Sentenza 21 febbraio 2001
Massime • 2
Ai sensi dell'art. 15 disp. prel. cod. civ., l'abrogazione tacita di una legge ricorre quando sussiste incompatibilità fra le nuove disposizioni e quelle precedenti, ovvero quando la nuova legge disciplina la materia già regolata da quella anteriore; in particolare, la suddetta incompatibilità si verifica solo quando fra le leggi considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dall'applicazione ed osservanza della nuova legge derivi necessariamente la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra.
In tema di edilizia residenziale pubblica, l'agevolazione di cui all'art. 61, comma quarto, della legge n. 865 del 1971 - il quale prevedeva il rimborso dei finanziamenti assegnati alle cooperative in 35 anni senza oneri di interessi - è venuta meno in conseguenza dell'art. 20 della legge n. 513 del 1977, il quale ha disposto, in deroga a quanto precedentemente stabilito, la corresponsione, anche per i finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 55 della legge n. 865 del 1971, di un tasso di interesse da fissarsi mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro e sentite le regioni. Nè siffatto sistema è stato modificato dalla successiva legge n. 457 del 1978 - contenente peraltro altre forme di finanziamento agevolato per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale - e, in particolare, dall'art. 24 di detta legge, il quale è rivolto non già agli enti pubblici ed alle cooperative che intendono ottenere sovvenzioni, ma agli assegnatari o agli acquirenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica, stabilendo al riguardo che per l'acquisto o per l'assegnazione di abitazioni finanziate con leggi anteriori restano fermi i requisiti e le procedure in esse stabilite.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2001, n. 2502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2502 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CA IC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA QUINTINO SELLA 41, presso l'avvocato BOVELACCI C., rappresentato e difeso dall'avvocato CA ANGELO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
A.L.E.R. AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI COMO, già I.A.C.P. ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI COMO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIALOJA 6, presso l'avvocato LUIGI OTTAVI, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI CALABRÒ, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1207/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 05/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2000 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Como, con sentenza del 18 aprile 1994, in accoglimento della domanda dell'Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Como (I.A.C.P.), che aveva stipulato con la società cooperativa a.r.l. "La nuova Erba" in liquidazione e con LÒ AV)in data 24 marzo 1987, contratto di cessione in proprietà di un appartamento già assegnato a quest'ultimo che nell'atto si era accollato la quota di pertinenza relativa al finanziamento concesso alla cooperativa ai sensi dell'art. 55 della legge 865 del 1971 per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché le rate mensili di mutuo comprensivo dell'applicazione del tasso di interesse annuo del 4,5%, condannò lo AV al pagamento, per il periodo fino al 1993 della complessiva somma di L. 13.046.256, oltre alle rate di mutuo in successiva scadenza.
L'impugnazione dello AV è stata respinta dalla Corte di appello di Milano, la quale con sentenza del 5 maggio 1998 ha osservato: a)che l'art. 61 della legge 865 del 1971, posto a base del finanziamento concesso alla cooperativa La Nuova Erba per la costruzione degli alloggi, all'origine senza interessi, era stato integrato dall'art. 20 della legge 513 del 1977 che aveva invece previsto la corresponsione di interessi al tasso indicato mediante successivi decreti min. e che aveva trovato concreta applicazione proprio in occasione dei rimborsi dovuti effettuare dalla cooperativa suddetta;
b) che tale finanziamento si era perfezionato in epoca antecedente al d.m. del 1984, determinativo degli interessi contestati, ed era perciò rimasto insensibile alle ulteriori vicende di detto provvedimento;
c)che tale sistema non era stato abrogato dall'art. 24 della successiva legge 457 del 1978, per cui restavano fermi i requisiti e le procedure stabiliti da precedenti leggi, riferendosi la norma alla conferma della validità dei rapporti insorti nella vigenza delle leggi antecedenti nel loro insieme, senza apportare modificazioni alle singole obbligazioni assunte dai soggetti beneficiari.
Per la cassazione di questa sentenza, LÒ AV ha proposto ricorso per due motivi;
cui resiste l'Azienda lombarda edilizia residenziale della Provincia di Como, nelle more subentrata all'IACP, con controricorso.
Motivi della decisione
Con l'unico articolato motivo, lo AV, denunciando violazione degli art. 24 e 60 della legge 457 del 1978, nonché omessa ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, si duole che la Corte di appello non abbia considerato che le menzionate norme avevano inteso specificare che i finanziamenti effettuati in base alle leggi anteriori dovevano rimanere interamente sottoposti alla disciplina originariamente prevista;
e che dunque al rapporto in considerazione doveva applicarsi il precedente art. 61 della legge 865 del 1971 che ne prevedeva il rimborso senza interessi, proprio per avere il legislatore del 1978 voluto evitare che disposizioni successive e peggiorative potessero incidere in modo sfavorevole sull'acquirente. D'altra parte, con sentenza del 31 ottobre 1989 del TAR Lazio era stato annullato il d.m. del 1984 che aveva disposto il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti di cui all'art. 20 della legge 513 del 1977, sicché, per l'efficacia erga omnes della decisione suddetta, neppure sotto tale profilo poteva ritenersi legittimo il tasso di interesse per il rimborso del mutuo applicatogli dall'IACP proprio nella misura stabilita da tale decreto ministeriale.
Il ricorso è infondato.
L'art. 24 della legge 457 del 1978, facendo riferimento alle condizioni necessarie "per l'acquisto o per l'assegnazione di abitazioni comprese in programmi di edilizia agevolata o convenzionata ovvero realizzate da cooperative edilizie, fruenti di contributo comunque a carico dello Stato, finanziate con leggi anteriori", enuncia nel 1^ comma la regola che "per gli acquirenti e per gli assegnatari" "restano fermi i requisiti e le procedure in esse stabilite"; e disciplina, quindi, nei commi successivi, in particolare, i requisiti del reddito (2^ comma) e della residenza (4^ comma), nonché l'ipotesi in cui il limite massimo di reddito introdotto dalla legge risulti superato (3^ comma). Ora sia questa Corte che la Corte Costituzionale hanno più volte rilevato che i provvedimenti legislativi che nel periodo che qui interessa hanno predisposto forme di intervento pubblico nel complesso settore dell'edilizia residenziale pubblica, contengono, anzitutto, una serie di disposizioni dirette a promuovere ed agevolare l'edilizia sudetta, prevedendo la programmazioni di carattere economico e popolare, nonché l'attribuzione di opportune provvidenze onde consentirne l'acquisizione anche ai soggetti non in grado di ottenere un'abitazione con i soli mezzi economici propri;
e, quindi, individuando quelli necessari per attuare ciascun programma edilizio, nonché gli organi a diverso livello cui è devoluta la relativa esecuzione: tra cui gli IACP, deputati tra l'altro alla costruzione "di appartamenti economici da porre a disposizione delle categorie dei cittadini meno abbienti e più bisognosi" (Corte Costit. 193/1976). Nell'ambito di queste disposizioni, che costituiscono dunque tipiche norme di azione e riguardano una fase antecedente, e perciò a monte rispetto a quella attinente alla prestazione ed alla gestione del servizio casa, si collocano le norme contenute nel titolo IV^ della legge 865 del 1971, significativamente intitolato "Programmi
pubblici di edilizia residenziale", di cui assumono qui rilievo l'art. 55 che fa carico appunto agli IACP di destinare i fondi di cui al successivo art. 67 lett.c) e d) (per quel che interessa) ai finanziamenti di cooperative costituite tra lavoratori dipendenti, le quali concorrono alla costruzione degli alloggi con l'apporto dell'area, nella misura non superiore al 15 per cento dei fondi stessi;
e l'art 61 della stessa legge, secondo cui (4^ comma) "i finanziamenti assegnati alle cooperative, ivi comprese quelle per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata effettuata la consegna degli alloggi, sono rimborsati in 35 anni senza oneri di interessi".
E tuttavia, quest'ultima agevolazione è venuta meno in conseguenza dell'art. 20 della legge 513 del 1977, il quale ha disposto che, in deroga a quanto dalla stessa previsto, anche per i finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 55 dell'anzidetta legge 865/1971 doveva essere corrisposto un tasso di interesse da fissarsi mediante decreto del Ministro dei L.P. (di concerto con quello del Tesoro e sentite le Regioni):saggio che è stato determinato dapprima dal d.m. 23 marzo 1982 e, successivamente, dal d.m. 28 marzo 1984 nella misura del 4,50%.
La normativa sudetta non ha, dunque, introdotto due distinte "procedure", previste l'una dagli art. 55 e 61 della legge 865 del 1971 e l'altra dall'art. 20 della legge 513 del 1977 e rimaste sempre autonome ed indipendenti, ma costituisce, come ha già rilevato la Corte di appello, un unico sistema risultante dall'articolazione originaria del 1971 nonché dalle norme complementari ed integrative sopravvenute nel tempo ed aggregatesi ad essa;
del quale si è peraltro avvalsa anche la cooperativa "La nuova Erba" per ottenere il finanziamento per cui è causa ed in base al quale nel "contratto di finanziamento" (in tali termini il d.m. 1858/1984) intercorso con l'IACP ha assunto l'obbligazione di ammortamento dell'intero mutuo ricevuto.
E siffatto sistema non è stato modificato dalla legge 457 del 1978, la quale ha semmai aggiunto per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale altre forme di finanziamento agevolato assistito da contributo dello Stato (art. 14-19),da concedersi dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio (tra gli altri) ad enti pubblici che intendessero costruire abitazioni da assegnare in proprietà, nonché a cooperative edilizie a proprietà individuale, con onere iniziale (oltre al rimborso del capitale) a carico del mutuatario del 4,5%; che tuttavia doveva determinarsi in misura differenziata a seconda della fascia di reddito di appartenenza, al momento dell'assegnazione degli alloggi. Per converso, il successivo art. 24 non si riferisce affatto alla fase qui considerata della programmazione edilizia e dell'attribuzione di contributi e finanziamenti agli enti e cooperative che intendono realizzare i singoli programmi, bensì a quella successiva dell'organizzazione, prestazione e gestione del servizio abitativo, di cui la subfase conclusiva è costituita dalle assegnazioni degli alloggi in locazione o in proprietà, nonché dal loro acquisto, con la quale vengono stabilite proprio le specifiche procedure che gli aspiranti sono tenuti a seguire (quasi sempre entro particolari termini) per concorrervi, nonché i requisiti che devono possedere per partecipare al concorso e/o conseguire l'assegnazione o l'acquisto: primo fra tutti quello che prevede un limite di reddito. E poiché tale disciplina muta, come ha ricordato lo stesso ricorrente (pag. 8) non solo nelle diverse leggi che hanno previsto la realizzazione di nuovi programmi di edilizia sovvenzionata, ma anche in quelle contenenti ulteriori interventi in ordine ad un programma precedente, l'art. 24 in esame, risponde proprio al fine di evitare, l'introduzione di condizioni e/o di limiti più sfavorevoli per l'assegnatario (o l'acquirente) che lo espongano a modificazioni peggiorative della sua posizione giuridica se non addirittura alla decadenza o alla revoca dell'assegnazione (3^ comma): disponendo al riguardo che per l'acquisto o per l'assegnazione di abitazioni finanziate con leggi anteriori, "restano fermi i requisiti e le procedure in esse stabilite".
Questa conclusione trova del resto conforto nella stessa direzione della norma, rivolta non già agli enti pubblici ed alle cooperative di cui si è detto, che intendono ottenere forme di sovvenzioni per la futura costruzione di alloggi economici, bensì ai soggetti di questi beneficiari che hanno già conseguito "l'acquisto o l'assegnazione" di abitazioni realizzate con leggi anteriori e che avevano partecipato al concorso in base ai requisiti da esse previsti e seguito al riguardo le procedure ivi stabilite. Ed è confermata altresì dalla sua collocazione nella legge che segue le disposizioni (art. 20/23) sul requisito del reddito che il socio deve possedere, nonché sui criteri per determinarlo e sulle conseguenze per il caso in cui ne superi il limite stabilito;
e precede altra disposizione contenuta nello stesso articolo (2^ comma) in cui è regolata la fattispecie dell'acquirente o assegnatario che superi il reddito previsto dalle leggi precedenti, ma non quello introdotto dalla legge 457, con la previsione in tal caso del pagamento del più elevato tasso di interesse del 9% annuo.
Laddove gli art. 55 e 61 della legge 865/71 rientrano nel titolo IV^ dedicato ai "Programmi pubblici di edilizia residenziale"; e l'art. 20 della legge 513/1977 è incluso nel titolo 110 di quella legge, rivolto - al pari del titolo IV^ della legge 865/71 - a disciplinare la precedente fase del finanziamento di un programma straordinario di intervento in materia di edilizia residenziale;
nella quale non sono configurabili acquirenti o assegnatari dell'abitazione, ma solo rapporti intercorrenti tra gli organi pubblici aventi il compito di realizzare la programmazione edilizia a livello centrale e locale, ed enti e/o cooperative aspiranti alle sovvenzioni previste dalla legge: come conferma da ultimo il d.m. 28 marzo 1984 che fissa il tasso degli interessi di cui all'art. 20 della legge 513/1977 (che perciò presuppone ancora in vigore) e stabilisce che quest'ultima norma si applica proprio ai finanziamenti di cui all'art. 55 lett.c e d della legge 865/1971. Per cui su tale norma non ha in alcun modo inciso l'art. 24 della successiva legge 457/78 ne' essa è stata abrogata da quest'ultima disposizione, come dedotto dal ricorrente, non ricorrendo, nel caso, alcuno dei presupposti dell'abrogazione implicita di una norma precedente ex art. 15 delle disp. sulla legge in generale, invocabile secondo la giurisprudenza di questa Corte, soltanto quando lo ius superveniens intervenga a regolare il medesimo rapporto disciplinato dalla legge precedente;
e quando fra le due disposizioni sussista una tale contraddizione da renderne impossibile la contemporanea operatività, nel senso che l'applicazione e l'osservazione dell'una implicherebbe necessariamente disapplicazione o inosservanza dell'altra (Cass. 18 febbraio 1995 n. 1760;30 maggio 1986 n. 3661). Il ricorso va pertanto respinto con conseguente condanna del soccombente AV al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell'Azienda resistente in complessive L.
1.676.300 di cui L.
1.500.000 per onorario di difesa.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2001