Sentenza 22 aprile 1998
Massime • 1
In tema di prova testimoniale, trova applicazione il principio della "scindibilità" della valutazione, da intendersi nel senso che il giudice può ritenere veritiera una parte della deposizione e, nel contempo, disattendere altre parti di essa. Tuttavia, in siffatte ipotesi, il giudicante deve dare conto, con adeguata motivazione, delle ragioni che lo hanno indotto a tale diversa valutazione, e deve anche chiarire i motivi per i quali tale diversa valutazione non si risolve in un complessivo contrasto logico-giuridico della prova.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/04/1998, n. 7900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7900 |
| Data del deposito : | 22 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 22/4/1998
1 Dott. Oreste CIAMPA Consigliere SENTENZA
2 " Ugo SCELFO " N. 603
3 " Antonio ASSENNATO " REGISTRO GENERALE
4 " Francesco SERPICO " N. 40398/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
LL DO, nato a [...] il [...]
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 19-11- 1996 con la quale veniva confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 5-11-91 che aveva condannato LL NI alla pena di anni nove e mesi sei di reclusione e L. 1.900.000= di multa per i reati di concorso in rapina aggravata ed altro;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F. SERPICO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del SPG dr. Filippo FIORE che ha concluso per: Rigetto del ricorso;
0 S S E R V A
Con sentenza del Tribunale di Napoli del 5-11-1991, LL DO, dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt.110, 628 co.1^ e 3^ c.p. e 4 co.2^,3^ e 6^ L.110/75, previa unificazione di tali imputazioni sotto il vincolo della continuazione e con la recidiva specifica reiterata contestata, veniva condannato alla pena di anni nove e mesi sei di reclusione e L.1900.000= di multa, oltre pene accessorie come per legge.
Sull'appello proposto dalla difesa dell'imputato, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 12-01-1993, assolveva il LL dei reati acrittigli, per non aver commesso il fatto, non ritenendo poter fondare la conferma del giudizio di colpevolezza sulle dichiarazioni del teste NA AO, stante le perplessità dal predetto mostrate in istruttoria e nel dibattimento, in ordine al riconoscimento del predetto imputato, come uno dei due rapinatori dello Istituto di Credito del quale egli era dipendente.
Su ricorso per Cassazione del Procuratore Generale della Repubblica presso detta Corte di Appello, questa Corte Suprema, con sentenza del 9-6-1993, annullava l'impugnata decisione assolutoria, per insufficiente ed in parte contraddittoria valutazione delle risultanze probatorie, con particolare riferimento sia al riconoscimento del LL in sede di formale incidente probatoria che in sede di individuazione del giovane innanzi al P.M. ex art.361 cpp., con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della predetta
Corte di Appello.
Quest'ultima, quale giudice di rinvio, con sentenza in data 19-11- 1996, ribadendo il giudizio del Tribunale in tema di piena attendibilità del riconoscimento del LL da parte del teste NA, sia in sede di individuazione ex art.361 cpp. innanzi al P.M. presso Comm.to-di Polizia che di ricognizione formale operato in sede di incidente probatorio, confermava il giudizio di condanna dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli, denegando, quanto al trattamento sanzionatorio, la concessione delle attenuanti generiche e la mitigazione della misura della pena inflitta, ostando la gravità dei fatti e la negativa personalità del prevenuto, per il suo sleale comportamento processuale per i suoi precedenti penali. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il LL, deducendo a mezzo del suo difensore avv. S. Senese, la violazione dell'art.192 cpp., stante l'apoditticità, illogicità e contraddittorietà della motivazione peraltro mancante in merito alla ritenuta preminenza, del valore accusatorio della ricognizione operata dal teste NA, nonostante le successive e convincenti ritrattazioni rese in dibattimento, in ordine al riconoscimento del LL come uno dei due malviventi, autori della rapina in Banca, descritto con caratteristiche somatiche non compatibili con quelle in realtà appartenenti all'uomo e tenuto conto che, a differenza di altro rapinatore (D'EL LO, già, condannato per i noti fatti),l'altro malvivente non si ora tolto la calzamaglia che gli travisava il volto, allorché, con il teste in ostaggio, era uscito dall'Istituto di credito, dopo la rapina.
Ad avviso del ricorrente, stante anche il fatto che il teste rivestiva la qualit...' di parte offesa, e, come tale, intuibilmen "orientata" ad accusare il prevenuto dei fatti anche i suo pregiudizio, i giudici di merito avrebbero dovuto applicare una più pregnante valutazione critica sulla portata di attendibilità dell'accusa, offerta da tale fonte processuale.
Con motivi aggiunti, altro difensore del ricorrente, avv. G Gradilone, ha dedotto:
I) mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta inattendibilità della ritrattazione del riconoscimento personale fatta dal teste NA, con conseguente violazione dell'art. 606 lett.c) ed e) in relazione agli artt.192 co. 2^. 125 co. 3^ e 546 cpp., avendo i giudici di Appello ripercorso le stesse erronee, apodittiche ed illogiche argomentazioni dei giudici di 1^ grado;
2) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in merito al diniego delle attenuanti generiche, in violazione dell'art. 62 bis c.p. e 606 co. 1^ lett. e) e b) cpp., risultando apodittico ed insufficiente il supporto motivazionale in proposito, con richiamo al comportamento processuale ed ai precedenti penali del ricorrente, fatti, comunque, non ostativi alla concessione dell'invocato beneficio, agli effetti della misura del trattamento sanzionatorio. Il ricorso è infondato e va rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ed invero, l'impugnate sentenza, in piena osservanza del disposto di cui all'art.627 co.3^ cpp., ha offerto ampia e convicente valutalzione delle dichiarazioni del teste NA AO, sottolineando le ragioni della piena attendibilità del riconoscimento del ricorrente, che sede di individuazione ex art.361 cpp., che in sede di formale ricognizione nell'incidente probatorio del 17-6-91, svelto con ogni garanzia di legge, a cominciare dalla presenza del difensore dell'imputato all'espletalmento di tale mezzo istruttorio.
I due momenti "ricognitivì del malvivente che puntualmente la sentenza impugnata pone in condizioni temporo-modali ottimali rispetto a quella del teste perché costui fosse in grado di poterne cogliere i caratteri somatici essenziali, come del resto, da lui stesso precisato fin dalle prime indagini, si completano di un nesso logico-giuridico di traquillante solidità accusatoria, idoneo a resistere ad immotivate, quanto tardive espressioni di "ripensamento" in tema di sicura riconoscibilità del malvivente, facendo appello ad elementi di asserita conferma a tale "ripensamento", che, come risulta dal testo del provvedimento impugnato, contrastano anche oggettivamente con la realtà del fatto, come processualmente offerta dagli atti. Sul punto, non è superfluo ribadire non solo il richiamo alle caratteristiche somatiche del LL, pienamente compatibili con quelle descritte dal teste, prima della versione dibattimentale (cfr. sentenza di I^ grado cui si riporta il provvedimento impugnato- cfr.fol.7 sentenza 2^ grado;
fol.149 sentenza 1^ grado),ma anche il fatto che, contrariamente all'assunto del ricorrente, risulta pacifico dal testo della sentenza impugnata, oltre che di quella di 1^ grado richiamata in sede di conferma, che entrambi i rapinatori, uscendo dai locali dell'Istituto di credito rapinato, si tolsero la calzamaglia che travisava loro il volto, come, del resto, puntualmente riferisce lo stesso teste NA nell'immediatezza del fatto all'autorità di p.g.
Ritiene questa Corte che i giudici di Appello abbiano, dunque, esaustivamente e correttamente motivato le ragioni dell'attribuita piena attendibilità del riconoscimento operato dal teste nella persona dello imputato come "il rapinatore con la pistola", esplicando, anche, con opportuno richiamo alla prova logica, le ragioni della inconsistenza, contradditorietà e deficienza di fondamento della "ritrattazione" del teste in esame. Ed invero, in tema di valutazione della prova, quella della prova testimoniale, pur dovendo comportare da parte del giudice, ez art.192 co.2^ cpp., un vaglio critico della sua attendibilità, non necessita del c.d. elementi di riscontro, richiesti, invece per le dichiarazioni accusatorie proventi dai soggetti indicati nel successivo co. 3^ dell'art. cit., bastevole essendo la verifica dell'intrinseca attendibilità della testimonianza stessa (cfr. tra le altre, Cass. pen. sez. 1, 3- 8-93, N. 7568, Puledda, Cass. pen. sez. 1,7-02-92,n. 1165, Murina ed altro), che, come nella specie, trova significativo supporto nell'inequivoco esito dei mezzi istruttori, correttamente acquisiti e pienamente utilizzabili ex artt. 361 e 403 cpp. Nè giova controdedurre a tanto che vi sarebbe contrasto logico della ritenuta attendibilità del teste in merito alle sue dichiarazioni rese in sede di individuazione ex art.361 e di incidente probatorio con la ritenuta inattendibilità dello stesso teste in merito alle sue dichiarazioni dibattimentali di sostanziale ritrattazione del riconoscimento, con richiamo alle pur prospettate, iniziali incertezze del NA sulla persona del ricorrente. Correttamente, infatti, i giudici di Appello hanno fornito adeguata risposta al rilievo, con il richiamo al principio della "scindibilita" della valutazione della prova testimonianza e, nel contempo, disattendere altre parti di essa, purché, come, nella specie, si dia conto di tanto con adeguata motivazione, che esplichi la ragioni di tale diversa valutazione e del perché il confliggente esito di essa non si rifletta in un complessivo contrasto logico- giuridico della prova, richiamata dal giudice a supporto della sua decisione (cfr. Cass. pen. Sez. VI, 3-II-92, n.10625, Palmucci). Alla stregua delle considerazioni che precedono, le doglianze dedotte con il ricorso a firma dell'avv. Senese e quelle sub I) del ricorso a firma avv. Gradilone (quali motivi aggiunti) sono infondate. Parimenti indondata è la doglianza sub 2) del prefato ricorso Gradilone.
Ed invero, la denegata concessione delle invocate attenuanti generiche, con riflesso sulla misura della pena inflitta al ricorrente, ha trovato sufficiente e corretto supporto motivazionale, secondo il tenore del testo del provvedimento impugnato. Fermo restando che la misura della pena si appartiene all'esercizio del potere discrezionale del giudice, insindacabile in sede di legittimità, purché adeguatamente motivato nel corretto richiamo agli elementi ritenuti di rilievo ex art. 133 c.p., rileva la Corte che, nella specie, i giudici di merito hanno esaustivamente assolto tale obbligo, con il richiamo non solo alla obiettiva gravità dei fatti (rapina pluriaggravata, con il coinvolgimento di inermi ostaggi), ma anche alla negativa personalità dell'imputato, gravato da reiterati precedenti specifici, come confermato dalla contestata recidiva che, in uno con la cennata gravità dei fatti, giustificata il dedotto concreto e rilevante allarme sociale, in rapporto alla capacità criminogena del LL, motivatamente giustificante la ostatività all'accoglimento delle invocate attenuanti generiche, con il conseguente ridimensionamento della misura sanzionatoria.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuli.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 1998