Cass. civ., sez. I, sentenza 24/04/2002, n. 5969
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Sentenza 24 aprile 2002

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L'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), istituito con la legge n. 24 del 1942, ha natura di ente pubblico e, sia nel caso in cui operi con fondi erogati dal Ministero dei Lavori Pubblici per realizzare programmi da questo approvati, sia nel caso in cui commissioni appalti rivolti a realizzare opere di competenza della Regione Sicilia o di enti regionali o locali, è comunque tenuto all'osservanza delle disposizioni del Capitolato Generale approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962, che, ai sensi dell'art. 9 della legge Reg. Sicilia n. 21 del 1973, si applica obbligatoriamente a tutte le opere pubbliche eseguite nel territorio regionale. Ne consegue che, nel caso in cui lo specifico contratto d'appalto stipulato dal menzionato ente contenga una clausola compromissoria che, dopo avere stabilito il deferimento di tutte le controversie ad un collegio arbitrale, rinvii per la loro definizione alle disposizioni del citato Capitolato generale, tale clausola assume valore meramente ripetitivo della normativa richiamata, comunque applicabile per espresso disposto delle leggi stesse.

In tema di appalti pubblici, nell'ipotesi in cui sia stato già promosso il procedimento arbitrale alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1996 (la quale ha dichiarato incostituzionale l'art. 16 della legge n. 741 del 1981 nella parte in cui non stabiliva che la competenza arbitrale potesse essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti, così ripristinando l'originaria formulazione del disposto dell'art. 47 del d.P.R. n. 1063 del 1962), si verifica che il lodo emesso è suscettibile di impugnazione per nullità (art. 829 n. 1 cod. proc. civ.), con possibilità, per entrambe le parti, di esercitare il potere di scelta di ricorrere al giudizio arbitrale o al giudice ordinario, ovvero, nel caso in cui l'attore abbia proposto istanza di arbitrato, sorge la facoltà del convenuto di escluderlo nelle forme e nei termini stabiliti dall'ultima menzionata disposizione normativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 24/04/2002, n. 5969
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5969
    Data del deposito : 24 aprile 2002

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