Sentenza 15 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/10/2002, n. 14653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14653 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N374. (IST.NE GIUDICE DI PACE) REPUBBLICA ITALIANA N NOME DE POPOLO IT14653/02 ... Oggetto AZIONE enza ice SEZIONE TERZA CIVILE pače inammissib Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rite R.G.N.7180/99 NICASTRO Presidente Dott. Gaetano Dott. Ugo FAVARA Consigliere FINOCCHIARO Cons. Relatore Cron.
1.34095 Dott. Mario Consigliere Rep. CALABRESE Dott. Donato Consigliere Ud. 14/03/02 Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: TELECOM Italia s.p.a., in persona dell'avv. Gaetano CANCELLERIA ER, in qualità di direttore della Direzione Lega- le, elettivamente domiciliato in Roma, via Roccaporena n. 34, presso gli avvocati Raffaele De Luca Tamajo e Carlo Bousier Miutta, che lo difendono giusta delega in h m atti;
ricorrente 6412430
contro
MA IN, elettivamente domiciliato in Roma, via Sestio Calvino n. 193, presso l'avv. Antonio Avi- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE tabile, che lo difende giusta delega in atti;
Richiesta Copla esecutiva dal Sig. MARAAIOU controricorrente per diritti L. 643 il 21 NOV, 2002...... IL CANCELLIERE 1 avverso la sentenza del giudice di pace di Caserta n. 1315/98 del 20 - 23 novembre 1998 (R.G. 743/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 marzo 2002 dal Relatore Cons. Mario FI- nocchiaro;
Udito l'avv. ; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Stefano Schirò, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 4 marzo 1998 LI IN conveniva in giudizio, innanzi al giudice di pace di Caserta, la Telecom Italia s.p.a. chiedendone la condanna alla re- stituzione della somma di lire 704.000 a questa pagata, nonché il risarcimento dei danni conseguenti alla con- dotta della società convenuta. Esponeva l'attore, in particolare, che con tele- gramma 18 dicembre 1997 la Telecom gli aveva comunicato la già avvenuta sospensione «delle direttive interurba- ne, internazionali e eventuali altri servizi a valore aggiunto>> senza alcuna preventiva comunicazione e omet- tendo tutti gli accertamenti a tutela del consumatore utente previsti dall'art. 42, comma 3, del regolamento approvato con d.m. 8 maggio 1997 n. 197, essendo stato 2 informato esclusivamente che dal suo apparecchio risul- tavano effettuate telefonate internazionali. Per poter far ripristinare la linea telefonica, proseguiva l'attore, onde non rimanere isolato durante il periodo natalizio esso concludente era stato CO- stretto a firmare una dichiarazione nulla perché pri- va di fondamento giuridico e viziata nel consenso con la quale riconosceva il traffico telefonico attribuito- gli e a pagare la somma di lire 704.000. Costituitasi in giudizio, in persona del responsa- bile dell'Area territoriale legale sud n. 1, la Telecom Italia s.p.a. resisteva alla avversa domanda, chieden- done il rigetto, attesa la sua infondatezza. Svoltasi la istruttoria del caso l'adito giudice sentenza 20 - 23 novembre 1998 accoglieva, per con quanto di ragione, la domanda attrice e, per l'effetto, e f e condannava la Telecom Italia alla restituzione in favo- re dell'attore della somma di lire 650 mila oltre inte- ressi legali dalla domanda, nonché al pagamento della somma di lire 800 mila a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e morale, oltre interessi legali dalla domanda e alla predisposizione di un servizio di monitoraggio del livello di traffico e consumo, senza alcun aggravio di spese per l'utente. Per la cassazione di tale pronunzia, notificata il 5 febbraio 1999 ha proposto ricorso, notificato il 1° aprile 1999 e affidato a due motivi la Telecom Italia in persona di GUERRIERI Gaetano, direttore della Dire- zione Legale. Resiste, con controricorso, MA IN. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Deduce, in limine parte controricorrente la 0, comunque, la improponibilità delinam missibilità, ricorso per invalidità (inesistenza} della notifica dello stesso, perché eseguita da Ufficiale Giudiziario addetto a ufficio inesistente». Si osserva infatti, che nella relata di notifica del ricorso è precisato che «ad istanza della Telecom Italia s.p.a. e dei suoi procuratori costituiti io aiutante ufficiale giudiziario addetto all'unico unico notifiche presso la Corte di Appello di Caserta ho no- tificato copia del presente ricorso al sig. pur essendo assolutamente pacifico che in Caserta non esi- ste una Corte di Appello e, pertanto, non è ipotizzabi- le l'operatività, in detta città, di un Ufficio Unico notifiche presso la Corte di Appello di Caserta.
2. La deduzione è infondata. E' di palmare evidenza, infatti, come risulta anche dal timbro rotondo (anche se scarsamente leggibile) ap- 4 posto accanto alla sigla dell'aiutante ufficiale giudi- ziario che ha eseguito la notifica, che lo stesso è ad- detto alla «pretura di Caserta» e che, per l'effetto, sussiste, nella specie, esclusivamente un errore mate- riale, circa l'appartenenza dell'ufficiale giudiziario che ha eseguito la notifica ad un Ufficio piuttosto che ad altro.
3. Sempre in via pregiudiziale il controricorrente deduce, altresì, il difetto del potere di rappresentan- za della Telecom Italia s.p.a., in capo all'avvocato Gaetano G. ER, che nella sua qualità di «diretto- re della Direzione Legale della Telecom Italia s.p.a. >>> ha rilasciato il mandato agli avv. de Luca Tamajo e Carlo Boursier Niutta per la proposizione del presente इ ricorso per cassazione.
4. L'eccezione è fondata e deve, per l'effetto, di- chiararsi la inammissibilità del proposto ricorso, alla luce delle considerazioni che seguono. Come assolutamente pacifico, in dottrina come in giurisprudenza, nelle società per azioni il potere di rappresentanza, anche processuale, salve eventuali esclusioni o limitazioni, spetta solo agli amministra- tori (cfr. artt. 2380 e 2384 c.c.). Deriva da quanto precede, pertanto, che per l'am- missibilità nel ricorso per cassazione è necessario che 5 la procura alle liti sia rilasciata da persona della quale sia stata indicata tale qualità, per cui è inam- missibile il ricorso per cassazione ove la procura alle liti sia rilasciata da un soggetto diverso da quelli aventi per legge la rappresentanza della società e non sia dimostrata la sussistenza di tali poteri di rappre- sentanza, in forza di specifiche previsioni statutarie о di deliberazioni assembleari, in capo al soggetto firmatario (Cass. 26 aprile 1996, n. 3899. Nello stesso senso, la procura alle liti rilasciata da un soggetto diverso da quelli aventi per legge la rappresentanza della società e per il quale non risulti dimostrato il conferimento di tale potere - in forza di specifiche previsioni statutarie о di deliberazioni degli organi deliberanti competenti - non è idonea a rendere ammis- sibile la costituzione in giudizio, tanto nei gradi di merito che nel giudizio di cassazione, Cass. 27 ottobre 1997, n. 10569). Sempre al riguardo, ancora, non può tacersi che al fine dell'ammissibilità del ricorso per cassazione pro- posto da persona giuridica è necessario che la procura sia rilasciata da persona della quale sia indicata la qualità di amministratore, ovvero dichiarata e dimo- strata la qualità di titolare del potere rappresentati- vo sulla base di specifiche diverse previsioni statuta- 6 rie о di deliberazioni assembleari ed è, pertanto, inammissibile il ricorso ove la procura alle liti sia rilasciata da un soggetto diverso da quelli aventi per legge la rappresentanza della società e non sia dimo- strata la sussistenza di tali poteri di rappresentanza, in forza di specifiche previsioni statutarie o di deli- berazioni assembleari, in capo al soggetto firmatario (cfr., ad esempio, Cass. 25 febbraio 1998, n. 2042, che ha dichiarato inammissibile un ricorso proposto dal- l'ente Ferrovie dello Stato senza che fossero stati de- positati la delibera dell'amministratore straordinario dell'ente ed un ordine di servizio da cui sarebbe deri- vato il potere rappresentativo del capo dell'ufficio territoriale dell'ente, che aveva conferito la procura speciale). Nelle società per azioni, ancora, il potere del di- rettore generale di rappresentare verso l'esterno la società (sia egli nominato dall'assemblea, ovvero per disposizione dell'atto costitutivo) può ritenersi sus- sistere solo in conseguenza di una specifica attribu- zione ricevuta in tal senso dall'organo amministrativo, od anche se tale potere inerisca, intrinsecamente, alla natura stessa dei compiti affidatigli, mentre in tutti gli altri casi, tale potere rappresentativo (in esso inclusa la possibilità di rilasciare una valida procura 7 ad litem) deve ritenersi insussistente, esplicando il direttore generale una attività meramente interna od esecutiva (Cass. 29 agosto 1997, n. 8189. Sempre nello stesso senso, Cass. 12 giugno 1996, n. 5409: al diret- tore generale di una società per azioni possono essere conferiti poteri di rappresentanza esterna, anche di carattere processuale, che però debbono trovare la loro fonte nello statuto o comunque in un atto negoziale di conferimento. Pertanto, non essendo il direttore gene- rale un «rappresentante legale» dell'ente, non è ammis- sibile il ricorso per cassazione nel quale, menzionata la società ricorrente in persona del rappresentante legale pro tempore», la sottoscrizione della procura in calce sia preceduta dalla dizione «Il direttore genera- le»). Pacifico, in diritto, quanto precede è palese la inammissibilità del ricorso ora in esame atteso che lo stesso è stato sottoscritto dagli avvocati De LUCA TA- MAJO e BOURSIER Niutta in forza di procura, a margine del ricorso, loro rilasciata da GA Guerrieri»> non amministratore, legale rappresentante della TELECOM ITALIA S.p.a., ma «in qualità di Direttore della Dire- zione Legale della Telecom Italia s.p.a.», senza che in alcun modo risulti che per statuto sociale, o in forza 8 di speciale mandato ad hoc lo stesso sia investito del potere di rappresentare la detta società. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, deve ribadirsi, in conformità a un indirizzo giurispru- denziale nettamente prevalente nell'ambito di questa Suprema Corte, e cui questo collegio ritiene di dovere prestare integralmente adesione, che il soggetto che si costituisce in giudizio allegando la propria qualità di rappresentante di una persona giuridica ha l'onere di dare la prova di tale qualità, quando la stessa sia contestata (Cass., sez. un., 14 dicembre 1999 n. 894,; Cass. 2 agosto 2000 n. 10167 e, per la giurisprudenza anteriore, tra le tantissime, Cass. 4 febbraio 1997, n. 1021; Cass. 8 aprile 1995, n. 4073 e Cass. 29 maggio 1993, n. 6029). Pertanto: in presenza di contestazioni circa la qualità di rappresentante di una società in capo a colui che abbia sottoscritto la procura speciale alle liti, incombe al- la parte rappresentata l'onere della indicazione del- l'atto di conferimento dei poteri rappresentativi ° della diversa situazione abilitante, in guisa da con- sentire l'eventuale prova contraria, intesa a vincere la presunzione di validità della procura rilasciata da persona qualificatasi come rappresentante legale della 9 parte, con la conseguenza che il difetto di siffatta indicazione costituisce di per sé argomento di prova contrastante la presunzione stessa (Cass. 14 aprile 1999, n. 3677); la procura alle liti rilasciata nel ricorso per cassazione dal legale rappresentante di una società (o persona giuridica) è valida quando dal mandato speciale integrato dall'intestazione del ricorso risultino indi- cate la qualifica e la posizione nell'organizzazione societaria della persona fisica che conferisce al di- fensore l'incarico di rappresentare e difendere la per- sona giuridica: ove però la fonte della legittimazione di tale potere sia oggetto di contestazione ad opera della controparte, è la società rappresentata ad essere onerata di fornire la prova del potere rappresentativo della persona fisica che, per la posizione che occupa nella società medesima, tale potere abbia legittimamen- te speso rilasciando la procura speciale, sicché, in mancanza di tempestiva contestazione della controparte, l'indicazione del potere rappresentativo derivante alla persona fisica dalla posizione occupata nella società è sufficiente ai fini della validità della procura (Cass. 1 luglio 2000, n. 8838); - la presunzione di sussistenza dei necessari pote- ri rappresentativi in caso alla persona fisica che stia 10 nelin giudizio come legale rappresentante viene meno caso in cui la controparte eccepisca formalmente il di- fetto del potere di rappresentanza, giacché, in questo l'accertamento dell'effettivo possesso della qua-caso, lifica di legale rappresentante dell'ente costituisce oggetto di accertamento giudiziale e l'onere della pro- va è posto a carico della parte rappresentata (Cons. Stato, sez. IV, 20 dicembre 2000 n. 6848); l'ammissibilità del ricorso per cassazione, pro- posto da una persona fisica in nome e per conto di un ente, non può essere messa in discussione, sotto il profilo del difetto del potere di rappresentanza, qua- lora detta persona abbia esercitato tale potere nelle pregresse fasi del processo senza opposizioni o conte- stazioni della controparte (Cass., sez. un., 16 luglio e 2001, n. 9647). Pacifici, in diritto, i rilievi che precedono si osserva che nella specie: a) nel precedente grado di giudizio la Telecom si era costituita in giudizio non in persona dell'avv. ER, nella sua qualità di Direttore della Direzio- ne Legale della Telecom Italia s.p.a., ma in persona del responsabile dell'Area territoriale legale sud n. 1; 11 b) nella prima difesa successiva alla notifica del ricorso e, in particolare, in sede di controricorso, la difesa del controricorrente, come osservato in prece- denza, ha eccepito la carenza del potere di rappresen- tanza in capo al ER, «essendo la procura conferi- ta da soggetto diverso dal legale rappresentante della società Telecom Italia s.p.a.»; c) parte ricorrente, cui incombeva come Osservato l'onere di dimostrare, mediante le produzioni sopra consentite dall'art. 372 c.p.c. (Cass. 19 novembre 2001, n. 14458; Cass. 7 marzo 2001, n. 3304; Cass. 24 agosto 2000, n. 11077) che il ER, in base allo statuto della società o in forza di apposita procura ad negotia, aveva il potere di rappresentare la società ha omesso di prendere posizione, in ordine a tale eccezio- ne.
5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
12 condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in € B 00 oltre € 400,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 14 marzo 2002. il Consigliere relatore est. Re منه الله il Presidente Ram Chandle IL CANCELLERE C1 NN ST DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 15 OTT 2002 IL CANCELLTERE C1 TZ AT 13