Sentenza 7 marzo 2001
Massime • 1
In base all'art. 372 cod. proc. civ. nel giudizio di cassazione relativo alla sentenza pretorile in materia di opposizione avverso ordinanza - ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative è consentito il deposito di documenti riguardanti la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso non anche di quelli diretti a dimostrare l'irregolarità del procedimento seguito dalla Pubblica Amministrazione nell'emissione dell'ordinanza - ingiunzione o la nullità di atti del giudizio di merito diversi dalla sentenza oggetto del ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2001, n. 3304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3304 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO AMMIRANTE - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OR IC, quale legale rappresentante dell'AZIENDA AGRICOLA LIVENZA DI SACILE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI ENRICO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI PRIMA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI PORDENONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 27/98 del TO di PORDENONE, depositata il 16/02/98 R.G.N. 1358/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/00 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato ROMANELLI GUIDO per delega ROMANELLI ENRICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 26/11/96 MO DO, quale legale rappresentante dell'azienda agricola Livenza, proponeva opposizione innanzi al TO di Pordenone avverso la ordinanza ingiunzione dell'Ispettorato del lavoro di Pordenone n. 10513/96, per il pagamento della somma di L. 13.018.400 per avere assunto nel settembre 1994 personale in violazione dell'art. 1 D. L. 494/94 (comunicando oltre i termini stabiliti i nominativi dei lavoratori assunti), onde soddisfare esigenze temporanee legate alla vendemmia, come da verbale del 17/10/94; l'illecito era stato poi notificato il 3/11/94.
Deduceva il ricorrente che, unitamente al proprio consulente, in data 1/12/94, aveva chiesto di essere ascoltato, ma l'istanza non era stata accolta e quindi si era proceduto alla emanazione della ordinanza in violazione dell'art. 18 L. n. 689/81. Il convenuto, costituendosi in giudizio, contestava la domanda, rilevando che la richiesta di audizione era stata avanzata non dall'opponente, ma solo dallo Studio associato Zambelli, che, avvisato del giorno fissato per l'incontro, aveva in via breve comunicato di non avere altro da aggiungere a quanto esposto con la nota dell'1/12/94; da una parte quindi non sussisteva la violazione dell'art. 18 citato, mentre dall'altra, nel merito, l'esistenza delle infrazioni contestate emergeva dalle stesse dichiarazioni rese dall'opponente.
Il TO, con sentenza del 11 - 16/2/98, rigettava l'opposizione, rilevando che scritti difensivi e richieste di audizione dell'interessato dovevano pervenire all'autorità competente entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione, non essendo sufficiente la semplice spedizione entro il detto termine (cfr. Cass. n. 9317 del 6/8(92).
Nel caso di specie, la lettera con la richiesta di audizione era pervenuta all'Ispettorato in data 5/12/94, come risultava dal timbro di ricezione apposto sulla stessa, mentre l'attestato di spedizione prodotto dall'opponente era parzialmente fotocopiato e privo di data. L'unico motivo di opposizione era quindi infondato, per essere stata la richiesta di audizione presentata fuori termine. Nel merito, era certa la sussistenza della violazione contestata, perché dal verbale in data 17/10/94, non contestato, risultava che dal 5 al 20 settembre 1994 erano stati assunti avventizi per le operazioni di vendemmia;
dal controllo delle comunicazioni inviate alla Sezione circoscrizionale per l'impiego in data 21 settembre era poi emerso che gli stessi lavoratori erano stati assunti dal 12 settembre;
era stata quindi fornita la prova che la comunicazione era stata inviata dall'opponente oltre il termine prescritto e la opposizione doveva essere rigettata. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il MO, nella suddetta qualità, fondato su un solo motivo. Resiste, per conto dell'Ispettorato del lavoro, l'Avvocatura generale dello Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 L. n. 689/81 (art. 360 n. 5 CPC), applicabili nella specie perché si trattava di questione relativa a violazione delle norme sul collocamento, deduce il ricorrente che nel caso concreto il TO non aveva fatto uso degli ampi poteri istruttori conferitigli dall'art. 23 e quindi di accertare l'effettiva data di notificazione della contestazione: la notificazione del 3/11/94 era stata effettuata a mezzo posta e quindi doveva considerarsi avvenuta all'atto della ricezione del plico postale;
dalla copia della busta, che produceva in questa sede, risultava che il plico era stato spedito da Pordenone il 4 novembre ed era pervenuto a Sacile il 5/11/94. Sarebbe stato opportuno il deposito della busta innanzi al pretore, ma ciò non era stato fatto perché la causa aveva come oggetto principale la questione relativa alla richiesta di audizione ed al suo mancato adempimento e non certo il rispetto del termine di 30 giorni. Il TO però non aveva fatto uso dei poteri istruttori conferitigli dal citato art. 23 e quindi la sentenza doveva essere cassata.
Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "per il disposto dell'art. 372 CPC, nel giudizio di cassazione è consentito il deposito di documenti riguardanti la nullità della sentenza e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso, non anche di quelli diretti a dimostrare l'ammissibilità dell'appello o la nullità di atti del giudizio di merito diversi dalla sentenza oggetto del ricorso per cassazione" (Cass. n. 3251 del 16/4/97). Il principio di diritto sopra enunciato, condiviso dal Collegio, è applicabile anche per i documenti relativi al merito (nel caso in esame alla regolarità del procedimento seguito dalla Pubblica Amministrazione nell'emissione dell'ordinanza - ingiunzione e quindi alla doverosità o meno dell'audizione della parte ingiunta, collegata alla (in)tempestività della relativa richiesta). Ne consegue l'inammissibilità della produzione in questa sede del documento diretto a dimostrare che il termine per la richiesta di audizione personale dell'attuale ricorrente era stato rispettato, sicché la P.A. aveva l'obbligo di disporla.
Nè può essere oggetto di sindacato di legittimità il fatto che il giudice di merito non si era avvalso dei poteri istruttori di ufficio di cui all'art. 23 cit., in quanto si tratta di mera facoltà il cui esercizio è attribuito alla discrezionalità del giudice stesso.
Infine non è puntuale e fondato il ricorso nella parte in cui si duole che la sentenza impugnata sia andata oltre l'oggetto della controversia rilevando la tardività della richiesta di audizione personale. Come lo stesso ricorrente afferma, l'ordinanza - ingiunzione era stata impugnata, tra l'altro, per essere stata emessa senza la preventiva audizione dell'asserito autore dell'illecito. Rientrava quindi nell'oggetto della controversia accertare l'esistenza dei presupposti cui la legge condiziona l'obbligo di audizione.
Il ricorso è quindi totalmente infondato e va rigettato. Le spese vanno poste a carico del ricorrente e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in L. 26.000, oltre a L.
1.500.000 per onorario. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2001