Sentenza 2 febbraio 2001
Massime • 3
In tema di contratti di appalto pubblico relativi alla realizzazione di opere pubbliche, l'obbligatorietà della devoluzione al giudizio arbitrale delle controversie insorte tra amministrazione appaltante ed appaltatore, prevista dall'art. 16 della legge n. 741 del 1981, sostitutivo dell'art. 47 del capitolato generale delle opere pubbliche di cui al d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (che, prevedeva, invece, la facoltà di adire l'autorità giudiziaria), è venuta meno per effetto della declaratoria di incostituzionalità della norma predetta (Corte cost., sentenza n. 152 del 1996), la quale comporta il ripristino della norma di cui al dettato originario del citato art. 47, immediatamente applicabile nei giudizi pendenti, anche in sede di legittimità.
In tema di competenza arbitrale nelle controversie inerenti ad appalto di opera pubblica, l'art. 16 della legge n. 741 del 1981 (il quale, modificando il disposto dell'art. 47 del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, stabiliva - con una norma poi dichiarata costituzionalmente illegittima, con sentenza n. 152 del 1996 - che detta competenza poteva essere derogata solo in forza di un'apposita clausola, inserita nel bando od invito di gara, ovvero, in caso di trattativa privata, nel contratto), non trova applicazione, in difetto di espressa previsione di retroattività, nelle cause pendenti con riguardo ai contratti perfezionatisi prima della sua entrata in vigore, trattandosi di innovazione attinente non già alla indicata competenza ed alla sua derogabilità, bensì alle modalità negoziali con le quali la deroga doveva essere espressa. Pertanto, nella causa avente ad oggetto contratti perfezionatisi prima della sua entrata in vigore, rimane applicabile - anche a prescindere dalla sopravvenuta incostituzionalità della obbligatoria devoluzione al giudizio arbitrale delle controversie insorte tra amministrazione appaltante ed appaltatore - l'originario testo del citato art. 47, per cui la competenza arbitrale rimane esclusa per effetto della mera proposizione della domanda dinanzi all'autorità giudiziaria.
La delega dello Stato ai Comuni, configurata dall'art. 16 legge 28 luglio 1967, n. 641, in materia di programmazione e costruzione di edifici scolastici, realizza una forma tipica di collaborazione tra enti pubblici che comporta il trasferimento decentrativo di una serie di attribuzioni dall'uno all'altro ente e va inquadrata tra le ipotesi di delegazione amministrativa intersoggettiva. In tale evenienza, il Comune delegato agisce in nome proprio e non come rappresentante dell'ente delegante e ad esso esclusivamente sono imputabili gli effetti giuridici connessi alla sua attività di progettazione ed esecuzione delle opere di edilizia scolastica e la responsabilità per l'eventuale inadempimento delle obbligazioni proprie dell'appaltante, restando del tutto estraneo al contratto di appalto il soggetto pubblico delegante.
Commentario • 1
- 1. Penale Diritto e ProceduraFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 9 dicembre 2025
SENATO DELLA REPUBBLICA – XIX LEGISLATURA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) AUDIZIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1715 (APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI), 90, 1716 E 1717 (MODIFICA DELL'ARTICOLO 609-BIS DEL CODICE PENALE IN MATERIA DI VIOLENZA SESSUALE E DI LIBERA MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO) Martedì 9 dicembre 2025, ore 15:15 1. Ringrazio per l'invito, che mi consente di occuparmi, in un così importante contesto, di una materia che, a partire dal 1996, quando fu pubblicato un mio primo commento “a caldo” sulla legge di riforma delle norme contro la violenza sessuale (1), è al centro della mia produzione scientifica (2). Le riflessioni in materia sono poi sfociate in una monografia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/02/2001, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - rel. Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. TO GISOTTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DI VILLA GRAZIOLI 20, presso l'avvocato GAROFALO LUCIANO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LV TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PIETRALATA 320, presso l'avvocato MAZZA RICCI G., rappresentato e difeso dall'avvocato TOTA GIUSEPPE, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 999/96 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 24/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08/03/00 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIROI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Bari, con la sentenza pubblicata il 24 ottobre 1996, rigettava l'appello - principale - proposto dal Comune di Canosa di Puglia contro le sentenze (parziale e definitiva) del Tribunale di Trani che lo aveva condannato al pagamento della complessiva somma di lire 204.291.127 - oltre a interessi moratori - a favore di TO AL;
nonché l'appello incidentale del AL e condannava il Comune al rimborso di due terzi delle spese del giudizio a favore del AL, compensandole tra le parti nella misura di un terzo.
La Corte di merito, disattendendo l'eccezione riproposta con il primo motivo dell'appello principale, affermava la competenza del giudice ordinario a conoscere della controversia tra il committente Comune di Canosa e l'appaltatore AL, giacché il contratto era stato nella specie stipulato in vigenza dell'originaria formulazione dell'art. 47 d.P.R. 1063/1962 (capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del ministero dei lavori pubblici) che consentiva alle parti di derogare liberamente alla competenza arbitrale e di ricorrere al giudice ordinario. Rigettando il secondo motivo dell'appello, la Corte di Bari negava che nella specie si fosse verificata la decadenza prevista dallo stesso art. 47 d.P.R. 1063/1962 per la mancata introduzione della domanda davanti al giudice ordinario nel termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento amministrativo di risoluzione della controversia e ciò per la ragione che un tale provvedimento non era nella specie mai intervenuto (il parere negativo espresso al riguardo dal consiglio superiore dei lavori pubblici non era stato assunto in alcuna determinazione dell'amministrazione attiva). I giudici di appello confermavano poi la legittimazione passiva del Comune di Canosa che aveva agito sul fondamento di una delegazione amministrativa intersoggettiva, come stazione appaltante dell'opera di costruzione di un edificio scolastico e ribadivano che nella specie non aveva operato la prescrizione del diritto dell'appaltatore al compenso giacché il suo credito era divenuto esigibile soltanto con "l'approvazione del collaudo" e cioè il 27 dicembre 1984, essendo stato il giudizio introdotto con atto notificato l'11 febbraio 1988;
rigettavano, infine, il motivo dell'appello con il quale il Comune appaltante aveva escluso ogni propria responsabilità in ordine ai ritardi degli accrediti a favore dell'appaltatore, addebitabili esclusivamente all'amministrazione statale, in luogo della quale il Comune stesso non poteva essere chiamato a rispondere. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Canosa di Puglia, prospettando cinque motivi di impugnazione - illustrati con memoria -, cui resiste TO AL con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il Comune ricorrente deduce la violazione delle norme sulla competenza dettate dagli artt. 43 e 47 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, nonché degli artt. 806 e ss. c.p.c.;
violazione degli artt. 1374 e 1362 c.c.; 15 e ss. Legge 641/1967;
omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia e denuncia l'errore della Corte di merito che ha escluso nella specie l'applicazione dell'art. 47 d.P.R. 1063/1962, come modificato dall'art. 16 legge 741/1981, secondo cui la competenza arbitrale poteva essere esclusa solo con apposita clausola inserita nel bando o invito di gara oppure nel contratto in caso di trattativa privata.
Afferma il ricorrente che, per il principio tempus regit actum, all'atto della introduzione del giudizio (febbraio 1988) era operante il nuovo testo dell'art. 47 e dunque l'appaltatore era vincolato a promuovere il giudizio arbitrale;
ne' al riguardo può operare la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 16 legge 741/1984 (sentenza Corte Cost. 152/1991), poiché "si tratta di rapporto esaurito per il quale ... resta esclusa ogni possibilità di efficacia retroattiva degli effetti caducatori della pronuncia". Con il secondo motivo il Comune di Canosa di Puglia deduce violazione degli artt. 42 e ss. d.P.R. 1063/1962, nonché contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e critica la decisione per avere la Corte di merito escluso la verificatasi decadenza in ragione della prevista pregiudizialità della risoluzione di tutte le controversie "in via amministrativa": sulle riserve formulate dal AL vi era stato un parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, comunicato a controparte, che respingeva la riserva n. 5 e declinava la propria competenza per le altre, rimesse perciò all'Amministrazione comunale.
Decorsi i novanta giorni dalla comunicazione del parere, poteva ritenersi maturato il silenzio-rigetto e nei successivi sessanta giorni il AL avrebbe dovuto agire in sede giurisdizionale. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e ss. Legge 28.7.1967, n. 641, 100 c.p.c.; 1218, 1387 e ss., 2740 c.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e censura la decisione nel punto in cui è stata affermata la delegazione intersoggettiva nei rapporti tra l'Amministrazione dello Stato e il Comune di Canosa, che aveva invece agito come organo e in rappresentanza dello Stato, essendo stato delegato esclusivamente alla gestione tecnica dei lavori, sicché l'Amministrazione statale era l'unico soggetto legittimato in ordine alla controversia insorta sull'esecuzione dell'appello.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2944, 2947, 2948, n. 4 c.c. e degli artt. 43 e ss. d.P.R. 1063/1962, nonché vizio di motivazione, e lamenta che i crediti indennitari e risarcitori azionati nella specie non siano stati considerati prescritti, dovendo ritenersi che il disposto dell'art. 46 capitolato generale d'appalto sia operante nella sola ipotesi del giudizio arbitrale sicché il termine iniziale della prescrizione nella specie - avendo il AL inteso adire l'autorità giudiziaria - decorreva non già dall'approvazione del collaudo, ma dalle date in cui erano maturati i singoli crediti.
Con il quarto motivo il ricorrente, infine, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 112, 272 e 354 c.p.c., nonché difetto di motivazione, e lamenta che i giudici d'appello non abbiano provveduto all'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dei lavori pubblici - litisconsorte necessario - ne' abbiano dato alcuna risposta all'espressa istanza avanzata al riguardo dal Comune appellante.
2. Il primo motivo del ricorso è infondato.
Con piena ragione, infatti, la Corte di merito ha escluso l'applicazione dell'art. 16 legge 10 dicembre 1981, n. 741, fermo rimanendo a disciplinare la fattispecie il disposto originario dell'art. 47 del capitolato generale di appalto per le opere pubbliche, operante in concreto come clausola negoziale richiamata pattiziamente a regolare il rapporto per l'esecuzione di un'opera di competenza dell'Amministrazione comunale (come più oltre specificamente si argomenterà nell'esame del secondo motivo del ricorso). Sicché la clausola di deroga facoltativa alla competenza arbitrale è rimasta fissata al momento della stipulazione, insensibile ad ogni successiva modificazione del disposto dell'art. 47.
Fondato è pure l'ulteriore argomento sviluppato nella decisione impugnata (ripreso dalla costante giurisprudenza di legittimità) secondo cui l'art. 11 legge 741/1981 non contiene una norma sulla competenza, ne' introduce un'innovazione al principio della derogabilità della competenza arbitrale di cui all'art. 47 capitolato generale d'appalto delle opere pubbliche, ma incide solo sui modi ed i termini in cui va espressa la volontà derogatoria, ossia contestuale al contratto ed inserita nelle sue clausole: con la conseguenza che, in difetto di una espressa previsione di retroattività della norma sopravvenuta (che non ha natura processuale, ne' regola diversamente gli effetti di un pregresso negozio), ai contratti precedentemente conclusi resta applicabile l'originario testo normativo dell'art. 47 in base al quale la competenza arbitrale è esclusa per effetto della mera proposizione della domanda davanti all'autorità giudiziaria (ovvero per effetto della manifestazione di una volontà contraria all'arbitrato della parte convenuta davanti agli arbitri).
È appena il caso, infine, di aggiungere che (pur se si fosse dovuto nella specie fare riferimento all'art. 16 L. 741/1981) la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale disposto ha comportato il ripristino della norma di cui al dettato originario dell'art. 47, immediatamente applicabile nei giudizi pendenti, anche in sede di legittimità(Cass., S.U., 5200/1998).
3. Infondato è pure il secondo motivo del ricorso.
Correttamente la sentenza impugnata ha negato che la- comunicazione del parere dei Consiglio superiore dei lavori pubblici (che entrava nel merito di una sola "controversia", mentre per ogni altra declinava la competenza dell'Amministrazione dello Stato) potesse valere come notifica del provvedimento dell'amministrazione che ha risolto la controversia"ai sensi degli artt. 42 e 46 d.P.R. n. 1063/1961 e dunque dal giorno di quella comunicazione - 4 aprile 1986
- non è decorso il termine di sessanta giorni entro il quale deve essere, come dispone l'art. 47, proposta la domanda giudiziale. E poiché neppure successivamente il Comune appaltante provvide a definire le controversie in via amministrativa, il AL legittimamente promosse il giudizio civile - come la Corte di merito ha ineccepibilmente ritenuto secondo la costante giurisprudenza di legittimità(per tutte, Cass. 7550/1995, richiamata dallo stesso Comune ricorrente) l'amministrazione, ritardando od omettendo la decisione in via amministrativa. non può impedire per un tempo indefinito l'esercizio dei diritti dell'appaltatore che dunque, trascorso il tempo di ragionevole aspettativa della decisione, è legittimato ad agire in - sede giurisdizionale senza alcun limite, e neppure è tenuto ad assegnare un termine alla p.a. per la sua determinazione (dello stesso principio essendo espressione il disposto dell'art. 5, ultimo comma, legge 741/1981). Del tutto arbitraria è invece la costruzione del ricorrente, priva di sostegno in alcuna disposizione positiva, che ipotizza nei novanta giorni successivi alla comunicazione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici (riconosciuto dunque come atto interno al subprocedimento, inidoneo ad integrare la determinazione dell'organo dell'amministrazione attiva) la maturazione del silenzio rifiuto, con conseguente decorrenza del termine per la promozione del giudizio civile.
Pertinente, infine, è il riferimento, operato dalla sentenza impugnata, in via di analogia, al disposto dell'art. 5 della legge 741/1981, che libera dal necessario condizionamento alla collaudazione - in ipotesi ritardata per fatto non imputabile all'impresa - la tutela giurisdizionale dell'appaltatore. Nè tale richiamo si pone in contrasto - come invece afferma il Comune ricorrente che formula al riguardo un rilievo di contraddittorietà della motivazione - con la statuizione della stessa Corte di merito che ha disapplicato nella specie l'art. 16 della medesima legge per le ragioni qui considerate nell'esame del primo motivo, e non già perché le regole generali poste dalla legge 741/1981 "per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche" siano dettate con riferimento esclusivo a quelle di competenza del ministero dei lavori pubblici.
4. Non può condividersi neppure il terzo motivo.
Come questa Corte con giurisprudenza ormai consolidata ha riconosciuto (Cass. 1798/1990; 3509/1987; 7378/1986; 4739/1986;
3952/1983; 163/1983), la delega dello Stato ai Comuni configurata dall'art. 16 legge 28 luglio 1967, n. 641, in materia di programmazione e costruzione di edifici scolastici, realizza una forma tipica di collaborazione tra enti pubblici che comporta il trasferimento decentrativo di una serie di attribuzioni dall'uno all'altro ente e che va inquadrata tra le ipotesi di delegazione amministrativa intersoggettiva. Sicché il comune delegato agisce in nome proprio e non come rappresentante dell'ente delegante e ad esso esclusivamente sono imputabili gli effetti giuridici connessi alla sua attività di progettazione ed esecuzione delle opere di edilizia scolastica e la responsabilità per l'eventuale inadempimento delle obbligazioni proprie dell'appaltante, restando del tutto estraneo al contratto di appalto il soggetto pubblico delegante. (Fondatamente perciò la sentenza impugnata non ha attribuito alcuna rilevanza alla circostanza, addotta dal Comune di Canosa, che il ritardato pagamento di quanto spettante al AL era dipeso dall'inerzia dell'Amministrazione statale che non aveva accreditato al Comune nei tempi previsti il necessario finanziamento).
Correttamente, dunque i giudici di merito hanno ritenuto che il Comune di Canosa di Puglia - soggetto appaltante dell'opera di costruzione dell'edificio scolastico nel rione di Piano San Giovanni - fosse l'unico soggetto legittimato a resistere alla pretesa dell'appaltatore dell'opera; e infondato è pure il (connesso) quinto motivo dell'impugnazione con il quale il ricorrente censura la decisione per non avere la Corte di merito rilevato il difetto di contraddittorio e dato esplicita risposta all'istanza del Comune diretta all'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dei lavori pubblici (che, come parte estranea al rapporto dedotto in giudizio, non aveva titolo per parteciparvi).
5. Infondato è, infine, il quarto motivo del ricorso. Correttamente infatti la Corte di merito ha considerato il momento in cui fu emesso il certificato di regolare esecuzione (sostitutivo del certificato di collaudo a norma dell'art. 6 legge 741/1981) - 27 dicembre 1984 - come il termine di decorrenza della prescrizione, poiché solo da quel giorno il diritto dell'appaltatore poteva esser fatto valere, sicché sicuramente tempestiva fu la domanda giudiziale proposta dal AL con la citazione notificata l'11 febbraio 1988. Oppone il ricorrente che il disposto dell'art. 44 Capitolato generale di appalto (attenendo alla disciplina della domanda di arbitrato) non sarebbe applicabile quando invece l'appaltatore abbia - come nella specie - optato per la tutela davanti all'autorità giudiziaria, per l'asserita ragione che il successivo art. 47 pone una deroga generale a tutte "le disposizioni degli artt. 43 e seguenti". Ma è agevole obiettare che l'alternativa posta nei modi di tutela dei diritti delle parti attiene alla competenza, in concreto attivata - secondo l'una o l'altra opzione - sul presupposto dell'unitario procedimento che si conclude con l'approvazione del collaudo (o altro atto assimilato, ovvero comportamento omissivo considerato equipollente) come l'atto funzionalmente indispensabile perché il diritto possa essere fatto valere (art. 2935 c.c.) fatte salve le eccezioni di cui all'art. 44, secondo comma, operanti nel giudizio così arbitrale come ordinario.
6. Infondati essendo tutti i motivi dell'impugnazione, il Comune ricorrente - soccombente - è tenuto e condannato al rimborso delle spese di questo giudizio a favore del AL resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune di Canosa di Puglia al rimborso delle spese di questa fase del giudizio, a favore di TO AL, liquidate in complessive lire 6.092.000 delle quali lire 6 milioni per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2001