Sentenza 10 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2001, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula B 002 61 /0 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio REPUBBLICA ITALIANA -H-SOLE 24 ORE per diritti L.300 dal Sig. In nome del popolo italiano il 10 GEN 2001... IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.16803/98 -Cron. 408 Dott. Erminio Ravagnani Presidente " Bruno Battimiello Rel.- Consigliere -Rep. . Raffaele Foglia -Ud. 10.10.2000 " Florindo Minichiello -Oggetto: AN M. Evangelista - Lavoro CANCELLERIA ha pronunciato la seguente SENTI sul ricorso proposto da A UC Nella, elett.te dom.ta in Roma alla piazza Martiri di Belfiore n. 2 presso l'avv. Domenico Concetti che la rap- presenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE MA INPS, in per- sona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e di- notificata del Copia ricorso, da-feso, giusta procura speciale in calce alla gli avv.ti. Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Gabriella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UFFICIO COPIE 20 piaRilas ciata copia legale Rilasciata copia legale al Sig W SETTI Sig. INPS 4071 1 per diritti per diritti L. 14 FEB 2001 1 7 FEB. 2001 IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. MANDRICI 3000 per diritti L. Pescosolido, con domicilio eletto in Roma in via della Frez# 21 FEB 2001 IL CANCELLIERE za n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto resistente con sola procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Modena n° 355 in data 15/21 ottobre 1997 (R.G. 20751/93). CANCELLERIA Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 ottobre 2000 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e per il rigetto degli altri. 2 Svolgimento del processo Pronunciando sull'appello dell'INPS avverso la decisione di primo grado, che aveva condannato l'Istituto a corrispondere la seconda pensione integrata al trattamento minimo nell'im- porto raggiunto alla data del 30 settembre 1983 (cd. cristal- lizzazione), il Tribunale di Modena, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 183, L. 23 dicembre 1996 n. 662 (legge fi- nanziaria del 1997). Riteneva infatti il Tribunale la legittimità costituzionale della previsione di estinzione anzidetta e la sua applicabi- lità alla fattispecie al suo esame. Avverso tale sentenza la parte indicata in epigrafe ha propo- sto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. L'INPS si è costituito con sola procura ai difensori. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, denunciando falsa applicazio- ne dell'art. 1, commi 181-183, L. n. 662 del 1996, nonché in relazione all'art. 360violazione dell'art. 112 c.p.c., nn. 3 e 5 c.p.c., parte ricorrente lamenta che il Tribunale non si sia pronunciato sul suo appello incidentale, con il quale era stata denunciata la mancanza, nella sentenza di primo grado, di una decisione in ordine al capo della domanda introduttiva concernente la condanna dell'INPS al pagamento dei ratei arretrati di integrazione al minimo nei limiti del 3 decennio, avendoli l'Istituto corrisposti soltanto per gli ultimi cinque anni. Con il secondo motivo, si denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dei commi 181, 182 e 183 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e dell'art. 3 bis della legge 28 maggio 1997 n. 140 di conversione del d.l. 28 marzo 1997 n. 79, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 91 e 92 cod. proc. civ. Si deduce, in sostanza, che nella specie, concernente la cd. cristallizzazione, il Tribunale non avrebbe potuto applicare la previsione di estinzione in oggetto, riferendosi questa alle controversie relative ad aspetti meramente esecutivi, relativi cioè al materiale pagamento delle somme maturate in conseguenza del dictum costituzionale, ed essendo invece con- testata fra le parti proprio la spettanza del diritto stesso. Sotto tale aspetto, pertanto, la pronuncia di estinzione da- rebbe luogo a violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dei commi 181, 182 e 183 dell'art. 1 legge 23 dicembre 1996 n. 662 e della legge 28 maggio 1997 n. 140 di conversione del d.l. 28 marzo 1997 n. 79 quale ius superveniens in rapporto ai principi di cui agli artt. 3, 24 e 38 Cost. Con esso si deduce l'illegittimità costituzionale delle surrichiamate norme per i profili seguenti: a) perché l'estinzione del giudizio priva la parte interessa- ta della possibilità di conseguire l'accertamento dell'entità del proprio diritto;
b) perché il pagamento della prestazione pensionistica senza gli accessori di legge si traduce in una obiettiva ed ingiu- stificata decurtazione delle prestazioni;
c) perché le previste modalità di pagamento in titoli di Sta- to pluriennali concretano una forzosa rateizzazione di pre- stazioni di natura alimentare in danno di soggetti già di per sé svantaggiati, come i titolari di trattamento minimo. Il primo motivo è fondato. Invero, con la "Memoria di costi- tuzione con appello incidentale" tempestivamente (rispetto alla data di udienza del 20 novembre 1996 fissata con il de- creto presidenziale) depositata il 31 ottobre 1996 e notifi- cata 1'8 novembre successivo, parte appellata, lamentando che "1'INPS aveva a suo tempo corrisposto, in ossequio alla sen- tenza n. 314/85 della Corte Costituzionale, l'integrazione al minimo sulla pensione indiretta a far tempo da una data suc- cessiva al decennio precedente rispetto alla data di presen- tazione della domanda di integrazione”, e che il pretore ave- va omesso di esaminare e decidere sulla domanda di retrodata- zione dell'integrazione, chiese la condanna dell'Istituto al- la corresponsione dei ratei arretrati di integrazione al mi- nimo sulla pensione non integrata nei limiti della prescri- zione decennale, e cioè dall'1 luglio 1974. Orbene, su tale motivo di appello il Tribunale non si è per nulla pronunciato, incorrendo così nella denunciata vio- lazione di legge. Infondati sono invece gli altri due motivi. Premesso che la materia è ora regolata dalla sopravvenuta legge 23 dicembre 1998 n. 448, art. 36, va qui richiamata, al fine di dimostrare l'infondatezza delle esposte censure e dell'eccezione di incostituzionalità, la giurisprudenza della Corte, secondo cui "E' manifestamente infondata, in relazione all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma quinto, della legge n. 448 del 1998, nel- la parte in cui prevede che i processi in materia di plurima integrabilità al minimo delle pensioni (cioè attinenti alle questioni di cui all'art. 1, commi centottantunesimo e cen- tottantaduesimo, della legge n. 662 del 1996) pendenti alla data del primo gennaio 1999 siano dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. Deve, infatti, escludersi la menomazione del diritto di azione nel caso in cui la voluntas legis '> non sia quella di opporsi alle pretese oggetto delle controversie per le quali si san- cisce l'estinzione, ma quella di attuare, nel segno di un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, una sod- disfazione ancorchè ridotta delle ragioni fatte valere in giudizio. In quest'ottica si giustifica anche la disposizione sulla compensazione delle spese sul rilievo che, non derivan- do l'estinzione dal potere dispositivo delle parti ma dalla legge, in presenza di un assetto legislativo di composizione degli interessi in conflitto in modo articolato, la situazio- ne non è assimilabile ad una cessazione della materia del contendere, sicchè il giudice non potrebbe valutare la SOC- combenza virtuale." Investendo poi l'accertamento del diritto alla cristallizzazione la verifica del requisito reddituale, si configura una delle questioni con riferimento alle quali è formulata la previsione di estinzione del giudizio (Cass. 19 giugno 1999 n. 6171; 13 dicembre 1999 n. 13979; 11 gennaio 2000 n. 229). Di recente, i suddetti principi hanno ricevuto l'autorevole avallo della Corte costituzionale (sentenza 20 luglio 2000 n. 310). Il ricorso va dunque accolto con riguardo al solo primo moti- vo, mentre va rigettato per gli altri. L'impugnata sentenza va conseguentemente cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'Appello di Bologna, la quale provvederà anche in ordine al- le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo ac- colto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Bologna. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2000. Il Presidente Лишісії Роладиот Il Consigliere estensore вчето Панетием Stillie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I Depositata in Cancelleria A D S , S oggi, 10 GEN. 2001 0 3 O A 1 3 L T . , L 5 T O A DI IL COLLABORATORE : R S B E DI CANCELLERIA I N A ' P D S L 3 L I A 7 E N - T D 8 S G - I O O 1 S P 1 A N M E D I E S E I A , G A O D G R E E O T L T S T I N T I G E A E S R L I E R L D E O D 0 0