Sentenza 11 febbraio 1999
Massime • 1
Non è consentito, in pendenza di un procedimento in grado di appello, iniziare, per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona, un nuovo procedimento, nell'ambito del quale sia inoltre emessa ordinanza di custodia cautelare. Invero il principio del "ne bis in idem" -che tende ad evitare che per lo stesso fatto-reato si svolgano più procedimenti e si emettano più provvedimenti, anche non irrevocabili ed uno differente dall'altro- ha portata generale ed opera in tutto l'ordinamento penale: esso infatti trova espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art 28 e seguenti cod. proc. pen.), nel divieto di un secondo giudizio (art 649 cod. proc. pen.) e nella disciplina della ipotesi in cui, per il medesimo fatto, siano state emesse più sentenze nei confronti della stessa persona(art. 669 cod. proc. pen.). (Fattispecie relativa alla custodia cautelare disposta per il delitto di associazione mafiosa, in presenza di assoluzione in primo grado -ed in pendenza di appello- della medesima persona e per lo stesso fatto).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/1999, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dai Signori: Camera di consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 11.2.1999
1. Dott. Giovanni De Roberto Consigliere SENTENZA
2. Dott. SC Trifone Consigliere N. 512
3. Dott. Antonino Assennato Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Nicola Milo Consigliere N. 40034/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da GU IC,
avverso l'ordinanza 6 agosto 1998 del Tribunale di Palermo. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita nell'udienza in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Siniscalchi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 6 agosto 1998 il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame proposta da GU IC avverso il provvedimento custodiale adottato il 29 giugno 1998 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale relativamente al reato di cui all'art. 416-bis c.p., per avere, in concorso con numerose altre persone, fatto parte dell'associazione mafiosa denominata "cosa nostra", con la precisazione di avere, fra l'altro, svolto sistematicamente ed in concorso con il latitante SO SC funzioni di mediazione in diverse attività estortive della famiglia del Borgo Vecchio.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il GU denunciando mancanza e manifesta illogicità della motivazione nonché violazione dell'art. 273 c.p.p. Lamenta, inoltre, che per gli stessi fatti il ricorrente sarebbe stato assolto in primo grado con sentenza attualmente pendente in appello.
3. Il secondo motivo di ricorso è, fondato.
Se è pur vero quanto sostenuto in proposito dall'ordinanza impugnata e, cioè che, "in linea con quanto previsto dall'art. 297, comma, 3, c.p.p., non vi è alcun divieto di applicazione di più ordinanze cautelari per il medesimo fatto", potendo tale circostanza "rilevare, casomai, soltanto sui termini di custodia cautelare, i quali non possono, come affermato dalla giurisprudenza dominante sul punto, essere artatamente postergati", appare, peraltro. evidente che l'adozione della misura non può contraddire una decisione assolutoria pronunciata in giudizio, pure se non ancora divenuta definitiva, non venendo qui in considerazione la validità ma l'efficacia della misura cautelare.
Una linea interpretativa già percorsa da questa Corte, nel senso che l'art. 649, al pari delle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 e segg. c.p.p.) e dell'art. 669 c.p.p. (che disciplina il caso in cui siano state emesse più sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona) costituisce espressione del generale principio di ne bis in idem, che tende ad evitare che per lo stesso fatto-reato si svolgano più procedimenti e si emettano più provvedimenti anche non irrevocabili, l'uno indipendente dall'altro. Con la conseguenza, proprio in una fattispecie relativa a custodia cautelare per il reato previsto dall'art.416 bis c.p., dal quale l'indagato era stato assolto in primo grado in un altro procedimento, che non è consentito in pendenza di un procedimento in grado di appello che venga iniziato per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona un nuovo procedimento e venga emessa un'ordinanza di custodia cautelare (Cass., 10 luglio 1995, Pandolfo). L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio al Tribunale di Palermo che sarà tenuto ad indicare se i fatti ora addebitati al GU siano (anche in relazione al tempus commissi delicti, venendo qui in considerazione un'ipotesi di reato permanente) gli stessi in ordine ai quali è intervenuta assoluzione nel giudizio di primo grado, uniformandosi al principio di diritto ora enunciato.
Questa Corte è, in tal modo esonerata dall'esame dell'ulteriore motivo di ricorso attesa la mera ipoteticità che lo designa per essere la decisione su di esso subordinata all'applicazione della regula iuris sopra indicata.
5. Ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, delle norme di attuazione, non conseguendo dalla presente decisione la rimessione in libertà del GU, si dispone che la cancelleria trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e rinvia al Tribunale di Palermo per nuovo esame. Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
Cosi deciso in Roma, il 11 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 1999