Cass. civ., sez. I, sentenza 02/02/2001, n. 1494
CASS
Sentenza 2 febbraio 2001

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In tema di contratti di appalto pubblico relativi alla realizzazione di opere pubbliche, l'obbligatorietà della devoluzione al giudizio arbitrale delle controversie insorte tra amministrazione appaltante ed appaltatore, prevista dall'art. 16 della legge n. 741 del 1981, sostitutivo dell'art. 47 del capitolato generale delle opere pubbliche di cui al d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (che, prevedeva, invece, la facoltà di adire l'autorità giudiziaria), è venuta meno per effetto della declaratoria di incostituzionalità della norma predetta (Corte cost., sentenza n. 152 del 1996), la quale comporta il ripristino della norma di cui al dettato originario del citato art. 47, immediatamente applicabile nei giudizi pendenti, anche in sede di legittimità.

In tema di competenza arbitrale nelle controversie inerenti ad appalto di opera pubblica, l'art. 16 della legge n. 741 del 1981 (il quale, modificando il disposto dell'art. 47 del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, stabiliva - con una norma poi dichiarata costituzionalmente illegittima, con sentenza n. 152 del 1996 - che detta competenza poteva essere derogata solo in forza di un'apposita clausola, inserita nel bando od invito di gara, ovvero, in caso di trattativa privata, nel contratto), non trova applicazione, in difetto di espressa previsione di retroattività, nelle cause pendenti con riguardo ai contratti perfezionatisi prima della sua entrata in vigore, trattandosi di innovazione attinente non già alla indicata competenza ed alla sua derogabilità, bensì alle modalità negoziali con le quali la deroga doveva essere espressa. Pertanto, nella causa avente ad oggetto contratti perfezionatisi prima della sua entrata in vigore, rimane applicabile - anche a prescindere dalla sopravvenuta incostituzionalità della obbligatoria devoluzione al giudizio arbitrale delle controversie insorte tra amministrazione appaltante ed appaltatore - l'originario testo del citato art. 47, per cui la competenza arbitrale rimane esclusa per effetto della mera proposizione della domanda dinanzi all'autorità giudiziaria.

La delega dello Stato ai Comuni, configurata dall'art. 16 legge 28 luglio 1967, n. 641, in materia di programmazione e costruzione di edifici scolastici, realizza una forma tipica di collaborazione tra enti pubblici che comporta il trasferimento decentrativo di una serie di attribuzioni dall'uno all'altro ente e va inquadrata tra le ipotesi di delegazione amministrativa intersoggettiva. In tale evenienza, il Comune delegato agisce in nome proprio e non come rappresentante dell'ente delegante e ad esso esclusivamente sono imputabili gli effetti giuridici connessi alla sua attività di progettazione ed esecuzione delle opere di edilizia scolastica e la responsabilità per l'eventuale inadempimento delle obbligazioni proprie dell'appaltante, restando del tutto estraneo al contratto di appalto il soggetto pubblico delegante.

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  • 1Penale Diritto e Procedura
    Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 9 dicembre 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 02/02/2001, n. 1494
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1494
Data del deposito : 2 febbraio 2001

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