Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2002, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
E N O I Z 2 A . R E N T 8 1 / 9 9 6 9 / 0 1 3 1 S 3 R . I A G REPUBBLICA ITALIANA E N . I R L L A P A I . 12 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D C D S A I 7 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE D 1 A 3 I E 1 R S . E Impugnativa avverso SEZIONE TERZA CIVILE N 7 sentenza Commissione 4 Centrale Esercenti Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Professioni sanitarie R.G.N. 6022/01 PresidenteDott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron. 2769 Dott. Michele VARRONE Consigliere Rep. Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Ud. 29/10/01 Dott. Alfonso AMATUCCI © Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti 310 RI ZO, titolare della omonima farmacia sita in 29 GET 2002 ji IL CANCELLIERE Amandola, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA DEI GIURECONSULTI 12, presso lo studio dell'avvocato GUSTAVO MARIA FELLI, difeso dall'avvocato PIERLUIGI SPADAVECCHIA, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
ORDINE DEI FARMACISTI PROVINCIA DI ASCOLI PICENO, MINISTERO DELKLA SANITA', PM TRIBUNALE ASCOLI PICENO;
- intimati 2001 Commissione avversO la decisione n. 119/00 della 1858 Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. di ROMA, emessa il 18/11/2000, depositata il 28/11/00; ROMA, emessa il 18/11/2000, depositata il 28/11/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/01 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del 1°, accoglimento p.q.r. del 2° e del 3°, assorbimento 4° motivo di ricorso. Svolgimento del processo A seguito di rapporto informativo della Federalpol all'Ordine dei Farmacisti dì Ascoli Piceno, rapporto predisposto a seguito di mandato dell'Ordine stesso di accertare se le farmacie della provincia rispettassero il codice deontologico del farmacista, il Consiglio di- rettivo dell'Ordine decise, in data 15 luglio 1998, l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del dott. EN OR ed in data 28 ottobre 1998 comuni- cò al sanitario il seguente addebito: "Una collaboratrice dell'Agenzia Federalpol S. r. fa ingresso, il giorno 11 marzo 1998 alle ore 17 1. nella Farmacia OR. Chiede ad un uomo in camicie bian- CO ie distintivo professionale, di circa 60 anni, me- "dicinali "Diane" e "Sustanon' senza ricetta medica. Il e rilascia scon- farmacista le vende solo il Sustanon trino fiscale di L. 12.000". Nel corso del giudizio disciplinare, svoltosi il 22 dicembre 1998, il Consiglio direttivo ritenne il dott. EN OR responsabile dell'infrazione contestatagli, irrogandogli la sanzione dell'avvertimento. Avverso detto provvedimento EN OR propose ri- corso che fu respinto dalla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie con sentenza de- positata in data 28 novembre 2000, alla stregua delle seguenti considerazioni: l'Ordine aveva provveduto, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di vigi- lanza, a commissionare ad un'agenzia investigativa, si- curamente munita delle dovute autorizzazioni all'eser- cizio della propria attività, l'incarico di accedere nelle farmacie di cui erano titolari farmacisti iscrit- ti all'Ordine, al fine di verificare ed accertare il rispetto da parte dei propri iscritti delle regole pro- fessionali prescritte dalla legge e dal codice deonto- logico;
essendo pervenuto all'Ordine un rapporto infor- mativo redatto in nome e per conto della sopracitata agenzia investigativa, in cui si descrivevano in termi- ni precisi e circostanziati violazioni delle regole professionali in capo al ricorrente, l'Ordine doveva in effetti era avvenuto, procedere ad avviare, come l'azione disciplinare;
non si ravvisava alcun obbligo di astensione da parte dei componenti l'organo colle- 3 giale disciplinare ai sensi del combinato disposto del- l'art.51 c. p. C. e dell'art. 64 del D.P.R, 221/1950, ed in particolare 1'interesse personale nella causa da parte dei componenti l'organo disciplinare in quanto, per configurarsi motivi di incompatibilità, doveva sussistere un interesse diretto e personale nella cau- sa, avente caratteri della personalità, attualità, concretezza ed esteriorità, da escludere nella specie;
- il secondo motivo di gravame era infondato, avendo 1'Ordine rispettato i dettami dell'art.39 del D. P. R. 221/1950 atteso che, fissando la seduta per il giudi- zio, aveva notificato, tra l'altro, all'interessato la menzione circostanziata degli addebiti;
anche gli ul- teriori tre motivi di gravame risultavano infondati, essendo emerso, dal contesto complessivo del procedi- mento disciplinare, che nella farmacia di cui era tito- lare il sanitario ricorrente erano stati venduti medi- cinali senza l'esibizione della prescritta ricetta me- dica: in relazione a tale fatto appariva congrua, sotto il profilo della violazione del codice deontologico, la sanzione irrogata con il provvedimento impugnato del- l'avvertimento, contenuta nel minimo edittale previ- sto. Per la cassazione di tale sentenza EN OR ha proposto ricorso, sulla base di quattro motivi. 4 P Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente espone che, in relazione al procedimento disciplinare iniziato nei suoi confronti dal Consiglio direttivo dell'Ordine, aveva proposto istanza di ricusazione, deducendo «l'in- teresse personale nel giudizio disciplinare da parte dell'intestato Consiglio dell'Ordine, in funzione di Commissione disciplinare, nonché da parte di tutti e di ciascun singolo componente comunque intervenuti nei processi decisionali di cui al presente procedimento». L'interesse consisteva nel fatto che gli ispettori del- la Federalpol erano consapevoli dell'illegittimità del- la condotta che andavano а richiedere al farmacista (vendita di medicinali senza la prescrizione medica) e di tale consapevolezza erano compartecipi, per il man- dato conferito, oltre l'Ordine dei Farmacisti nel suo insieme, anche ciascun componente, che, conseguentemen- te, per la regola del concorso, avrebbe potuto essere sottoposto a giudizio disciplinare per i medesimi fatti contestati all'incolpato. La censura è infondata. Preliminarmente si rileva che le decisioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, essendo impugnabili per cassazione (oltre 5 che per motivi attinenti alla giurisdizione) con ricor- so a norma dell'art.111 Cost., possono essere censurate solamente per violazione di legge, con la conseguenza che il vizio della motivazione è denunciabile solo quando si traduca in violazione di legge per mancanza del requisito della motivazione stessa, che si verifica o nel caso di totale carenza di essa, o nell'ipotesi di assoluta inidoneità della stessa a rivelare la ratio decidendi», restando invece esclusa ogni possibilità di verifica della sufficienza e razionalità della motiva- zione (Cass.12 luglio 1999, n. 7340; 14 maggio 1999, n. 4761). Nella specie, la Commissione centrale sul punto in questione ha ritenuto che, ai sensi del combinato di- sposto dell'art.51 C. p. C. e dell'art.64 del d. p. r. n.221 del 1950, non sì ravvisava alcun obbligo di astensione, poiché, per la configurazione di motivi d'incompatibilità, deve sussistere un interesse diretto e personale nella causa, mentre nel caso in esame di- fettava la personalità dell'interesse. Non si versa, dunque, in un caso di mancanza di mo- tivazione integrante violazione di legge, in quanto la decisione impugnata, pur nella sua sinteticità, lascia intendere chiaramente e senza possibilità di equivoci la ratio decidendi, facendo riferimento ai requisiti che 6 deve avere l'interesse che legittima la partecipazione alla causa ed escludendo il requisito della personali- tà. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia vizi di violazione di norme di legge e di difetto di motiva- zione (art. 360 nn. 3, 4 e 5 C. p. C., in relazione agli artt. 7 L.241/1990, nonché 13 e 14 L. 689/1981). La- menta che il motivo di illegittimità del provvedimento disciplinare consistente nel difetto di comunicazione di avvio del procedimento ispettivo, nonché nella man- cata contestazione immediata delle irregolarità riscon- sottoposto all'esame della Commissione centra- trate le, non era stato affatto esaminato dalla Commissione medesima. Il motivo è fondato nella parte in cui denuncia che gli argomenti prospettati a sostegno del ricorso per l'annullamento del provvedimento disciplinare non siano stati affatto esaminati dalla Commissione centrale, pur pervenuta a rigettare il ricorso. La Corte considera, tuttavia, che la decisione del- la Commissione centrale non possa essere per ciò solo annullata, ma che debba essere per contro verificato se le questioni sottoposte al suo esame si presenti- no fondate in diritto alla stregua dei presupposti di fatto indicati dal professionista nel proporre ricorso 7 alla stessa Commissione. Lo iato esistente tra pronuncia di rigetto di una domanda di annullamento e mancanza di motivazione con riferimento ad alcuno dei motivi per cui l'annullamento è stato domandato non si traduce automaticamente in un vizio di omissione di pronuncia, e non impone per sé l'annullamento della sentenza con rinvio. Ciò si deter- mina solo quando, alla stregua dei fatti allegati dal- l'attore, il motivo avrebbe dovuto comportare in di- ritto l'accoglimento della domanda. In questo caso, poiché è mancato l'accertamento dei fatti ed esso non può essere compiuto nel giudizio di legittimità, la sentenza palesa il vizio di omis- sione di pronuncia, poiché il mancato accertamento dei fatti si traduce in mancato esercizio dei poteri che il giudice di merito deve esercitare per pervenire ad una pronuncia sulla fondatezza 0 meno della doman- da. Quando, invece, il motivo di annullamento avrebbe dovuto essere rigettato perché i fatti allegati non a sorreggerne l'ac- erano per sé idonei in diritto coglimento, la circostanza che il giudice di merito non abbia accertato la concreta esistenza dei fatti non determina un'omissione di pronuncia (art.112 C. p. c.), perché per pervenire alla decisione sulla domanda 8 2 tale accertamento non è necessario. In questo caso, lo iato può essere colmato dalla Corte di cassazione at- traverso l'impiego del potere di correzione della mo- tivazione (art.384, secondo comma C. p. c.), integran- ' do la decisione di rigetto pronunciata dal giudice sul- la domanda di annullamento, mediante l'enunciazione delle ragioni che la giustificano in diritto, senza necessità di rimettere al giudice di rinvio il compito di dichiarare infondato in diritto il motivo non esami- nato dal giudice di merito. Orbene, nessuno dei profili di annullamento non esaminati dalla Commissione centrale risulta fondato in diritto alla stregua dei fatti allegati nel motivo. Invero, da un canto, la contestazione degli addebiti prevista per l'attivazione del procedimento disciplina- re costituisce idonea comunicazione di avvio del proce- dimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n.241, non essendo ipotizzabile una comunicazione ante- cedente all'inizio dell'attività ispettiva diretta о svolta dall'Ordine professionale, poiché,delegata con ogni evidenza, ciò vanificherebbe la facoltà, spet- tante ex lege agli ordini e collegi professionali, di vigilare il comportamento dei propri iscritti sul ri- spetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni. D'altro canto, l'art.14 della legge 24 novembre 1981 9 n.689 (concernente la contestazione tempestiva dell'ad- debito) non è applicabile nella specie, atteso che l'art. 12 della legge in questione delimita l'ambito di applicazione della legge medesima, prescrivendo che le disposizioni del capo I si osservano, in quanto appli- cabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali sia comminata la san- zione amministrativa del pagamento di una somma di da- naro, con esclusione, quindi, delle ipotesi di viola- zioni disciplinari. Del tutto ultroneo, infine, è ri- chiamo del ricorrente all'art.4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.539, che al numero 4 prevede, per il farmacista che vende un medicinale di cui al comma 2 senza presentazione di ricetta medica, una sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000, posto che nella specie non risulta irrogata alcuna sanzione sottoposto soltanto a procedimento di- al ricorrente, sciplinare. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia lo stes- so tipo di vizi di cui al motivo che precede (art.360 nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., in relazione all'art.8, comma 2, della legge 5 febbraio 1992 n.175), deducendo che la Commissione centrale non aveva preso in esame la propria doglianza relativa all'illegittimità delle così dette indagini investigative, svolte attraverso la Fe- 10 deralpol, laddove ai sensi del capoverso dell'art.8 L.175/1992, gli ordini ed i collegi professionali hanno solo la facoltà di promuovere ispezioni presso gli stu- di professionali degli iscritti ai rispettivi albi pro- vinciali, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni. La censura è infondata. Non si versa, invero, in un caso in difetto di mo- tivazione integrante violazione di legge, in quanto la decisione impugnata, sia pure sinteticamente, lascia intendere, senza possibilità d'equivoci, la legittimità delle investigazioni svolte attraverso la Federalpol, trattandosi in buona sostanza in una semplice modalità di espletamento del potere ispettivo conferito dalla citata norma di legge agli ordini professionali. Per quanto concerne la dedotta violazione di legge, poi, appare corretta la decisione impugnata, poiché nessun profilo di illegittimità è riscontrabile nella circostanza che l'Ordine professionale abbia esercitato l'attività ispettiva non direttamente, ma tramite un'agenzia investigativa. Trattasi, con ogni evidenza, di modalità di espletamento di un potere, quale quello ispettivo, che istituzionalmente compete al Consiglio dell'Ordine professionale, potere che del tutto legit- timamente può essere esercitato, insindacabilmente, nel 11 modo ritenuto più opportuno dall'ordine medesimo. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia vizi di violazione di norme regolanti il procedimento disci- plinare, oltre allo omesso esame ed al difetto di moti- vazione su punti decisivi della controversia (art.360 nn. 3 e 5 c. P. C., in relazione all'art.39, secondo comma, del D. P. R. 5 aprile 1950, n.221). Deduce che la motivazione era assente - ovvero solamente apparente laddove era stata rigettata l'eccezione di nullità della contestazione degli addebiti, assumendo, in primo luogo che la contestazione non era circostanziata in quanto non era dato comprendere se la Commissione cen- trale avesse reputato valida la prima nota (con la sola indicazione dei precetti violati) ovvero la seconda (con la letterale trascrizione del verbale della Fede- ralpol); in un caso ○ nell'altro la Commissione non aveva indicato quali fossero i rapporti tra le due di- verse contestazioni degli addebiti. In ogni caso, l'in- determinatezza della contestazione gli aveva impedito l'esercizio delle facoltà difensive. La censura non merita accoglimento. La Commissione centrale ha ritenuto infondata la prospettazione del ricorrente, rilevando che nel proce- dimento disciplinare l'Ordine aveva rispettato l'art.39 del d. p. r. n. 221 del 1950, in quanto, fissando la 12 seduta per il giudizio, aveva notificato, tra l'altro, all'interessato la menzione circostanziata degli adde- biti. Anche in tal caso, osserva il Collegio, si è al di fuori della mancanza ○ apparenza della motivazione. Invero, appare evidente dalla sia pur sintetica motiva- zione che la Commissione centrale ha apprezzato la con- testazione ritenendola circostanziata. Peraltro, es- sendo pacifico che i fatti erano stati contestati, mediante «letterale trascrizione del verbale Federal- pol», l'evidenza dei profili in fatto non esigeva cer- tamente una più ampia motivazione. Peraltro, interpretando il motivo di ricorso si scorge che, al di la del vizio di motivazione, il ri- corrente deduce anche una violazione di legge, consi- stente nel non aver ritenuto la Commissione centrale la nullità della contestazione, sul presupposto, comunque, di una considerazione assolutamente formale della con- testazione degli addebiti. In proposito è sufficiente rilevare che la contestazione deve essere tale da con- sentire la difesa dell'incolpato. Nel caso di specie, come si è già detto, i fatti sono stati contestati, essendo stato comunicato l'intero verbale della Fede- ralpol. Il procedimento disciplinare si è svolto, quindi sulla base di una circostanziata descrizione de- gli addebiti, tale da consentire l'esercizio del dirit- 13 to di difesa. E', infine, priva di rilevanza, essendosi svolto il procedimento sulla base della seconda contestazione, la circostanza che, precedentemente, era stata effettuata una contestazione incompleta, facendo riferimento solo ai precetti normativi violati. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, mentre nessuna pronunzia va presa in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 29 ottobre 2001. Il Consigliere relatore edConsigliare A estensore no villu Il Presidente Gawan FiducciЯзабало IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Boggi, A. 291.1.02 Gina Casoli E N 6 8 O I 9 2 1 Z IL CANCELLIERE C₁ / . A 4 N R / Gina Casoli 0 T E 2 S R I I . K A G . L E P N L . I R D A L . L A P I E D A D C T I S E I S 1 T N I D 3 E N 1 R S E E . S I T E A N A M 14 .