Sentenza 16 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2002, n. 2275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2275 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 022 75 02 L EMA DI CASSAZIONE LA CO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Guglielmo SCIARELLI R.G.N. 6863/99 Rel. Consigliere Cron.5528 Dott. Pietro CUOCO Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud. 21/11/01 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TE NZA sul ricorso proposto da: VA IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso CATANIA ANTONINO, DE FERRA' GIUSEPPE,2001 dagli avvocati 4510 giusta delega in atti;
-1-
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 874/98 del Tribunale di GENOVA, depositata il 03/04/98 R.G.N. 6990/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato LI MARZI per delega BOER;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 21 giugno 1995 IO CC, sostenendo che lavorando dal 1970 al 1989 alle dipendenze della ANSALDO S.p.a. era stato lungamente esposto a vapori nitrici e nitrosi a materiali refrattari ed a polvere d'amianto, e che per questa causa "aveva contratto MP 12 od altra malattia compatibile con il quadro anamnestico", chiese che il Pretore di сного Genova in funzione di giudice del Lavoro riconoscesse il diritto alla rendita per malattia professionale e condannasse l'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) al pagamento delle conseguenti somme. A seguito di parere tecnico d'ufficio. il Pretore respinse la domanda. Con sentenza del 3 aprile 1998 il Tribunale di Genova ha respinto l'appello. La decisione è fondata sul parere del dott. Calabresi, consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di primo grado, parere ritenuto "esauriente e convincente", e formalmente ed integralmente recepito dalla sentenza. Fondandosi su questo parere, e ritenendo che l'esposizione a rischio professionale sia provata dall'assenza di contestazione e dalle osservazioni del parere tecnico d'ufficio. il Tribunale esclude la rilevanza della prova testimoniale diretta ad accertare l'esistenza e la consistenza del rischio. Osservando, poi, che il ricorrente non aveva chiesto il riconoscimento di MP asbestosi, il Tribunale ritiene irrilevanti le indagini tecniche (non effettuate dal consulente d'ufficio) su aspetti relativi all'eventuale inalazione di fibre di amianto. 3 Per la cassazione di questa sentenza ricorre IO CC, percorrendo le linee di due motivi;
l'I.N.A.I.L. resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 3. 880 e 131 del d.P.R. 30 Ausw giugno 1965 n. 1124 e degli artt. 421, 424 e 441 cod. proc. civ. nonché insufficiente, inadeguata e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che dalla relazione tecnica d'ufficio emergevano alcuni dati: a. la patologia professionale da inalazione di gas presentava un quadro poco specifico, caratterizzato da una situazione bronchitica cronica;
b. egli era affetto da complicanze o sovrapposizioni di tipo bronchitico;
c. i residui della patologia tubercolare erano di scarso rilievo. E, poiché era stata accertata l'esposizione a rischio, questi stessi elementi non giustificavano la reiezione dell'istanza, che egli aveva formulato, d'una nuova consulenza d'ufficio o di chiarimenti del consulente stesso. Il Tribunale aveva inoltre omesso di considerare quanto prospettato dall'appellante: l'esposizione a noxae patogene sicuramente dannose e la presenza di complicanze bronchitiche in anamnesi. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 131 e segg. del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nonché insufficiente inadeguata e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che. poiché egli aveva 4 fondato la propria richiesta sulla MP 12 0 "qualsiasi altra broncopneumopatia professionale" e poiché nell'azienda esisteva un ampio spettro di fattori morbigeni, ai quali egli era stato esposto, non era giustificata l'omissione di accertamenti sull'eventuale esposizione a rischio di inalazione di fibre di amianto. Il ricorso è fondato. E da premettere che il parere del consulente tecnico d'ufficio, formalmente recepito nella sentenza, si articola in tre parti. In primo luogo, un'osservazione di carattere generale. La lamentata patologia professionale da inalazione di vapori nitrici e nitrosi costituisce un quadro "assai poco specifico", caratterizzato generalmente da una situazione bronchitica cronica, che può essere qualificata come professionale in presenza di due elementi: uno positivo (significativa esposizione a rischio professionale) ed altro negativo (esclusione di altre cause della sintomatologia). In secondo luogo, l'esame della situazione concreta in controversia. Il quadro patologico presentato dal ricorrente era costituito da rilevanti esiti a livello pleuro-polmonare, particolarmente all'emilato destro, di pregressa patologia tubercolare contratta nel 1962, con rilevante deficit ventilatorio. e con "sovrapposizioni di tipo bronchitico". Da ciò, la deduzione. Il consulente ritiene condivisibile che il ricorrente sia stato lungamente esposto ad inalazioni inquinanti e potenzialmente dannose. E tuttavia egli, dopo aver rilevato che le alterazioni avevano aspetto prevalentemente monolaterale. Osserva che non sussistevano elementi che consentissero di attribuire le complicanze a fattori 5 chiaramente o prevalentemente professionali e non alle naturali "sequele" della pregressa tubercolosi. E' da premettere che "il vizio di omessa od insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da Много quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione effettuati dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento. e. all'uopo. valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere. fra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Sez. Un. 11 giugno 1998 n. 5802). Nel caso in esame, la sentenza (recependo il parere del consulente tecnico d'ufficio) ha dato degli accertamenti eseguiti e delle relative valutazioni adeguata motivazione, sulla quale le censure mosse dal ricorrente non incidono in alcun modo. Anche la ritenuta irrilevanza della prova testimoniale (in quanto diretta ad accertare fatti che il Tribunale ritiene acquisiti) è coerente. Incoerente è tuttavia la ritenuta irrilevanza di accertamenti e valutazioni non eseguite dal consulente. in ordine ad aspetti relativi all'inalazione di fibre d'amianto. 6 E' da premettere che nell'ambito del ricorso è necessaria l'esposizione dei fatti, costituenti le ragioni della domanda (art. 163 terzo comma n. 4 cod. proc. civ.). E, nel quadro dell'esigenza cui l'atto introduttivo è diretto, i fatti sono gli elementi storici (materiali e psicologici) necessari per consentire alla controparte di prendere cognizione della domanda e di proporre la difesa, ed al giudicante di decidere. Nell'ambito di questa esigenza, tuttavia, non è normativamente richiesta la qualificazione tecnica dei fatti stessi, questa potendo essere non Luow solo assente, bensì carente od inesatta, senza incidere sulla validità dell'atto. In tale quadro, la domanda di prestazione previdenziale, fondata su una determinante riduzione della capacità lavorativa e sulla relativa causale connessione con l'attività svolta, esige l'indicazione dello stato patologico (che determina l'invalidità) e del rapporto di causalità con l'attività lavorativa (quali fatti costituenti le ragioni della domanda): non anche la specifica qualificazione delle singole infermità. E, poiché il riferimento al quadro anamnestico è elemento sufficiente a descrivere (quale esposizione) lo stato patologico ed a consentire, attraverso i necessari accertamenti, la difesa e la decisione, la relativa indicazione può esaurirsi anche in questo riferimento. E questa indicazione, da un canto è sufficiente ai fini della validità del ricorso: e d'altro canto impone al giudicante di svolgere l'indagine necessaria al relativo accertamento (art. 112 cod. proc. civ.). Nel caso in esame, il ricorrente aveva espressamente affermato, con lo stesso ricorso in primo grado, di "essere stato esposto a polvere d'amianto" ed aveva lamentato di aver contratto "MP 12 od altra malattia 7 compatibile con il quadro anamnestico". Nell'ambito della domanda era necessaria un'indagine al fine di accertare e valutare anche gli aspetti patologici connessi all'inalazione di fibre d'amianto. Questa indagine non è stata eseguita dal consulente tecnico d'ufficio (e di ciò la sentenza dà atto, dandone una propria insufficiente giustificazione). Appare in tal modo contraddittoria (con questa domanda e con la stessa esposizione dei fatti contenuta in sentenza) l'affermazione del giudicante, per cui “giustamente il CTU non ha approfondito gli aspetti relativi all'eventuale inalazione di fibre d'amianto, poiché il ricorrente, né in sede amministrativa né in sede giudiziale aveva fatto richiesta di riconoscimento di M.P. asbestosi, limitandosi ad evidenziare genericamente l'esposizione a sostanze inquinanti”. In tali limiti il ricorso deve essere accolto. e la sentenza deve essere cassata, con rinvio a contiguo giudice di merito, che, compensando questa carenza. accerterà e valuterà esclusivamente “gli aspetti relativi all'inalazione di fibre d'amianto”, provvedendo anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. per quanto di ragione: cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta: e rinvia alla Corte d'Appello di Torino. anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2001. Il Consigliere estensore Jietro Craco IL PRESIDENTE I , D LLO SSA 10 , TA O I B . 3 T ESA D 53 R STA LL'A I SP . N O E N P D 3 G IM I O -7 S A 1-8 EN A IL CANCELLIERE D D S Depositato in Cancelleria , E 1 TE I A O E N ISTR SE G O oggi1 6 FEB. 2002 IRITT G E LE G E R D LA O L E ELLIE се D IL CANCELLIER