Sentenza 1 marzo 2007
Massime • 1
La coscienza dell'antigiuridicità o dell'antisocialità della condotta non è una componente del dolo, per la cui sussistenza è necessario soltanto che l'agente abbia la coscienza e volontà di commettere una determinata azione. D'altra parte, essendo la conoscenza della legge penale presunta dall'art. 5 cod. pen., quando l'agente abbia posto in essere coscientemente e con volontà libera un fatto vietato dalla legge penale, il dolo deve essere ritenuto sussistente, senza che sia necessaria la consapevolezza dell'agente di compiere un'azione illegittima o antisociale sia nel senso di consapevolezza della contrarietà alla legge penale sia nel senso di contrarietà con i fini della comunità organizzata. Pertanto, anche in materia di armi e munizioni, per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato, valgono i principi generali posti dagli artt. 42 e 43 cod. pen., per cui - ad eccezione di ipotesi specifiche - è richiesto il dolo generico, e cioè la coscienza e la volontà del comportamento e la previsione dell'evento da parte dell'agente quale conseguenza della sua azione od omissione, e non si richiede la coscienza dell'antigiuridicità o dell'antisocialità della condotta e tanto meno la volontà di violare una determinata norma di legge, giacché altrimenti rimarrebbe svuotato di contenuto e di efficacia il precetto della inescusabilità dell'ignoranza della legge penale contenuto nel citato art. 5 cod. pen.. (Fattispecie in tema di detenzione illegale di munizioni da guerra).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2007, n. 15885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15885 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 01/03/2007
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 322
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 043049/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RE MASSIMILIANO N. IL 23/08/1969;
avverso SENTENZA del 13/04/2006 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRANERO FRANCANTONIO;
sentito il Proc. Gen. in persona del Dott. CONSOLI Santi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Re Massimiliano è stato condannato alla pena di mesi quattro e giorni 3 di reclusione e Euro 44,00 di multa, con l'attenuante della L. n. 895 del 1967, art. 5, con le generiche e con la diminuente del rito abbreviato, per avere detenuto e portato una munizione 9 mm. Parabellum Luger da arma da guerra.
La Corte territoriale non ha accolto le argomentazioni dedotte in ricorso a proposito della mancata consapevolezza che si trattasse di munizionamento da guerra, osservando letteralmente che, quand'anche si volesse superare la palese assurdità dell'acquisto in buona fede di detto proiettile in Francia, dove non risulta che la vendita del munizionamento da guerra sia tollerato, non può farsi a meno di rilevare che le caratteristiche delle munizioni delle armi da guerra sono generalmente note, grazie anche all'esperienza del servizio militare delle generazioni cui appartiene anche l'attuale appellante i cui numerosi precedenti penali, anche per rapina, persuadono che egli sia tutt'altro che, digiuno di nozioni in materia di strumenti atti a offendere. Il fatto che egli detenesse e portasse abitualmente detto proiettile sulla persona (tanto che gli veniva sequestrato in sede di perquisizione all'ingresso in carcere per altra causa) lungi dall'indicare un sua asserita buona fede, denota soltanto una non propriamente commendevole assuefazione e dimestichezza con una allarmante oggetto di offesa.
Il ricorso nell'interesse dell'imputato, sebbene articolato in tre distinti motivi, censura, sostanzialmente la sentenza impugnata per difetto ed illogicità di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, in relazione alle circostanze di fatto che erano già state dedotte e disattese in sede di appello. 2. - Il ricorso non merita accoglimento, la giurisprudenza di questa Corte, della quale si riporta la massima dettata in fattispecie analoga (Sez. 1, Sentenza n. 9691 del 17/06/1992 Ud. (dep. 08/10/1992) Rv. 191874, Toia.) è costante nel ritenere che la coscienza dell'antigiuridicità o dell'antisocialità della condotta non è una componente del dolo, per la cui sussistenza è necessario soltanto che l'agente abbia la coscienza e volontà di commettere una determinata azione. D'altra parte, essendo la conoscenza della legge penale presunta dall'art. 5 cod. pen., quando l'agente abbia posto in essere coscientemente e con volontà libera in fatto vietato dalla legge penale, il dolo deve essere ritenuto sussistente, senza che sia necessaria la consapevolezza dell'agente di compiere un'azione illegittima o antisociale sia nel senso di consapevolezza della contrarietà alla legge penale sia nel senso di contrarietà con i fini della comunità organizzata. Pertanto, anche in materia di armi e munizioni, per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato, valgono i principi generali posti dagli artt. 42 e 43 cod. pen., per cui - ad eccezione di ipotesi specifiche - è richiesto il dolo generico, e cioè la coscienza e la volontà del comportamento e la previsione dell'evento da parte dell'agente quale conseguenza della sua azione od omissione, e non si richiede la coscienza dell'antigiuridicità o dell'antisocialità della condotta e tanto meno la volontà di violare una determinata norma di legge, giacché altrimenti rimarrebbe svuotato di contenuto e di efficacia il precetto della inescusabilità dell'ignoranza della legge penale contenuto nel citato art. 5 cod. pen., (Fattispecie in tema di detenzione illegale di munizioni da guerra). In senso conforme, Sez. 1, Sentenza n. 12911 del 19/12/2000 Ud. (dep. 02/04/2001) Rv. 218441, Bortoluzzi).
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2007