione delle prove e dei programmi concorsuali;
la definizione della valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli;
la disciplina del periodo di formazione e prova;
la definizione dei contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo».
-
La fonte primaria è chiara ne prevedere, da un lato, che il relativo bando sia emanato in forma accentrata dal Ministero;
dall'altro, che il concorso sia <<organizzato su base regionale».
3.3. L'art. 19, comma 2, del d.lgs. 165/2001 stabilisce, poi, che la durata degli incarichi dirigenziali non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque. Il concorso, dunque, si svolge a livello regionale e per ciascuna Regione sono previamente definiti i posti disponibili. Il candidato in sede di domanda indica secondo un certo ordine le Regioni per le quali concorre. Vi è una prova selettiva e poi una prova scritta (ai sensi della legge n. 114/2014, art. 25, le persone che versano nell'ipotesi di cui all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, invalidità uguale o superiore all'80%, non sono tenute a partecipare alle prove preselettive eventualmente previste per i concorsi pubblici l'abilitazione alle professioni).
e
La graduatoria finale è unica e nazionale (art. 14 del D.M. n. 138/2017 e art. 15 del bando di concorso sopra riportati) ed in base ad essa i posti sono assegnati alle regioni secondo una combinazione di:
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1) posto in graduatoria;
2) indicazione della Regione secondo l'ordine di preferenza indicato dal candidato. In questa fase non è prevista alcuna precedenza. Ai sensi dell'art. 15 del decreto direttoriale sono dichiarati vincitori del corso-concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio nel limite dei posti previsti dall'art. 2, comma 2. I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse, nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun Ufficio Scolastico Regionale.
3.4. La pretesa del ricorrente avrebbe l'effetto di costituire due graduatorie: quella dei titolari delle preferenze, abilitati a scegliere il posto di lavoro sull'intero territorio nazionale e quella dei non titolari di preferenza, per i quali resterebbe valido il criterio di assegnazione su base regionale. Si realizzerebbe, in tal modo, una riserva di posti indeterminata - non essendo quantificabili a priori i potenziali beneficiari - e, in ogni caso, non prevista dalla normativa vigente. In sostanza, verrebbe ad effettuarsi uno scorrimento, prescindendo dalla posizione in graduatoria, a favore dei titolari delle prerogative ex lege n. 104/1992 e si assegnerebbero i posti residui ai candidati non beneficiari della suddetta normativa. Ma ciò comporterebbe non l'espressione di una preferenza ma un vero e proprio sovvertimento della graduatoria formata sulla base del giudizio della commissione esaminatrice, necessaria e preliminare all'assegnazione in ruolo ed alla scelta della sede di servizio. L'assegnazione ad un ruolo regionale piuttosto che ad un altro, infatti, dipende da un lato, dalla posizione in graduatoria nazionale al netto delle preferenze espresse per le regioni di destinazione, dall'altro, dalla disponibilità di posti in quegli stessi ambiti prescelti (si richiama, al riguardo, l'art. 15, comma 2 del Bando sopra riportato che riproduce
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fedelmente quanto disposto dall'art. 20 del D.M. n. 138 che, all'art. 20, comma 2 secondo il quale i ruoli regionali sono determinati, nei limiti dei posti vacanti e disponibili per ciascun anno, sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze per le regioni dei candidati). Un diverso effetto sarebbe assolutamente in contrasto con la citata norma primaria di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 165/2001 secondo la quale, come detto, il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante concorso selettivo per titoli ed esami organizzato "su base regionale".
3.5. Pertanto, in base alle suddette disposizioni del bando di concorso l'Amministrazione ha legittimamente ritenuto che le precedenze ex lege n. 104/1992 non potessero farsi valere in sede di assegnazione alle Regioni, bensì soltanto nella successiva fase inerente l'assegnazione della sede di primo incarico e, quindi, soltanto nel momento della scelta della sede disponibile all'interno della Regione già assegnata.
3.6. Il ricorrente contesta l'operato dell'Amministrazione che ha inteso la richiamata norma del bando di concorso nel senso dell'applicabilità del diritto di precedenza previa differenziazione tra le due fasi, quella inziale di assegnazione della Regione di pertinenza e quella successiva della scelta del plesso scolastico, limitando la tutela ex lege n. 104/1992 solo in questo più ristretto ambito regionale, mentre la legge n. 104, in quanto di rango primario, avrebbe dovuto applicarsi già in fase di assegnazione ai ruoli regionali, pena una ingiustificata compromissione del diritto medesimo.
L'assunto non può essere condiviso.
Sempre l'art. 15 del citato Decreto direttoriale prevede, al comma 5, che: <
5. I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza in servizio nella Regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente».
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Quindi vi è un obbligo di permanenza nella sede di assegnazione di tre anni (ed infatti dopo i tre anni il LZ ha ottenuto il trasferimento - sempre intraregionale nella sede regionale più vicina al luogo di
residenza).
Sul punto l'art. 9, del CCNL 15.07.2010, per quanto di interesse, dispone che: <
1. Il mutamento degli incarichi dei dirigenti ha effetto dall'inizio di ogni anno scolastico o accademico.
2. Il mutamento dell'incarico, a richiesta del dirigente, in ogni caso segue i sottoindicati criteri: (...) 3. In deroga ai criteri di cui al comma 2, il mutamento di incarico su posti liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti casi di particolare urgenza e di esigenze familiari: (...) c) altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali.
4. Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza e con il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della Regione richiesta, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente. La richiesta deve essere presentata entro il mese di maggio di ciascun anno e l'esito comunicato entro il successivo 15 luglio. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il mutamento d'incarico, ove concesso, non può nuovamente essere richiesto nell'arco di un triennio dall'incarico conferito». Tale disposizione ha realizzato, dunque, con riguardo alla mobilità interregionale, una comparazione delle esigenze organizzative dell'Amministrazione, anch'esse di rango costituzionale (art. 97 Cost) con l'interesse del singolo dirigente al trasferimento bilanciando in tal modo le necessità individuali con le esigenze organizzative di continuità e soprattutto di efficienza del servizio pubblico.
4. Va, dunque, ritenuto, quanto alle richiamate tutele di cui alla legge n. 104/1992, che in base alle previsioni del bando secondo cui: <<Nell'assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6, 7 della legge
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104/1992», il candidato vincitore possa far valere il diritto alla scelta di sede, non già nell'ambito dell'assegnazione presso una determinata Regione, ma solamente in sede intraregionale, dopo quindi che la Regione di prima nomina sia stata stabilita in ragione del collocamento in graduatoria.
5. Vi è da aggiungere che, come è noto, il diritto del disabile di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, va interpretata nel senso che esso può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione, anche successivamente a quest'ultima e, in tal caso, sia quando la situazione di handicap intervenga in corso di rapporto, sia quando essa preesista ma l'interessato, per ragioni apprezzabili, intenda mutare la propria residenza, deponendo in tal senso, oltre che la lettera della norma, l'esigenza di consentire l'effettività del diritto al lavoro in capo alla persona svantaggiata a causa della situazione di handicap (così Cass. 20 settembre 2012, n. 15873; Cass. 18 dicembre 2013, n. 28320; Cass. 3 agosto 2015, n. 16298). Deve dunque ritenersi che, sia nel caso di scelta della sede di lavoro all'atto dell'assunzione sia nel caso di successivo trasferimento a domanda, la limitazione del diritto, in ragione della concomitanza di valori di rilievo costituzionale, quali i principi distintamente espressi dall'art. 97 e dall'art. 41 Cost. (quest'ultimo nei limiti della sua applicabilità al lavoro pubblico contrattualizzato), comporta che l'inciso "ove possibile" valga a configurare una subordinazione del diritto alla condizione che il suo esercizio non comporti una lesione eccessiva delle esigenze organizzative ed economiche del datore di lavoro. Nello specifico la Corte territoriale ha anche accertato che (pag. 7 della sentenza) "la Regione Puglia non era disponibile tra le sedi opzionabili all'atto della sua immissione in ruolo, in base al punteggio ed alla posizione in graduatoria ottenuti dal ricorrente".
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Come questa Corte ha precisato (Cass. 28 marzo 2023, n. 8743, Cass. n. 22885 del 2021), la vacanza del posto è condizione necessaria ma non sufficiente, in quanto l'Amministrazione resta libera di decidere di coprire una data vacanza ovvero di privilegiare altre soluzioni e le sue determinazioni devono sempre rispettare i principi costituzionali d'imparzialità e di buon andamento, dovendo rispondere a finalità ed esigenze che prescindono dall'interesse dell'aspirante e che, invece, vanno commisurate anche all'interesse alla corretta gestione della finanza pubblica.
6. Il secondo motivo è inammissibile essendo, per così dire, un "non motivo", e limitandosi il ricorrente a postulare un effetto, quello della caducazione della statuizione sulle spese, che sarebbe conseguito comunque ai sensi dell'art. 336, primo comma, cod. proc. civ. nel caso di accoglimento totale o parziale del ricorso (v. ex multis Cass. 11 maggio 2023, n. 12946; Cass. 27 settembre 2022, n. 33968).
7. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.
8. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
9. Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
La Corte,
-
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle Amministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito. - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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RGN 21705/2024
Firmato Da: LUCIA TRIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2c766e668d0aaf82 - Firmato Da: CATERINA MAROTTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3dbdfe7b5a282d2
RGN 21705/2024
Numero registro generale 21706/2024 Numero sezionale 2291/2025 Numero di raccolta generale 19857/2025 Data pubblicazione 17/07/2025
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di cassazione il 6 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Dott. Caterina Marotta
La Presidente
Dott. Lucia Tria
Firmato Da: LUCIA TRIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2c766e668d0aaf82-Firmato Da: CATERINA MAROTTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3dbdfe7b5a282d2
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