Sentenza 25 maggio 2017
Massime • 1
In tema di reati concernenti le armi, configura il reato di cui all'art. 38 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), sanzionato ai sensi dell'art. 17 T.U.L.P.S., il trasferimento di un'arma dal domicilio dichiarato ad un altro luogo, ancorché, nel termine di 72 ore previsto per la ripetizione della denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, l'arma sia stata nuovamente collocata nel domicilio dichiarato, in quanto è necessario che in qualsiasi momento detta autorità abbia certezza del luogo in cui l'arma è detenuta, al fine di effettuare eventuali necessari controlli.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2017, n. 50442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50442 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2017 |
Testo completo
50442-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 25/05/2017 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Presidente Sent. n. sez. 575/2017 ADET TONI NOVIK - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE VINCENZO SIANI N.49416/2016 ENRICO GIUSEPPE SANDRINI RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MM AL nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 19/09/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. PAOLO CANEVELLI che ha concluso el SEGUENTI SENSI: Il PG chiede l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. Udito il difensore RITENUTO IN FATTO -1. Con sentenza resa il 19 22 settembre 2016 la Corte di appello di Messina, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 5 -maggio 2015 nei confronti di AL TA imputato del reato di cui all'art. 38 T.U.L.P.S. per avere omesso di ripetere la denuncia in fattispecie di trasferimento del luogo di detenzione delle armi in precedenza regolarmente denunciate, contestato come avvenuto il 28 maggio 2012, in primo grado ritenuto colpevole di tale reato e condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi due di arresto ha assolto il TA per essere il fatto - ascrittogli non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
2. Avverso questa decisione ha proposto ricorso il difensore del TA chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a due motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamentano violazione degli artt. 38 T.U.L.P.S., nonché 42, primo comma, e 111 Cost., ed illogicità manifesta e carenza della motivazione, in relazione al disposto di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. La sentenza impugnata aveva totalmente trascurato la ratio dell'art. 38 T.U.L.P.S., come modificato ex I. n. 204 del 2010, in quanto la previsione dell'obbligo di denuncia all'autorità di P.S. della detenzione di armi entro 72 ore, anziché immediatamente, assegnava al possessore di armi la facoltà di compiere l'adempimento nell'ambito del suddetto termine: sicché, avendo egli spostato le armi da Villa Costa a Via Carmine e riportato le armi a Villa Costa dopo un giorno e mezzo, dunque prima della scadenza del termine di 72 ore, sussisteva la carenza strutturale del fatto addebitato. Inoltre mancava l'elemento psicologico del reato ai fini dell'omessa ripetizione della denuncia, in considerazione del fatto che egli non aveva mai avuto intenzione alcuna di mutare il domicilio di detenzione delle proprie armi. Il lasso temporale previsto dal legislatore era stato fissato per permettere al detentore di armi interessato di poter effettuare spostamenti delle armi senza incorrere in alcuna infrazione: sicché se entro le 72 ore le armi erano riportate nel domicilio denunciato come la sentenza di appello aveva apertamente detto - di non poter escludere con riferimento al caso concreto nessun precetto risultava violato.
2.2. Con il secondo motivo sono prospettate violazione degli artt. 192, 194 e 350 cod. proc. pen. e 111 Cost, ed illogicità manifesta e carenza della motivazione, in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. 2 Sotto il profilo probatorio, la sentenza impugnata aveva fatto leva sulle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso di interrogatorio innanzi alla Polizia giudiziaria, senza riscontri oggettivi inerenti al contenuto della sua narrazione. Infatti il successivo sopralluogo dei Carabinieri presso l'abitazione del TA non aveva fatto emergere nulla di irregolare. Dunque le dichiarazioni in questione avrebbero potuto essere valutate come İndizi, ma non potevano costituire la prova della responsabilità del fatto, soprattutto se rapportare delle giustificazioni date dall'interessato alla conferma offerta alle stesse dalla documentazione in atti.
3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, non avendo l'imputato, dichiarato non punibile per la particolare tenuità del fatto, dedotto un apprezzabile interesse a proporre l'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va in primo luogo ritenuto che il TA sia titolare di interesse ad impugnare la sentenza che lo ha dichiarato non punibile per particolare tenuità del fatto. Essa costituisce l'esito di giudizio di appello ammissibilmente proposto dall'imputato (ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen., come emendato dalla sentenza n. 85 del 2008 della Corte costituzionale) ed è suscettibile di essere impugnata con ricorso per cassazione, alla luce dell'art. 568 cod. proc. pen. L'interesse ad impugnare è dato dal rilievo che la sua assoluzione per non punibilità determinata da particolare tenuità del fatto, escludendo la sola punibilità, si base sull'accertamento dell'avvenuta commissione del fatto tipico sanzionato dalla norma incriminatrice e determina effetti comunque pregiudizievoli per l'autore. La relativa sentenza, quando è emessa come nel caso di specie all'esito del dibattimento, ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno, ex art. 651-bis cod. proc. pen. Inoltre, ex art. 3, lett. f), d.P.R. n. 313 del 2002, essa va iscritta nel casellario giudiziale (anche in funzione del rilievo dell'eventuale abitualità del comportamento, relativamente all'apprezzamento da compiersi ex art. 131-bis, terzo comma, cod. pen.). Per altro verso, l'art. 129 cod. proc. pen. fissa in ordine progressivo le diverse cause di non punibilità e tale ordine corrisponde all'interesse dell'imputato ad ottenere la pronuncia più favorevole. Va dunque rilevato che le 3 cause di proscioglimento nel merito con formula liberatoria, le cause di improcedibilità e quelle di impromovibilità dell'azione penale prevalgono sulle cause di estinzione del reato. Sempre nel rispetto della ratio del favor rei, applicabile anche in ipotesi di concorso di cause estintive, ove dall'affermazione di una di esse possano derivare effetti più vantaggiosi per l'imputato, deve ritenersi sussistente l'interesse di quest'ultimo ad impugnare la sentenza anche in vista di tale affermazione. Parimenti, tale interesse deve essere reputato sussistente quando l'impugnante miri a conseguire la declaratoria di estinzione del reato rispetto alla pronuncia che abbia dichiarato la non punibilità relativa al fatto reato comunque accertato ed a lui ascritto. In generale, nel concorso di cause estintive della pena e del reato, deve avere la prevalenza la causa che estingue il reato, anche se intervenuta successivamente. Alla stregua di queste precisazioni, l'evenienza dell'interesse ad impugnare la sentenza di proscioglimento per essere l'imputato non punibile per particolare tenuità del fatto deve riscontrarsi, non soltanto quando l'impugnante deduca l'insussistenza o la non commissione del fatto, ma anche quando introduca il tema dell'estinzione del reato stesso. Si è, in particolare, già chiarito il principio-che qui si condivide e riafferma - secondo cui la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (cfr. Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, Calabrese, Rv. 266505; Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, Sorbara, Rv. 263885).
2. Occorre poi ritenere che in precipua relazione con le censure, dotate del - minimum di specificità necessaria, di omessa integrazione della fattispecie incriminatrice e di motivazione insufficiente e contraddittoria della decisione impugnata formulate dal ricorrente il ricorso proposto dal TA non - possa definirsi manifestamente infondato e, come tale, inammissibile, non essendo generici i motivi in questione ed esigendo uno scrutinio complessivamente approfondito e non ictu oculi delibabile in senso reiettivo. Tale premessa va coniugata con il rilievo, che emerge evidente, dell'inesattezza del tempo del commesso reato indicato in epigrafe con riferimento al giorno 28 maggio 2012, mentre il comportamento contestato, consistito nel temporaneo trasferimento delle armi, risulta essere avvenuto il 6 febbraio 2012, con effetti (per quel che si dirà) al 9 febbraio 2012. 4 Invero, la Corte di appello, conformemente al primo giudice, ha ritenuto in punto di accertamento del fatto che il TA avesse integrato la violazione contestatagli, sulla base del fatto che egli stesso aveva dichiarato nell'ambito di - altro procedimento, in interrogatorio assunto il 28 maggio 2012 con le garanzie difensive di avere in data 6 febbraio 2012 temporaneamente spostato le armi - da lui regolarmente denunciate dal luogo dichiarato, ossia Via Provinciale, n. 42, Villa Costa di Venetico Superiore, alla Via Carmine, n. 40, di Venetico Marina. La sentenza impugnata si è fatta carico del rilievo, discendente dalle stesse dichiarazioni dell'imputato, che tale spostamento era durato un giorno e mezzo ed era stato occasionato da lavori all'impianto di videosorveglianza da effettuarsi nel luogo di detenzione dichiarato, nel corso dei quali egli aveva ritenuto inopportuno lasciare le armi, e che la ricollocazione nel sito delle stesse veniva prospettata come effettuata mentre era ancora pendente il termine di 72 ore stabilito dall'art. 38 cit. per effettuare la denuncia, ma ha considerato che, indipendentemente dalla veridicità della versione fornita dal TA circa l'intento di riportare le armi nell'abitazione di Venetico Superiore entro qualche giorno, restasse ferma l'antigiuridicità della condotta, in quanto il termine di 72 ore per effettuare la denuncia dello spostamento delle armi non costituiva lasso temporale nel corso del quale esse potessero essere liberamente trasportate;
ciò posto, a differenza del primo arresto, essa ha ritenuto applicabile alla fattispecie la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione della particolare tenuità del fatto. Se così è, non può dubitarsi che il tempo del commesso reato era ed è da individuarsi nella data del 9 febbraio 2012, giorno nel corso del quale si è verificata la scadenza del termine delle 72 ore stabilito dall'art. 38 T.U.L.P.S. per denunciare i trasferimento delle armi al nuovo indirizzo, posto che la data del 28 maggio 2012 identifica soltanto il momento in cui il fatto, avvenuto tempo addietro, è stato scoperto.
3. I rilievo che precede si profila rilevante, in quanto la conseguente rettifica della data del commesso reato fa sì che, al momento della presente decisione (25 maggio 2017), la contravvenzione contestata al TA, esclusa l'inammissibilità del ricorso, debba considerarsi estinta per prescrizione. Ratione temporis, si applicano ovviamente gli artt. 157 e 161 cod. pen., contemplanti rispettivamente il termine ordinario e il termine massimo di prescrizione, nel testo post I. n. 251 del 2005. Muovendo, dunque, dal 9 febbraio 2012, tempo del commesso reato, il termine prescrizionale massimo è di cinque anni, tenendo conto del termine ordinario di anni quattro previsto dall'art. 157 cod. pen. ed applicando l'aumento 5 della frazione di un quarto, pari ad un anno, stabilito dall'art. 161 cod. pen. Non emergendo sospensioni del decorso del termine massimo suindicato, alla data del 9 febbraio 2017 è maturata la prescrizione del reato. Per altro verso, agli effetti di cui all'art. 129 cod. proc. pen., non risulta dagli atti la prova evidente che il fatto di cui all'art. 38 cit. non sussista, o non sia stato commesso o non costituisca reato, in ragione degli elementi esposti dalla sentenza di merito. Il carattere non manifestamente infondato dell'impugnazione, invero, non implica la condivisione immediata della tesi esposta dal ricorrente in ordine alla dedotta non evenienza dell'obbligo di denuncia del trasferimento temporaneo dell'arma: anzi, l'approfondimento degli elementi costitutivi della fattispecie induce ad annettere maggiore forza persuasiva alla tesi secondo cui il lasso di 72 ore, per fare la denuncia di spostamento, previsto dall'attuale testo dell'art. 38 non possa essere interpretato come spatium temporis in cui sussiste per il titolare dell'arma l'indiscriminata facoltà di rimuovere le armi dal domicilio oggetto della denuncia di detenzione, riporle altrove e poi riportarle in quel sito nel lasso stesso. Si è, invero, condivisibilmente affermato -e va qui ribadito che configura il reato di cui all'art. 38 T.U.L.P.S. (in relazione all'art. 17 dello stesso Testo unico) il trasferimento di un'arma da un luogo ad un altro, quand'anche esso sia effettuato nell'ambito della circoscrizione territoriale del medesimo ufficio locale di pubblica sicurezza, senza provvedere a ripetere la denuncia, essendo sempre necessario che la competente autorità abbia in qualsiasi momento certezza del luogo in cui l'arma è detenuta, al fine di effettuare eventuali necessari controlli (v. Sez. 1, n. 27985 del 15/04/2016, Picardi, Rv. 267657, anche per la precisazione, in motivazione, che, a seguito della modifica dell'art. 38, quinto comma, da parte dell'art. 3, comma 1, lett. e, d.lgs. n. 204 del 2010, la violazione del predetto obbligo non può più ritenersi sanzionata né ai sensi degli artt. 58 r.d. 6 maggio 1940 n. 635 e 221 T.U.L.P.S., né, nel caso di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967). Resta da verificare se, per l'evenienza dell'obbligo suddetto, occorra che comunque nello spazio temporale delle 72 ore stabilito per l'effettuazione della formalità non si sia determinata una circostanza in forza della quale l'arma sia stata riposta nuovamente nel luogo di denunziata detenzione, così che possa considerarsi essere degradato a livello non apprezzabile il periodo di tempo in cui la stessa sia restata collocata altrove per esigenze assolutamente temporanee. Anche in siffatti casi, peraltro, appare persistente l'esigenza di costante controllo del luogo ove si trova l'arma di cui sia stata denunciata la detenzione. E va del resto considerato che, ove si interpretasse la norma nel senso patrocinato 6 dal ricorrente, potrebbero realizzarsi anche più spostamenti provvisori dell'arma, l'uno distinto dall'altro, senza darne notizia all'Autorità di pubblica sicurezza, così frustrando la ratio della disciplina di controllo. Sotto questo profilo, in ogni caso, è estranea alla fattispecie esaminata l'evidenza dell'innocenza dell'imputato. Del pari, tale evidenza non può rinvenirsi con riferimento all'avvenuta commissione del fatto del, pur temporaneo, trasferimento dell'arma, essendo comunque una fonte di prova utilizzabile a carico dell'imputato la dichiarazione resa dallo stesso imputato in altro processo, con atto garantito dalla presenza del difensore;
ciò, salvo a verificare la valenza dimostrativa della dichiarazione, in relazione al restante panorama probatorio. Epperò, tale ulteriore accertamento, esulando dalla verifica da compiersi ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., resta superato dall'emersione della causa estintiva del reato.
4. In conclusione, a seguito della rettifica della data del commesso reato in quella del 9 febbraio 2012, deve prendersi atto che il reato stesso è estinto per prescrizione e, per questa ragione, siccome essa risulta più favorevole per il TA rispetto a quella che sorregge la formula terminativa del proscioglimento oggetto di ricorso, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Previa rettifica della data del commesso reato in quella del 9 febbraio 2012, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 25 maggio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Siani Antonell Patrizia Mazzei 14 /1 DEPOSITATA IN CANCELLERIA -6 NOV 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAJELLA 7